Corte di giustizia, Ordinanza C-778/21
Rectification order of 15 January 2025. — European Commission and Council of the European Union v Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario). — Rectification of judgment – Articles 154 and 159a of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Obvious inaccuracies – None. — Joined Cases C-778/21 P and C-798/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, in Grande Sezione, ha esaminato tre domande di rettifica presentate dopo la sentenza del 4 ottobre 2024 nella causa Commissione e Consiglio c. Front Polisario. Le richieste riguardavano due paragrafi che, secondo i richiedenti, contenevano imprecisioni sulle stime relative alla popolazione del Sahara occidentale. La Corte ha ritenuto che non vi fossero inesattezze evidenti e ha quindi rigettato tutte le domande.
Rigetto delle richieste di rettifica di alcuni paragrafi della sentenza Commissione e Consiglio c. Front Polisario per assenza di errori materiali manifesti.
La questione giuridica
Se i paragrafi 156 e 157 della sentenza del 4 ottobre 2024 contenessero "inesattezze evidenti" rettificabili ai sensi dell’articolo 154 del regolamento di procedura della Corte, e se pertanto le richieste di rettifica dovessero essere accolte oppure respinte come manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 159a del regolamento di procedura.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che una rettifica è possibile solo in presenza di inesattezze evidenti del testo della sentenza; nel caso di specie, i paragrafi 156 e 157 non presentavano errori materiali manifesti, poiché riproducevano in modo sostanzialmente fedele dichiarazioni rese all’udienza e non risultavano incompatibili con gli atti di causa. Di conseguenza, le richieste della Commissione, della Francia e della Spagna sono state respinte come manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 159a del regolamento di procedura.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 154 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 159a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 190, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Rigetto delle richieste di rettifica di alcuni paragrafi della sentenza Commissione e Consiglio c. Front Polisario
La pronuncia è un’ordinanza della Grande Sezione della Corte di giustizia resa nell’ambito di un procedimento di rettifica successivo alla sentenza del 4 ottobre 2024 nella causa Commissione e Consiglio c. Front Polisario (C‑778/21 P e C‑798/21 P). La Corte è stata chiamata a verificare se due passaggi della sentenza precedente contenessero inesattezze materiali rettificabili ai sensi del regolamento di procedura.
Contesto processuale
Dopo la pronuncia della sentenza del 4 ottobre 2024, la Commissione europea ha chiesto la rettifica dei paragrafi 156 e 157. Successivamente, anche la Repubblica francese e il Regno di Spagna hanno chiesto la rettifica del solo paragrafo 156. La Corte richiama la possibilità, prevista dal proprio regolamento di procedura, di respingere in ogni momento, con ordinanza motivata, una richiesta manifestamente irricevibile o manifestamente infondata.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 154, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che consente la rettifica di inesattezze evidenti nelle sentenze;
- l’articolo 190, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che rende applicabile tale disciplina al procedimento d’impugnazione;
- l’articolo 159a del regolamento di procedura, che consente il rigetto con ordinanza motivata delle richieste manifestamente infondate;
- l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, richiamato quale base degli appelli che avevano dato origine alla sentenza del 4 ottobre 2024.
Motivi delle richieste di rettifica
I richiedenti contestavano, in sostanza, il contenuto dei paragrafi 156 e 157 della sentenza precedente.
- Quanto al paragrafo 156, sostenevano che non potesse affermarsi che la rappresentanza del Front Polisario avesse esposto, senza contraddittorio, una distribuzione geografica della popolazione sahrawi, poiché la quantificazione della popolazione del Sahara occidentale sarebbe incerta e non basata su un censimento preciso.
- Quanto al paragrafo 157, la Commissione contestava che fosse corretto desumere che solo il 25% della popolazione del Sahara occidentale fosse di origine sahrawi, affermando di aver fatto solo un’osservazione ipotetica e non una stima propria in tal senso.
Valutazione della Corte sul paragrafo 156
La Corte osserva anzitutto che, all’udienza, il rappresentante del Front Polisario aveva effettivamente formulato una stima approssimativa del numero complessivo dei sahrawi e della loro distribuzione geografica. Inoltre, nessuna delle parti aveva contestato quei dati nel corso dell’udienza. La Corte rileva poi che il passaggio contestato non è incompatibile con il rapporto della Commissione del 2018 richiamato nel procedimento né con le memorie del Consiglio. Il paragrafo 156, infatti, sottolinea espressamente il carattere approssimativo delle cifre indicate e non afferma l’esistenza di un censimento ufficiale o di dati certi.
Valutazione della Corte sul paragrafo 157
Quanto al paragrafo 157, la Corte rileva che la stessa Commissione ammette di aver detto in udienza che un quarto degli abitanti del Sahara occidentale "could" essere di origine sahrawi. La formulazione della sentenza, basata sul condizionale e sul riferimento a stime, rispecchia fedelmente tale dichiarazione. La Corte precisa inoltre che il testo della sentenza non suggerisce che la stima del 25% fosse una valutazione autonoma della Commissione: il riferimento è alle stime "fornite" dalla Commissione all’udienza. L’argomento secondo cui il paragrafo lascerebbe intendere un’origine della stima diversa da quella effettiva viene quindi respinto.
Decisione
La Corte conclude che i paragrafi 156 e 157 della sentenza del 4 ottobre 2024 non sono viziati da inesattezze evidenti ai sensi dell’articolo 154 del regolamento di procedura. Di conseguenza, le richieste di rettifica della Commissione, della Repubblica francese e del Regno di Spagna sono state respinte come manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 159a del regolamento di procedura.
Principio affermato
La rettifica di una sentenza della Corte è ammessa soltanto per errori materiali o inesattezze palesi del testo; non può essere utilizzata per rimettere in discussione il contenuto sostanziale di passaggi che riproducono correttamente dichiarazioni rese all’udienza o che risultano coerenti con gli atti di causa. In assenza di un errore evidente, la domanda di rettifica deve essere respinta.
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