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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-170/24

Order of the General Court (Second Chamber) of 14 January 2025. — Ghost - Corporate Management, SA v European Union Intellectual Property Office. — Action for annulment – EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark fluff – Earlier EU word mark FLUFF – Disregard of procedural requirements – Manifest inadmissibility. — Case T-170/24

Giurisprudenza europea62024TO0170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Ghost – Corporate Management SA contro una decisione della seconda commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione a marchio UE. La causa è stata definita con ordinanza perché il ricorso non rispettava i requisiti minimi di chiarezza e precisione previsti dal regolamento di procedura. Il Tribunale ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione decisiva della commissione di ricorso, limitandosi a ripetere gli argomenti già spesi in sede amministrativa.

Ricorso di annullamento contro una decisione EUIPO in materia di opposizione a marchio UE dichiarato manifestamente irricevibile per carenza di chiarezza e precisione del ricorso.

La questione giuridica

Se il ricorso ex articolo 263 TFUE soddisfacesse i requisiti minimi di ricevibilità previsti dall’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, ossia l’indicazione sufficientemente chiara e precisa dell’oggetto del procedimento, dei motivi e degli argomenti, alla luce del fatto che l’atto introduttivo si limitava sostanzialmente a riprodurre le argomentazioni già presentate dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.

Principio di diritto

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile perché l’atto introduttivo non indicava in modo coerente e intelligibile le ragioni di censura contro la decisione della commissione di ricorso, limitandosi a riproporre gli argomenti già svolti nel procedimento amministrativo senza confrontarsi con il vero motivo di rigetto contenuto nella decisione impugnata; in tali condizioni, il Tribunale non è tenuto a ricostruire d’ufficio la struttura giuridica dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 177, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Convenzione di Nizza

Ricorso di annullamento contro una decisione EUIPO in materia di opposizione a marchio UE dichiarato manifestamente irricevibile

L’ordinanza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione a registrazione di marchio dell’Unione europea. Il Tribunale decide in forma sommaria ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, ritenendo il ricorso manifestamente irricevibile.

Fatti e procedimento amministrativo

Nacomi Group sp. z o.o. aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo UE per prodotti della classe 3, sostanzialmente cosmetici. Ghost – Corporate Management SA aveva proposto opposizione sulla base del marchio UE anteriore denominativo FLUFF, registrato per prodotti della classe 3.

Su richiesta dell’interveniente, l’EUIPO aveva invitato l’opponente a fornire la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore. L’opposizione era stata poi respinta dalla divisione di opposizione con decisione del 1 giugno 2023, per difetto di prova dell’uso genuino ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 e dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625. La commissione di ricorso aveva infine respinto l’appello con decisione del 29 gennaio 2024.

Motivazione della decisione impugnata

La commissione di ricorso ha osservato che le prove prodotte non dimostravano l’uso del marchio anteriore per i beni della classe 3 su cui si fondava l’opposizione. I documenti richiamati dall’opponente riguardavano infatti prodotti descritti come training mats for animals o underpads, cioè assorbenti/tappetini per animali giovani o incontinenti, ritenuti non riconducibili alla classe 3 ma piuttosto a prodotti sanitari o di igiene personale della classe 5. Poiché l’elenco dei prodotti su cui si fondava l’opposizione non poteva più essere modificato dopo la scadenza del termine di opposizione, la commissione aveva concluso che l’uso genuino del marchio anteriore non fosse stato dimostrato.

Motivi del ricorso dinanzi al Tribunale

Nel ricorso introduttivo Ghost – Corporate Management SA sosteneva, in sostanza, quattro doglianze, già formulate nel procedimento amministrativo:

  • la presunta insufficienza delle indicazioni relative ad alcuni documenti ritenuti inconcludenti;
  • l’omesso esame di specifici documenti che avrebbero dovuto essere considerati;
  • il valore probatorio di documenti non collocati nel periodo rilevante;
  • l’idoneità di prove indirette o indiziarie a dimostrare l’uso effettivo.

Valutazione del Tribunale sull’ammissibilità

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti, esposti in modo sufficientemente chiaro e preciso da consentire alla controparte di difendersi e al giudice di statuire. Per esigenze di certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia, spetta al ricorrente enunciare gli elementi essenziali in modo coerente e intelligibile.

Nel caso di specie, il Tribunale rileva che l’atto introduttivo non faceva riferimento, nel corpo del ricorso, ad alcun passaggio della decisione impugnata né alla sua motivazione. Inoltre, gli argomenti riprendevano sostanzialmente, spesso alla lettera, quelli già svolti dinanzi alla commissione di ricorso.

Il punto decisivo è che la commissione di ricorso aveva respinto l’appello non più per un problema di collocazione temporale delle prove, ma perché le prove non riguardavano i prodotti della classe 3 su cui era basata l’opposizione. Il ricorso non si confrontava con tale ratio decidendi e non contestava in modo intelligibile il ragionamento della commissione. Il Tribunale afferma quindi che non gli compete ricostruire d’ufficio nuovi motivi a partire da elementi sparsi dell’atto introduttivo.

Decisione e spese

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente irricevibile. Quanto alle spese, Ghost – Corporate Management SA è stata condannata a rifondere quelle sostenute dall’interveniente Nacomi Group sp. z o.o.; EUIPO è stata invece condannata a sopportare le proprie spese, non avendo chiesto una condanna alle spese se non nell’ipotesi di udienza, che non si è tenuta.

Principio affermato

Un ricorso dinanzi al Tribunale è irricevibile quando non espone in modo chiaro e preciso i motivi di censura contro la decisione impugnata e si limita a riprodurre gli argomenti già dedotti nel procedimento amministrativo senza confrontarsi con la motivazione concreta della decisione della commissione di ricorso; il Tribunale non può supplire a tale carenza ricostruendo d’ufficio i motivi del ricorso.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’ueprocedura dinanzi al tribunale ueammissibilità del ricorsoopposizione al marchioprova dell’uso effettivo

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