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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-779/21

Rectification order of 15 January 2025. — European Commission and Council of the European Union v Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario). — Rectification of judgment – Articles 154 and 159a of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Obvious inaccuracies – None. — Joined Cases C-779/21 P and C-799/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Grande Sezione respinge le richieste della Commissione, della Francia e della Spagna di rettificare due passaggi della sentenza Commissione e Consiglio/Front Polisario del 4 ottobre 2024. La Corte osserva che i paragrafi contestati riproducono correttamente, in forma approssimativa o condizionale, le stime e le indicazioni emerse in udienza e negli atti. Non essendovi "inesattezze manifeste", la rettifica non è possibile e le domande sono dichiarate manifestamente infondate.

Domande di rettifica di una sentenza della Corte di giustizia respinte perché i punti contestati non contengono inesattezze manifeste ai sensi delle Regole di procedura.

La questione giuridica

Se i paragrafi 127 e 128 della sentenza del 4 ottobre 2024 contengano "inesattezze manifeste" rettificabili ai sensi dell’articolo 154 del regolamento di procedura, e se, in presenza di una domanda manifestamente infondata, la Corte possa respingerla con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 159a del regolamento di procedura.

Principio di diritto

La Corte ribadisce che la rettifica ex articolo 154 del regolamento di procedura è ammessa solo per errori materiali o inesattezze manifeste della sentenza; non vi rientrano contestazioni che mirano, in sostanza, a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte quando i passaggi impugnati riflettono correttamente, in termini approssimativi o condizionali, quanto risulta dagli atti o dalle osservazioni udite in udienza. Poiché i paragrafi 127 e 128 della sentenza del 4 ottobre 2024 non presentano inesattezze manifeste, le domande di rettifica sono state respinte come manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 159a.

Norme richiamate

  • Articolo 154 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 159a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 190, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Rettifica di sentenza nei ricorsi riuniti C-779/21 P-REC e C-799/21 P-REC

La Grande Sezione della Corte di giustizia decide su domande di rettifica proposte dopo la sentenza del 4 ottobre 2024 nella causa Commissione e Consiglio/Front Polisario. Il procedimento riguarda la possibile correzione di due passaggi della sentenza, nell’ambito di un contenzioso concernente il Sahara occidentale.

Parti e oggetto delle domande

Le domande di rettifica sono state presentate dalla Commissione europea, dalla Repubblica francese e dal Regno di Spagna. La sentenza da rettificare è quella resa nei ricorsi per impugnazione riuniti C-779/21 P e C-799/21 P, nei quali Front Polisario era ricorrente in primo grado e il Consiglio dell’Unione europea convenuto in primo grado; nel giudizio d’impugnazione figuravano anche diversi Stati membri e Comader in qualità di intervenienti.

Normativa processuale applicabile

La Corte richiama l’articolo 154, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che consente di rettificare le "obvious inaccuracies" presenti in una sentenza. Ricorda inoltre l’articolo 159a del medesimo regolamento, che consente di respingere con ordinanza motivata le domande manifestamente irricevibili o manifestamente infondate, dopo aver sentito il giudice relatore e l’avvocato generale. È richiamato anche l’articolo 190, paragrafo 1, per l’applicazione delle disposizioni del regolamento di procedura al giudizio d’impugnazione, nonché l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia per il fondamento dell’appello.

Contenuto delle contestazioni

Le domande riguardano due passaggi della sentenza del 4 ottobre 2024:

  • il paragrafo 127, relativo alle stime fornite in udienza dal rappresentante di Front Polisario sulla consistenza numerica del popolo sahrawi e sulla sua distribuzione geografica;
  • il paragrafo 128, relativo a quanto affermato dalla Commissione in udienza circa la quota della popolazione del Sahara occidentale che "could" essere di origine sahrawi.

I richiedenti sostenevano, in sostanza, che quei paragrafi attribuissero un contenuto inesatto alle dichiarazioni rese in udienza e che tale ricostruzione fosse in contrasto con relazioni della Commissione e con le osservazioni del Consiglio, dalle quali emergeva l’assenza di un censimento preciso della popolazione interessata.

Valutazione della Corte sul paragrafo 127

La Corte osserva anzitutto che, in udienza, il rappresentante di Front Polisario aveva effettivamente fornito una stima approssimativa del numero dei membri del popolo del Sahara occidentale e della loro distribuzione geografica. Nessuna delle altre parti aveva contestato quelle cifre come stime.

La Corte rileva inoltre che il contenuto del paragrafo 127 non contrasta con i documenti richiamati dai richiedenti, in particolare con il rapporto della Commissione dell’11 giugno 2018 e con quello del 22 dicembre 2021. Tali documenti, infatti, confermavano che una parte importante della popolazione sahrawi vive fuori dal territorio e che non esiste un censimento preciso, mentre il Consiglio aveva evocato la complessità della questione e i lavori in corso nell’ambito delle Nazioni Unite. Il riferimento della sentenza a stime approximate non introduce dunque alcuna inesattezza manifesta.

Valutazione della Corte sul paragrafo 128

Quanto al paragrafo 128, la Corte rileva che la Commissione stessa riconosce di aver dichiarato in udienza che "a quarter of the inhabitants could be of Sahrawi origin", senza indicare un numero esatto. Il paragrafo contestato riproduce correttamente tale dichiarazione, usando il condizionale e riferendosi a semplici stime.

La Corte precisa inoltre che la formula impiegata nella sentenza non attribuisce alla Commissione la paternità di quelle stime, ma si limita a riferire le stime "provided by the Commission at the hearing". Di conseguenza, non può dirsi che il paragrafo contenga un’inesattezza manifesta né che suggerisca erroneamente che la Commissione abbia formulato essa stessa una valutazione statistica definitiva.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che i paragrafi 127 e 128 della sentenza del 4 ottobre 2024 non sono viziati da "obvious inaccuracies" ai sensi dell’articolo 154 del regolamento di procedura. Ne consegue che le domande di rettifica devono essere respinte come manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 159a.

Il dispositivo respinge quindi:

  • le domande di rettifica del paragrafo 127 presentate dalla Commissione, dalla Francia e dalla Spagna;
  • la domanda di rettifica del paragrafo 128 presentata dalla Commissione.

Principio affermato

La rettifica di una sentenza della Corte è ammissibile solo in presenza di un errore evidente e materiale; non può essere utilizzata per contestare la formulazione della motivazione quando la Corte ha riportato in modo fedele, sia pure approssimativo o condizionale, dichiarazioni rese in udienza o informazioni già presenti negli atti. In tal caso, la domanda è manifestamente infondata e può essere respinta con ordinanza ai sensi dell’articolo 159a del regolamento di procedura.

Come è indicizzato

Materieprocedura davanti alla Corte di giustiziarettifica delle sentenzecontenzioso su misure commerciali relative al sahara occidentale

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