Sentenza n. 2932/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1034 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2020 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro Radiologico Quarantelli S.r.l. il 4/4/2023, per l’annullamento: 1) della deliberazione della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud n. 37 del 17 gennaio 2023, avente ad oggetto: “Rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 1168 del 19/12/2022 inerente la modifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 1034 del 16/11/2022 definizione regressione tariffaria unica anno 2020 - macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale - integrazione allegati”; 2) della deliberazione della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud n. 1168 del 19 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Modifica ed integrazione deliberazione del direttore generale n. 1034 del 16/11/2022 definizione regressione tariffaria unica anno 2020 -macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale”; 3) nonché di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo dell'interesse della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro Radiologico Quarantelli S.r.l. il 2/11/2023, per l’annullamento: a) della nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0131216 del 03.07.2023, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2020 per RTU”; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresa: - la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0115019 del 09.06.2023 avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2020 per RTU. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni relative alla definizione e alla rettifica della regressione tariffaria unica per l’anno 2020 e nota di chiusura del procedimento di recupero delle somme ritenute dovute
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, titolare di un centro di radiologia accreditato con il SSN, ha impugnato la deliberazione con cui l’ASL aveva determinato, per l’anno 2020, il fatturato liquidabile e non liquidabile ai fini della regressione tariffaria, nonché le successive deliberazioni modificative e integrative, che avevano comportato un’ulteriore decurtazione del fatturato liquidabile. Con ulteriori motivi aggiunti è stata impugnata la nota di chiusura del procedimento volto al recupero delle somme ritenute dovute, unitamente all’atto di avvio del procedimento. Nel testo della sentenza sono richiamate censure concernenti le modalità e i tempi della regressione tariffaria, la debenza delle somme, la motivazione delle pretese creditorie, la violazione dell’affidamento e l’irragionevolezza e tardività della regressione. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, oltre alla mancata notifica a eventuali controinteressati, alla sottoscrizione della clausola di salvaguardia e alla mancata impugnazione di una deliberazione ricognitiva. La ricorrente ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il sopravvenuto consolidamento dell’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla devoluzione al giudice ordinario delle controversie in materia di regressione tariffaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La controversia non riguardava la determinazione dei tetti di spesa, la programmazione sanitaria, la capacità operativa massima o la suddivisione della spesa tra attività assistenziali, ambiti nei quali l’amministrazione esercita poteri autoritativi e discrezionali e la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Le censure concernevano invece esclusivamente il come e il quando della regressione tariffaria, ossia l’applicazione concreta dei criteri e il recupero delle somme asseritamente non dovute, senza contestare i provvedimenti a monte. Tali attività incidono sui profili patrimoniali del rapporto contrattuale tra ASL e struttura accreditata e sono riconducibili ad atti paritetici e privatistici, rispetto ai quali il giudice ordinario può accertare direttamente la debenza e le singole voci del credito. Anche gli atti di recupero sono stati qualificati come manifestazioni della volontà dell’ASL di ottenere somme ritenute dovute, non espressione di potere autoritativo. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Le spese sono state compensate in ragione della novità dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
«quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi»
Nell’ambito della giurisdizione esclusiva sulle concessioni di pubblici servizi, le controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi appartengono al giudice ordinario quando abbiano contenuto meramente patrimoniale e non coinvolgano l’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.
art. 11 c.p.a.
La sentenza fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo viene riproposto davanti al giudice dotato di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata nell’udienza straordinaria di smaltimento da remoto secondo la disciplina richiamata.
art. 241 l. 241/1990
Richiamato nell’atto di avvio del procedimento amministrativo di recupero impugnato con motivi aggiunti.
Massime di principio
- Nelle controversie tra aziende sanitarie e strutture private accreditate relative alla regressione tariffaria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la contestazione riguarda esclusivamente l’effettiva debenza dei corrispettivi, le modalità applicative e i tempi del recupero, senza mettere in discussione l’esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria.
- La giurisdizione appartiene invece al giudice amministrativo quando la controversia investe la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima, la suddivisione delle risorse tra attività assistenziali o altri atti a monte espressivi del potere di programmazione sanitaria.
- Gli atti con cui l’azienda sanitaria applica i criteri di regressione tariffaria e procede al recupero di somme ritenute non dovute hanno natura paritetica e privatistica quando costituiscono mera attuazione del rapporto contrattuale e non esercizio di un potere autoritativo; il giudice ordinario può accertare direttamente la debenza e le singole componenti del credito.
- In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio viene riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.
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