Cassazione Penale, Sentenza n. 32253/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per vizio di motivazione il diniego del riconoscimento della continuazione tra due condotte simili (31/03/2017 e 11/04/2017) consistenti nella guida senza patente e in episodi collegati al noleggio/appropriazione di autovetture. La difesa sostiene che sussistono indicatori dell'unicità del disegno criminoso: prossimità temporale, identità del bene giuridico leso e del modus operandi. La Corte territoriale ha invece ritenuto che le condotte fossero estemporanee e frutto di una propensione reiterata, non di una pianificazione unitaria, assimilandole a un "disprezzo" per la norma piuttosto che a un progetto criminoso unitario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte territoriale correttamente ha valutato la distanza temporale e l'estemporaneità delle condotte, escluso il vincolo della continuazione perché mancavano elementi che dimostrassero una preventiva e unitaria programmazione delle singole condotte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione pronunciata il 28/06/2022.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, codice penale
L'art. 81, comma secondo, cod. pen. richiede che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non è sufficiente la mera propensione o la ripetizione di reati dello stesso tipo per riconoscere la continuazione.
Corte cost. m. 186/2000
Richiamata in relazione all'esclusione di ragioni di esonero dal pagamento della somma dovuta alla Cassa delle ammende; la sentenza è utilizzata per giustificare la condanna alla somma di euro 3.000.
Massime di principio
- La continuazione ex art. 81, comma secondo, cod. pen. richiede una programmazione preventiva e unitaria dei reati: devono essere provate linee essenziali di intenzione già presenti nella mente dell'agente al momento del primo fatto.
- La mera ripetizione di reati dello stesso tipo, anche ravvicinati nel tempo o con modus operandi simile, non è di per sé sufficiente a caratterizzare la continuazione; può piuttosto indicare una propensione o un 'programma di vita delinquenziale'.
- Indicatori rilevanti per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico leso, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e la prova che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo.
- La prossimità temporale è un elemento importante ma non decisivo: se le successive condotte risultano estemporanee o frutto di determinazione contingente, la continuazione può essere esclusa.
- Per sostenere la tesi della continuazione in casi analoghi è utile raccogliere prove di programmazione (es. comunicazioni, atti preparatori, ruoli di coautori/complici, comportamenti ripetuti con funzione preparatoria) che dimostrino l'unitarietà dell'intenzione criminoso.
- In fase difensiva, se si vuole ottenere il riconoscimento della continuazione conviene evidenziare tutti gli indici di un disegno unitario e contestare la valutazione che qualifica le condotte come estemporanee o come semplice propensione del reo.
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