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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25705/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile di furto pluriaggravato. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione alla ritenuta procedibilità del reato, sostenendo in sostanza che mancasse una valida querela della persona offesa, nonostante il mutamento del regime di procedibilità conseguente al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura, osservando che la volontà punitiva tardivamente manifestata dalla persona offesa rispetto a reati originariamente procedibili d'ufficio ma divenuti procedibili a querela equivale a presentazione della querela e che la tardività non è rilevante, trattandosi di irregolarità relativa a un momento procedimentale in cui la querela non era ancora richiesta.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La riforma ha determinato per alcuni reati il passaggio dal regime di procedibilità d'ufficio a quello a querela.

  • art. 640 c.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma il reato di furto pluriaggravato è stato discusso solo sul piano della procedibilità; la pronuncia non sviluppa ulteriori profili normativi sul reato.

Massime di principio

  • Quando un reato, originariamente procedibile d'ufficio, diviene procedibile a querela per effetto della riforma, la volontà punitiva successivamente manifestata dalla persona offesa può equivalere a querela valida ai fini della procedibilità, anche se espressa tardivamente.
  • La tardività della manifestazione di volontà punitiva non è di per sé decisiva se riferita a un momento procedimentale anteriore in cui la querela non era ancora richiesta.
  • In cassazione, la censura che contesta la procedibilità deve superare il rilievo per cui l'atto della persona offesa è idoneo a integrare la querela quando la legge sopravvenuta richiede tale condizione per fatti già emersi nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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