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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32122/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda due ricorsi per cassazione proposti dall'Agenzia delle Entrate avverso decisioni della Commissione tributaria centrale del Piemonte relative a una domanda di rimborso IRPEF e addizionali per l'anno 1984, presentata da una banca per interessi attivi maturati su crediti d'imposta IRPEG e ILOR e per la deduzione di oneri di utilità sociale non indicati in dichiarazione per mero errore materiale. In uno dei giudizi la CTC aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere ritenendo mancante la dichiarazione di persistenza dell'interesse dell'Ufficio; nell'altro aveva confermato il diritto al rimborso, ritenendo non applicabile retroattivamente la disciplina sopravvenuta del TUIR e accogliendo la tesi della banca anche sul ricalcolo della base imponibile ILOR. L'Agenzia ha dedotto, nel primo ricorso, la violazione dell'art. 55 d.l. 112/2008 e dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 per avere la CTC dichiarato l'estinzione/cessazione pur in presenza della dichiarazione di persistenza tempestivamente depositata, oltre a contestare la statuizione di merito; nel secondo ricorso ha lamentato ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTC valorizzato l'anteriorità dell'istanza di rimborso rispetto al d.P.R. 42/1988, e ha inoltre censurato il criterio adottato per il calcolo della deducibilità ILOR degli interessi passivi e delle spese generali, sostenendo che alcune componenti dovevano essere considerate nel rapporto proporzionale.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha accolto il ricorso n. 24390/13, cassando la sentenza della CTC che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere: ha ritenuto che la dichiarazione di persistenza dell'interesse fosse stata effettivamente depositata e che l'errore nell'indicazione del numero di ruolo fosse un mero errore materiale non idoneo a rendere invalida l'istanza; inoltre ha precisato che, se la dichiarazione fosse mancata, la conseguenza corretta sarebbe stata l'estinzione di diritto, non la cessazione della materia del contendere. Ha accolto anche il motivo relativo al ricalcolo ILOR, affermando che ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi vanno considerati, con gli opportuni aggiustamenti, anche i redditi esenti da una delle due imposte quando vi siano norme agevolative che alterano la coincidenza tra base imponibile IRPEG e base imponibile ILOR. Ha invece rigettato il primo motivo del ricorso n. 13921/13, escludendo ultrapetizione: la CTC poteva fondare la decisione sulla anteriorità dell'istanza di rimborso, trattandosi di fatto già emerso in causa e rilevante per l'applicazione del regime transitorio dell'art. 36 d.P.R. 42/1988. In conclusione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione per il riesame del merito e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    La Corte ha disposto la riunione dei ricorsi per connessione processuale e sostanziale.

  • art. 55 d.l. 25 giugno 2008, n. 112 conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133

    Per i giudizi pendenti in CTC era richiesta, a pena di estinzione di diritto, la dichiarazione di persistenza dell'interesse dell'Ufficio entro il termine previsto.

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme all'art. 55 d.l. 112/2008 per la disciplina dell'estinzione del processo tributario.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sul ricorso per cassazione richiamata per i motivi formulati dall'Agenzia.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice decide sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti o di una diversa norma, purché restino immutati petitum e causa petendi e i fatti siano ritualmente acquisiti.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che non potevano essere introdotti in appello fatti o motivi nuovi; la censura è stata respinta.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    L'errore materiale nell'indicazione del numero di ruolo non determina nullità se l'atto raggiunge il suo scopo.

  • art. 36 d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

    Ha reso retroattivamente applicabili le disposizioni del TUIR ai periodi anteriori, ma l'istanza di rimborso proposta prima della sua entrata in vigore impedisce l'applicazione retroattiva sfavorevole.

  • art. 56 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Gli interessi attivi sui crediti di imposta sono trattati come poste attive imponibili secondo il TUIR, ma la Corte richiama l'orientamento secondo cui, nel regime previgente, essi avevano natura compensativa e non erano tassabili come reddito di capitale o d'impresa.

  • art. 58 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

    Per la determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, il rapporto deve considerare i redditi esenti secondo la disciplina applicabile all'ILOR, con correzioni rispetto alla base IRPEG quando vi siano norme agevolative.

  • art. 4 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599

    Il principio di coincidenza tra base imponibile IRPEG e ILOR opera solo in assenza di norme agevolative che derogano a tale coincidenza.

  • art. 21 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    Norma agevolativa che esenta dall'IRPEG il 50% degli interessi relativi a mutui concessi ad enti pubblici, rilevante nel ricalcolo della base imponibile ILOR.

  • artt. 41, 44, 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

    Richiamati nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina previgente degli interessi e del reddito d'impresa.

  • art. 118 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La norma ha introdotto un diverso sistema di calcolo della base imponibile ILOR; la Corte ne ha esaminato la portata in rapporto alla questione della deducibilità degli interessi passivi.

  • artt. 58 e 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

    Richiamati per la disciplina del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ai fini ILOR.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la dichiarazione di persistenza dell'interesse dell'Ufficio prevista dalla disciplina transitoria sulla Commissione tributaria centrale è valida se dagli atti risultano in modo inequivoco gli elementi identificativi del giudizio; un errore materiale nel numero di ruolo non invalida l'atto quando lo scopo processuale è comunque raggiunto.
  • Se manca la dichiarazione di persistenza dell'interesse nei casi previsti dalla normativa transitoria, la conseguenza è l'estinzione di diritto del processo, non la semplice cessazione della materia del contendere.
  • La pronuncia di cessazione della materia del contendere ha natura meramente processuale e non forma giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria; essa riguarda solo il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice fonda la decisione su una diversa qualificazione giuridica dei fatti già acquisiti e dibattuti, purché restino invariati petitum e causa petendi.
  • Gli interessi attivi maturati su crediti d'imposta, nel previgente regime, hanno natura compensativa e non sono automaticamente riconducibili a redditi di capitale o d'impresa.
  • In tema di regime transitorio fiscale, l'istanza di rimborso diretta a emendare la dichiarazione e a sottrarsi all'applicazione retroattiva di una disciplina più sfavorevole deve essere presentata prima dell'entrata in vigore della norma retroattiva.
  • Ai fini della percentuale di deducibilità degli interessi passivi nell'ILOR, le regole sulla coincidenza tra base imponibile IRPEG e ILOR cedono quando norme speciali agevolative alterano tale coincidenza; il calcolo deve allora tener conto delle componenti esenti nel corretto rapporto proporzionale.
  • L'emendabilità della dichiarazione dei redditi è ammessa perché la dichiarazione fiscale è dichiarazione di scienza e non manifestazione di volontà.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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