Sentenza n. 6594/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza del 6 dicembre 2023 di conversione del permesso di soggiorno da permesso speciale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito avverso il silenzio della Questura di Roma sull’istanza presentata il 6 dicembre 2023 per la conversione del proprio permesso di soggiorno da permesso speciale a permesso per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato, con nota del 2 aprile 2026, che l’istanza era stata accolta. Il ricorrente ha quindi ottenuto il bene della vita richiesto, con integrale soddisfazione della pretesa sostanziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il procedimento amministrativo si era concluso positivamente mediante un atto integralmente satisfattivo. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale: dagli atti risultava che, già al momento della presentazione dell’istanza, non sussistevano motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di conversione. Le spese sono state pertanto poste a carico delle amministrazioni resistenti e liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA, CPA e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, all’esito della camera di consiglio e previa audizione delle parti.
art. 34 c.p.a.
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione adotta un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa azionata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione sul silenzio.
- La definizione positiva del procedimento amministrativo nel corso del giudizio non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso sulla base della situazione esistente al momento della proposizione del ricorso.
- Qualora dagli atti risulti che, già al momento della presentazione dell’istanza, non sussistevano ragioni ostative all’accoglimento, le spese del giudizio avverso il silenzio possono essere poste a carico dell’amministrazione anche se questa adotta il provvedimento favorevole durante il processo.
Come è indicizzato
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