Cassazione Civile, Ordinanza n. 03818/2025 del 14/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto per lavori di manutenzione e dai relativi rapporti economici tra le parti, con contestazioni sui compensi residui dovuti e sui danni lamentati per vizi delle opere. In primo grado il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo richiesto dall'impresa per il saldo dei lavori, condannando il committente a una somma residua inferiore, e aveva accolto la domanda riconvenzionale del committente per risarcimento danni da vizi, in solido con il direttore dei lavori chiamato in causa. In appello la società appaltatrice aveva impugnato la decisione; il committente aveva proposto appello incidentale e depositato una transazione intervenuta con il direttore dei lavori, sostenendo che la società, dichiarando di volerne profittare ex art. 1304 c.c., avesse determinato la cessazione della materia del contendere su tutti i rapporti derivanti dall'appalto. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la transazione non estendesse i propri effetti al credito dell'impresa per il corrispettivo dell'appalto e aveva rideterminato il saldo dovuto dal committente, anche correggendo successivamente un errore materiale di calcolo. Nel ricorso per cassazione il committente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1304 c.c., sostenendo che l'adesione della società alla transazione avrebbe dovuto definire l'intero giudizio e non solo la domanda risarcitoria; 2) violazione degli artt. 1302 e 1304 c.c., per avere la Corte d'appello limitato gli effetti estintivi ai soli crediti del committente senza considerare che la transazione avrebbe dovuto coprire anche i crediti della società; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti/documenti, per un asserito errore nel calcolo del saldo dell'appalto. La società, nel controricorso e ricorso incidentale, ha censurato a sua volta il criterio di quantificazione del saldo, sostenendo che il giudice di merito avesse sommato e sottratto importi non omogenei sul piano IVA, e chiedendo inoltre la condanna alle spese del procedimento cautelare ex art. 373 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del committente, ritenendo infondati i primi due motivi sulla transazione e inammissibile il terzo per difetto di interesse, poiché la sentenza d'appello era stata già corretta con provvedimento di correzione dell'errore materiale. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società appaltatrice, ritenendo errato il criterio adottato in appello per il calcolo del saldo dell'appalto, perché il credito di rivalsa IVA è autonomo rispetto al corrispettivo e non può essere confuso con esso nel computo degli acconti e del residuo dovuto. Per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1304 c.c.
La dichiarazione del condebitore solidale di volere profittare della transazione può operare solo se la transazione riguarda l'intero debito solidale; se invece la transazione è pro quota, essa resta fuori dall'ambito applicativo della norma e produce effetti solo verso il debitore che vi ha aderito, con conseguente riduzione del debito degli altri nei limiti di quanto effettivamente pagato o della quota del transigente.
art. 1302 c.c.
Richiamato dal ricorrente principale, ma ritenuto non decisivo rispetto alla qualificazione della transazione e ai suoi effetti; la Corte ribadisce che la distinzione rilevante è tra transazione sull'intero debito solidale e transazione sulla sola quota del debitore aderente.
art. 115 c.p.c.
Non risulta violato, perché la doglianza sul calcolo del saldo è divenuta priva di interesse dopo la correzione dell'errore materiale disposta dalla Corte d'appello.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale richiamata per il sindacato di legittimità sui vizi dedotti; la Corte dichiara infondati o inammissibili i motivi in base ai rispettivi paradigmi di violazione di legge, omesso esame e difetto di interesse.
artt. 1362 e segg. c.c.
La qualificazione della transazione come integrale o parziale richiede un'indagine di merito sul contenuto del contratto e sulla comune volontà dei contraenti secondo le regole ermeneutiche contrattuali.
d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972
artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7-ter, 13, 14, 16, 17, 18 e 21
Richiamato dal ricorso incidentale per contestare il criterio di calcolo del saldo, in quanto l'IVA non può essere confusa con il corrispettivo ai fini della determinazione dell'importo residuo.
art. 373 c.p.c.
Richiamato solo per la richiesta di condanna alle spese del subprocedimento cautelare instaurato davanti alla Corte d'appello.
Massime di principio
- La transazione stipulata da uno solo dei condebitori solidali può essere opposta anche dagli altri solo se riguarda l'intero debito solidale; se ha ad oggetto la sola quota del debitore transigente, gli altri condebitori non possono profittarne ex art. 1304 c.c.
- Per stabilire se la transazione produca effetti verso i condebitori solidali occorre interpretare il contratto secondo i criteri degli artt. 1362 e seguenti c.c., verificando se l'accordo abbia riguardato l'intero rapporto obbligatorio o soltanto la posizione del debitore aderente.
- La dichiarazione di volere profittare della transazione non estende automaticamente gli effetti negoziali a crediti non solidali o spettanti esclusivamente a una parte; per tali crediti resta fermo il loro autonomo titolo.
- Nel calcolo del saldo dovuto in un rapporto di appalto, il credito di rivalsa IVA va tenuto distinto dal corrispettivo dell'opera: non è corretto sommare o sottrarre importi omogenei solo in apparenza, confondendo sorte e imposta.
- Quando una censura investe un errore materiale già corretto dal giudice di merito, il motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, se la correzione ha eliminato il pregiudizio dedotto.
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