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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33298/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel corso di una perquisizione dell'autovettura nella quale l'indagato si trovava come passeggero, i Carabinieri rinvenivano nella consolle tra i sedili anteriori un coltello a lama richiudibile, affilata e appuntita, della lunghezza di circa sette centimetri. Il Pubblico ministero disponeva il sequestro probatorio del coltello, ipotizzando a carico dei due occupanti, in concorso, il reato di porto di arma od oggetto atto ad offendere. Il Tribunale del riesame confermava il decreto. Il ricorrente deduceva: l'omessa indicazione della fattispecie concreta e del rapporto tra il bene sequestrato e il reato; l'omessa indicazione delle specifiche finalità probatorie; la mancata notifica del verbale di sequestro insieme al decreto; l'assenza del fumus commissi delicti, sostenendo di essere soltanto passeggero e di non poter conoscere il contenuto del vano portaoggetti, nonché vizi di motivazione e violazione delle norme sul concorso di persone, sul porto di armi od oggetti atti ad offendere e sul sequestro probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i motivi. In sede di riesame del sequestro probatorio, il giudice deve verificare soltanto l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi disponibili a rendere utili ulteriori indagini, senza anticipare il giudizio sulla fondatezza dell'accusa. È sufficiente una possibilità concreta, non meramente astratta, di collegamento tra il bene sequestrato e il reato; tale collegamento sussisteva perché il porto del coltello fuori dall'abitazione costituiva l'elemento oggettivo del reato ipotizzato. Il decreto individuava la fattispecie e le ragioni investigative, richiamando anche gli elementi risultanti dal verbale di sequestro, tra cui il comportamento nervoso degli occupanti, i precedenti dell'odierno ricorrente e le dichiarazioni di entrambi circa l'asserita inconsapevolezza della presenza del coltello. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di notificare il verbale insieme al decreto, rilevando che l'art. 355, comma 2, c.p.p. impone la notifica del decreto; il rinvio per relationem al verbale è legittimo e, nel caso concreto, l'indagato ne aveva comunque avuto conoscenza legale. Non era stato specificamente dedotto né dimostrato un concreto pregiudizio difensivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    Disciplina la richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro.

  • art. 253 c.p.p.

    Rileva ai fini dei presupposti e del contenuto del sequestro probatorio, che deve essere collegato alla ricerca e all'acquisizione di elementi di prova.

  • art. 355, comma 2, c.p.p.

    Prevede la notifica del decreto di convalida del sequestro; secondo la Corte non impone la contestuale notifica del verbale di sequestro.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del decreto e dell'ordinanza.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    Individua i dedotti vizi di violazione di legge, inosservanza di norme processuali e motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale base dell'ipotesi di concorso nel reato contestato ai due occupanti dell'autovettura.

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Individua il reato ipotizzato di porto fuori dall'abitazione di arma od oggetto atto ad offendere.

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità processuale.

  • art. 180 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al regime delle nullità processuali.

Massime di principio

  • Nel riesame del sequestro probatorio il giudice deve verificare l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi disponibili a rendere utili ulteriori indagini, senza svolgere un giudizio pieno sulla fondatezza dell'accusa o sulla responsabilità dell'indagato.
  • Ai fini della legittimità del sequestro probatorio non è necessaria la prova definitiva che la cosa costituisca corpo del reato o sua pertinenza; è sufficiente una possibilità concreta, non astratta e non avulsa dalle caratteristiche del caso, di collegamento tra il bene e il reato.
  • Il sequestro di un oggetto è sorretto da una finalità probatoria non esplorativa quando il bene presenta un collegamento diretto con l'elemento oggettivo del reato ipotizzato.
  • È legittima la motivazione per relationem del decreto di convalida del sequestro probatorio mediante rinvio al verbale di polizia giudiziaria, purché il verbale descriva in modo compiuto i fatti, le condotte penalmente rilevanti e le finalità probatorie del vincolo.
  • La mancata allegazione o contestuale notifica del verbale richiamato nel decreto non determina, di per sé, una nullità, quando la legge impone la notifica del solo decreto, il verbale sia stato conosciuto dall'indagato e non venga indicato uno specifico e concreto pregiudizio al diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiConcorso di personeNullità processuale

Testo integrale

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