Cassazione Penale, Sentenza n. 09068/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato; ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (Tribunale di Trapani, 10/04/2024) per nullità connessa all'omessa vocatio in ius del difensore e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo per il prosieguo del giudizio. La motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68/2016.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Trapani che lo aveva condannato, denunciando violazione di norme processuali: il decreto di citazione per l'udienza d'appello è stato notificato via PEC a un omonimo Avv. "Salvatore Sinatra" (PEC: avv.salvatoresinatra@pec.it) diverso dall'effettivo difensore che aveva depositato l'atto (Avv. Sinatra Salvatore Luigi Gabriele, PEC: salvatoresinatra@pec.ordineavvocatimarsala.it). Dalla verifica sul sito del Consiglio Nazionale Forense risultano due distinti professionisti con PEC diverse. Perciò il difensore che aveva il mandato non ha ricevuto la vocatio in ius né potuto esercitare la difesa, determinando la nullità per violazione dell'art. 179, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
La mancata vocatio in ius del difensore nominato determina la nullità del provvedimento quando il difensore non ha effettivamente ricevuto la notifica e non ha potuto esercitare il mandato difensivo
artt. 1216 e 1231 cod. nav.
Norme sostanziali relative ai reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo grado; richiamate nel dispositivo impugnato ma non decisive per la valutazione della nullità processuale
Decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione
Consente la redazione della motivazione in forma semplificata; la Corte dichiara di avvalersi di tale modalità per la motivazione
Massime di principio
- La notifica via PEC deve essere effettuata all'indirizzo PEC esatto del difensore che ha rappresentanza e/o ha depositato l'atto: la notifica a un omonimo con PEC diversa non produce gli effetti della vocatio in ius
- L'omessa notifica al difensore incaricato, e quindi l'impossibilità per quest'ultimo di esercitare il mandato, integra una nullità rilevante che può fondare l'annullamento della sentenza definitiva
- È fondamentale indicare negli atti il nome completo e l'indirizzo PEC del difensore (e verificare la corrispondenza con il registro del Consiglio Nazionale Forense) per evitare errori di omonimia
- In caso di notifica errata per omonimia, il rimedio più probabile è l'annullamento della sentenza impugnata; la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice dell'appello competente
- Per la prassi difensiva: conservare ricevute PEC, comprovare il deposito con l'indirizzo effettivamente usato e, se necessario, richiedere la rettifica o la rinnovazione della notifica prima dell'udienza per evitare conseguenze processuali gravi
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