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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24076/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva riformato in pejus la sentenza di primo grado, ritenendoli colpevoli di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili (art. 216 L.F.), mentre il Tribunale li aveva condannati solo per la forma semplice (art. 217 L.F.) o li aveva assolti per bancarotta patrimoniale. Della Monica lamentava, fra l'altro, l'erronea dichiarazione di inammissibilità del suo appello (tardivo) senza valutarlo come appello incidentale rispetto a quello del Pubblico Ministero; contestava inoltre la riqualificazione del fatto in fraudolento per mancanza di adeguati indizi del dolo specifico e per motivazione illogica e indiziaria. Fusco denunciava l'irragionevolezza della qualificazione della sua posizione, sostenendo di essere mero "prestanome" e privo della consapevolezza richiesta per il dolo specifico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi fondati e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio. Ha rilevato che la Corte d'Appello aveva omesso di valutare l'appello di Della Monica come incidentale rispetto a quello del PM (nonostante il deposito entro il termine previsto per l'appello incidentale) e quindi avrebbe dovuto esaminarlo sul merito. Sul piano sostanziale, la Cassazione ha censurato la motivazione della Corte d'Appello come generica, illogica e insufficiente: la ricostruzione del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale non era adeguatamente motivata, ancorando la fraudolenza a congetture (occultamento di distrazioni non contestate) e senza fornire un adeguato ragionamento logico-inferenziale, né per Della Monica (amministratore di fatto) né per Fusco (amministratore formale "testa di legno"). Pertanto la sentenza di secondo grado è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame, con indicazione di esaminare l'appello di Della Monica come incidentale.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (L.F.)

    Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili; la configurazione richiede il dolo specifico (scopo di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori) e tale dolo deve essere desunto con metodo logico-inferenziale dalle modalità della condotta, non dal mero stato materiale delle scritture.

  • art. 217 legge fallimentare (L.F.)

    Regola la bancarotta semplice documentale; si distingue dalla fattispecie fraudolenta per l'elemento soggettivo, che può consistere anche in colpa o negligenza piuttosto che nel dolo specifico richiesto dall'art. 216.

  • art. 595 cod. proc. pen.

    Disciplina il termine per l'appello incidentale (15 giorni dalla notifica dell'appello principale); la Corte può riqualificare un'impugnazione erroneamente dichiarata tardiva se essa riveste i requisiti dell'appello incidentale.

  • art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    Stabilisce il principio che l'ammissibilità dell'impugnazione va valutata indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte; un atto erroneamente qualificato può essere salvato se possiede i requisiti del tipo di impugnazione consentita.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiama la regola "tantum devolutum quantum appellatur": il potere del giudice di appello è limitato ai punti espressamente impugnati; l'appello incidentale può riguardare solo i capi oggetto dell'appello principale o i punti ad essi essenzialmente connessi.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Norma richiamata rispetto al principio di specificazione dell'imputazione: la Corte d'Appello non può basare deduzioni congetturali non presenti nell'imputazione; la sentenza deve motivare sui punti contestati.

  • art. 2392 cod. civ.

    Richiama l'obbligo degli amministratori di vigilanza; utilizzata per discutere la responsabilità dell'amministratore formale che delega la gestione, ma la mera carica formale non determina automaticamente responsabilità penale senza prova di conoscenza/consenso alle condotte fraudolente.

  • art. 40 cod. pen.

    Richiama il concorso di persone nel reato: l'amministratore formale può rispondere a titolo di concorso per non avere impedito la realizzazione del reato, ma occorre prova concreta della sua consapevolezza o del mancato esercizio dei doveri di vigilanza.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma che ha consentito la trattazione orale su istanza dei difensori; qui richiamata in riferimento all'ammissione della trattazione orale nel procedimento.

  • art. 62 - 99 - 133 cod. pen.

    Norme sul trattamento sanzionatorio (circostanze e determinazione della pena) citate dai ricorrenti per censurare la determinazione della pena da parte della Corte d'Appello quale eccessiva e mal motivata.

Massime di principio

  • L'appello incidentale può essere riconosciuto anche se l'atto è stato formalmente qualificato diversamente, purché l'oggetto e i contenuti dell'impugnazione risultino antagonisti rispetto all'appello principale e rispettino i requisiti di tempo e contenuto: il giudice d'appello deve verificare concretamente questa possibilità (principio del favor impugnationis).
  • Per riqualificare una fattispecie da bancarotta semplice a bancarotta fraudolenta documentale è necessario fornire una motivazione logico-inferenziale solida sul dolo specifico: non basta il mero stato disordinato delle scritture o affermazioni congetturali sull'"intento" di occultare distrazioni non contestate.
  • La responsabilità dell'amministratore formale ("prestanome") non è automatica: deve essere provata la sua consapevolezza o la reale possibilità di conoscenza del disegno fraudolento, non basandosi solo sulla carica formale o sulla mancata consegna delle scritture.
  • Quando la Corte d'appello modifica in pejus la decisione di primo grado (ribaltamento), è richiesto un livello di motivazione più solido e specifico; carenze motivazionali possono determinare l'annullamento in sede di legittimità.
  • Le conclusioni del giudice devono restare ancorate all'imputazione e ai fatti contestati: argomentazioni che introducono contestazioni nuove o ipotesi non presenti negli atti d'accusa sono inammissibili e configurano violazione delle regole del contraddittorio e della specificazione dell'imputazione.

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