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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-104/24

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 15 January 2025. — Kokito I Punt, SL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for a figurative EU trade mark representing a rooster – Earlier figurative EU trade mark FFF – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-104/24

Giurisprudenza europea62024TJ0104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto un’opposizione basata su un marchio anteriore FFF. Pur rilevando alcune imprecisioni nella valutazione della somiglianza visiva, il Tribunale ha confermato che i due segni sono sostanzialmente simili, in particolare per la comune raffigurazione di un gallo stilizzato. Considerati l’identità dei prodotti, la distinta ma non trascurabile presenza del elemento verbale nel marchio anteriore e il carattere distintivo medio del marchio anteriore, è stato confermato il rischio di confusione.

Marchio UE figurativo con rappresentazione di un gallo: conferma del rischio di confusione con un marchio anteriore analogo nell’ambito di un’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il Board of Appeal abbia errato nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto, consistente nella sola immagine stilizzata di un gallo, e il marchio figurativo/verbale anteriore FFF, alla luce della comparazione dei segni, dell’identità dei prodotti e del livello di attenzione del pubblico rilevante.

Principio di diritto

Quando i prodotti sono identici e il marchio anteriore ha carattere distintivo medio, il rischio di confusione sussiste anche se il marchio richiesto è puramente figurativo e il segno anteriore è composito, purché il nucleo dominante dei segni sia rappresentato dalla medesima figura stilizzata; nel caso di specie, la rappresentazione del gallo nei due segni ha determinato una somiglianza visiva almeno media e un’identità concettuale, sufficiente, nel contesto complessivo, a far ritenere che il pubblico pertinente possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di prodotti e servizi

Marchio UE figurativo rappresentante un gallo e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo. Il Tribunale esamina se la domanda di registrazione di un segno costituito da un gallo stilizzato debba essere respinta per rischio di confusione con un marchio anteriore che contiene anch’esso un gallo stilizzato e l’elemento verbale "FFF".

Fatti e procedimento amministrativo

Il 11 maggio 2021 la predecessora in titolo della ricorrente ha depositato una domanda di registrazione come marchio UE per un segno figurativo destinato a contraddistinguere prodotti di classe 25, ossia capi di abbigliamento, calzature e articoli di copricapo. La Fédération française de football ha proposto opposizione fondandola sul proprio marchio figurativo anteriore, anch’esso registrato per prodotti della classe 25 e comprendente un gallo stilizzato, l’elemento verbale "fff" e un fondo esagonale blu con contorno dorato.

L’opposizione è stata accolta dalla Divisione di opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La Commissione di ricorso ha poi respinto l’appello, ritenendo sussistente il rischio di confusione. La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento della decisione dinanzi al Tribunale.

Questione giuridica

La questione centrale è se, alla luce della percezione del pubblico rilevante, le somiglianze tra i due segni siano sufficienti a generare un rischio di confusione. In particolare, il Tribunale deve valutare:

  • la comparazione dei segni sotto il profilo visivo e concettuale;
  • il peso dell’elemento verbale "fff" e degli elementi decorativi del marchio anteriore;
  • l’incidenza dell’identità dei prodotti e del carattere distintivo del marchio anteriore sulla valutazione globale.

Normativa applicabile e criteri di giudizio

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione nel pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Ricorda inoltre che il rischio di confusione comprende il rischio di associazione.

In tema di valutazione globale, la pronuncia ribadisce i principi consolidati: occorre considerare la percezione del consumatore medio, che normalmente non procede a un confronto diretto ma conserva un ricordo imperfetto dei segni; rilevano gli elementi distintivi e dominanti; la somiglianza dei prodotti e quella dei segni si influenzano reciprocamente.

Valutazione del pubblico rilevante e dei prodotti

La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il pubblico generale, con livello di attenzione medio, nel territorio dell’Unione europea. Il Tribunale non rimette in discussione tali valutazioni.

Quanto ai prodotti, la Commissione di ricorso aveva ritenuto che essi fossero identici, e anche tale conclusione viene confermata. L’identità dei prodotti gioca un ruolo decisivo nel rafforzare il rischio di confusione.

Comparazione dei segni: elementi distintivi e dominanti

Il marchio richiesto è composto da un solo elemento figurativo: un gallo stilizzato rivolto a sinistra, in bianco, nero e tonalità di grigio. Il marchio anteriore è invece composito: contiene un gallo stilizzato rivolto a destra, in bianco e rosso, le tre lettere "fff" in oro, e un fondo esagonale blu con contorno dorato.

Il Tribunale conferma che entrambi i galli stilizzati hanno carattere distintivo, poiché non presentano alcun nesso con i prodotti di classe 25. Conferma altresì che l’elemento verbale "fff" è anch’esso distintivo, ma occupa una posizione secondaria rispetto alla figura del gallo, che domina il marchio anteriore per dimensioni, posizione centrale e impatto visivo complessivo. Gli elementi cromatici e il fondo geometrico sono considerati essenzialmente decorativi.

Somiglianza visiva

Sotto il profilo visivo, il Tribunale rileva che la Commissione di ricorso ha usato formulazioni non perfettamente precise, ma che in sostanza ha correttamente concluso per una somiglianza tra i segni. In particolare, entrambi includono un gallo stilizzato, e nel marchio richiesto quel gallo costituisce l’unico elemento, mentre nel marchio anteriore è l’elemento dominante.

Le differenze di orientamento, di dettagli anatomici e di colore non eliminano l’impressione generale di somiglianza, soprattutto considerando che il consumatore medio conserva un ricordo imperfetto dei segni. Il Tribunale precisa che la somiglianza visiva corretta da prendere in considerazione è almeno media, e non meramente inferiore alla media come indicato in modo meno preciso dalla Commissione di ricorso.

Somiglianza fonetica

La comparazione fonetica non è possibile per il marchio richiesto, che è puramente figurativo. Il Tribunale conferma questa impostazione e osserva che tale profilo non incide in modo autonomo sulla soluzione della controversia.

Somiglianza concettuale

Il Tribunale conferma che i due segni evocano il concetto di un gallo altamente stilizzato e impressionistico. L’elemento verbale "fff" non altera tale percezione, non avendo alcun contenuto semantico.

Il Tribunale chiarisce che le differenze di stilizzazione non impediscono l’identità concettuale, perché la comparazione concettuale riguarda il contenuto semantico evocato dalle immagini. Poiché entrambi i segni trasmettono la stessa idea specifica, la corretta qualificazione è quella di identità concettuale, più che di mera somiglianza elevata.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza tra i fattori, il Tribunale conclude che la combinazione di:

  • identità dei prodotti;
  • somiglianza visiva almeno media;
  • identità concettuale;
  • impossibilità di comparazione fonetica;
  • carattere distintivo medio del marchio anteriore;
  • attenzione media del pubblico; è sufficiente a fondare un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui la decisione vieterebbe in generale l’uso dell’immagine di un gallo: il rischio di confusione dipende non dalla mera presenza del gallo, ma dalla specifica modalità di rappresentazione.

Prassi decisionale dell’EUIPO e decisione finale

La ricorrente invocava anche una presunta deviazione dalla prassi precedente dell’EUIPO. Il Tribunale ribadisce che la legittimità delle decisioni dell’EUIPO va valutata solo alla luce del regolamento 2017/1001 e della giurisprudenza dell’Unione, non della prassi amministrativa precedente.

Di conseguenza, il ricorso è respinto integralmente. La ricorrente è condannata a sopportare le spese dell’interveniente; l’EUIPO sopporta le proprie spese poiché non si è svolta udienza e la sua richiesta di condanna alle spese era subordinata a tale eventualità.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, in presenza di prodotti identici e di un marchio anteriore dotato di distintività media, la comune raffigurazione stilizzata di un gallo può bastare a fondare un rischio di confusione anche se il marchio richiesto è puramente figurativo e il marchio anteriore è composito, quando l’elemento figurativo comune costituisce il nucleo dominante della percezione del pubblico.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusioneproprietà intellettuale

Testo integrale

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