Cassazione Penale, Sentenza n. 37970/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di liquidazione di un equo indennizzo per privazione ingiusta della libertà personale subìta in esecuzione di due sentenze di condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (8/7/2019 e 18/11/2020) poi revocate dal giudice dell'esecuzione perché i fatti non erano previsti come reato. La Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza applicando gli artt. 657 e 314, comma 4, cod. proc. pen., ritenendo che il cumulo delle due pene fosse imputato all'espiazione di altra pena definitiva (e quindi 'compensato'). Il ricorrente ha contestato la lettura del provvedimento di rilascio (SIEP 838/2001 del 27/1/2022), sostenendo che in esso è espressamente indicato un periodo 'in eccesso' (mesi 8 e giorni 10) corrispondente al periodo per cui chiede l'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio. La Corte di cassazione ha rilevato un errore nella motivazione dell'ordinanza impugnata: il cumulo di un anno di arresto e € 2.000 risultava essere il frutto del cumulo delle due sentenze poi revocate e non l'imputazione di tale pena all'espiazione di una pena definitiva ad altro titolo, perciò non sussisteva base per l'applicazione degli artt. 314, comma 4, e 657 cod. proc. pen. Si è disposta altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen.
l'intero cumulo delle due pene... è stato imputato all'espiazione di pena definitivamente inflitta ad altro titolo
La Corte d'appello aveva interpretato l'art. 657 come fondamento per ritenere la pena cumulata 'compensata' da altra pena definitiva; la Cassazione invece ha rilevato che il cumulo indicato riguardava le sole due sentenze poi revocate e pertanto l'operazione interpretativa che escludeva l'indennizzo non era supportata dai fatti.
art. 314, comma 4, cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata dalla Corte d'appello per dichiarare l'inammissibilità dell'istanza; la Cassazione ha ritenuto che non risultasse applicabile alla luce dell'errata lettura del provvedimento di rilascio (SIEP) e dell'effettiva individuazione del periodo 'in eccesso'.
art. 627 cod. proc. pen.
Il provvedimento SIEP è stato indicato come base per l'applicazione di norme procedurali (si fa riferimento nel testo alla fondazione dell'ordinanza sull'art. 627), ma la Corte di cassazione ha ritenuto che la lettura del SIEP fosse viziata e quindi non potesse reggere la decisione di inammissibilità.
art. 643 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come violato insieme all'art. 314; la Cassazione ha esaminato principalmente la corretta interpretazione dei fatti e del SIEP più che un'applicazione diretta di questo articolo nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Se una condanna viene revocata perché i fatti non erano previsti come reato, il soggetto può avere diritto a indennizzo per il periodo di detenzione 'in eccesso' effettivamente servito dopo l'inizio dell'esecuzione.
- La valutazione del diritto all'indennizzo dipende in primo luogo dalla lettura del provvedimento di rilascio (SIEP o equivalente): se il provvedimento riconosce un periodo 'in eccesso' quello è il periodo oggetto della richiesta; se invece il provvedimento imputa il periodo servito all'espiazione di altra pena definitiva può essere escluso il diritto per il periodo così compensato.
- I giudici devono distinguere con attenzione tra pene risultanti dal cumulo di sentenze poi revocate e pene imputate all'espiazione di altra condanna definitiva: un cumulo derivante unicamente da sentenze revocate non può essere usato per escludere l'indennizzo.
- In caso di contrasto tra motivazione del giudice di merito e contenuto formale del provvedimento di rilascio, la Corte di cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame; è quindi importante che chi propone istanza di indennizzo documenti con precisione le date di esecuzione e le specifiche indicate nel provvedimento di liberazione.
- La questione è sostanzialmente fattuale: le norme procedurali (es. artt. 314, 627, 657) possono avere effetto soltanto se la ricostruzione giuridico-fattuale (calcolo delle pene, imputazioni e cumuli) è corretta e comprovata nel provvedimento esecutivo.
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