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Sentenza

Sentenza n. 494/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, 30 gennaio 2025 n. 127

Giustizia amministrativa202501372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e ordinato l’accredito di 1.500,00 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 127 del 30 gennaio 2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 13 marzo 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati e aveva condannato il Ministero alla costituzione della carta elettronica del docente e all’accredito di 1.500,00 euro. Decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la condanna al pagamento degli interessi, delle spese dell’atto di precetto e di una somma per ogni ulteriore ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero ha sostenuto che l’istituzione di una procedura informatica per l’attivazione dei voucher da parte dei destinatari di sentenze favorevoli integrasse l’ottemperanza, rimettendo alla ricorrente l’onere di dimostrare l’inutile attivazione della procedura.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la mera predisposizione di una procedura amministrativa per consentire l’attivazione della carta docente non equivalga all’esatta esecuzione del giudicato, che richiede la concreta costituzione del portafoglio elettronico e l’accredito della somma riconosciuta dalla sentenza. Ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, notificazione al Ministero e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza anche per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a. Poiché il Ministero non ha dimostrato l’adempimento, gli ha ordinato di accreditare entro 60 giorni sul portafoglio carta docente della ricorrente la somma di 1.500,00 euro. Ha escluso la spettanza degli interessi, poiché il valore della carta docente è nominale e non soggetto a maggiorazioni, e ha escluso il rimborso delle spese dell’atto di precetto, non essendo tale atto funzionale all’introduzione del giudizio di ottemperanza. Ha nominato, per l’eventuale perdurante inadempimento, un commissario ad acta, da attivare su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato, con un ulteriore termine di 60 giorni. Non ha riconosciuto, allo stato, la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., riservando una possibile successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione con il commissario. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800,00 euro oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La ricorrente ha chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato ex articolo 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Il giudice può disporre misure di esecuzione del giudicato, compresa la penalità di mora; nel caso concreto non ne ha ravvisato i presupposti allo stato, in ragione della nomina del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando le relative statuizioni siano rimaste ineseguite.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30.

    La notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono presupposti per la proposizione dell’ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, il cui riconoscimento giudiziale impone l’accredito delle somme spettanti.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    In conformità al d.P.C.M. 28 novembre 2016, non devono essere corrisposti interessi per le somme versate.

    Le somme riconosciute per la carta docente sono accreditate al valore nominale e non devono essere maggiorate di interessi, neppure se utilizzate nell’anno successivo a quello di erogazione.

Massime di principio

  • L’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce il beneficio della carta docente richiede la concreta costituzione del portafoglio elettronico e l’accredito delle somme dovute; la mera predisposizione di una procedura amministrativa per consentire al beneficiario di attivare il voucher non integra l’esatta ottemperanza.
  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a. per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché siano provati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Quando il giudicato riconosce somme relative alla carta docente, l’accredito deve avvenire al valore nominale riconosciuto, senza corresponsione di interessi o ulteriori maggiorazioni.
  • Le spese sostenute per un atto di precetto non sono rimborsabili nel giudizio di ottemperanza se l’atto non è funzionale all’introduzione di tale giudizio.
  • In presenza di un inadempimento della pubblica amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia; la penalità di mora può essere riservata a una successiva valutazione qualora l’amministrazione non collabori all’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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