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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-644/23

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2025. — Sofiyska gradska prokuratura contro IR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8 – Diritto di presenziare al processo – Informazione relativa al processo e alle conseguenze di una mancata comparizione – Impossibilità di rintracciare l’imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi dalle autorità competenti – Possibilità di un processo e di una decisione in contumacia – Articolo 9 – Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa – Insussistenza di tale diritto quando l’interessato si sottrae all’azione della giustizia». — Causa C-644/23

Giurisprudenza europea62023CJ0644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha precisato i limiti del diritto a un nuovo processo previsto dalla direttiva 2016/343 nei casi di contumacia. Ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che lo escluda per l'imputato che, dopo essere stato informato dell'accusa, si renda irreperibile e ostacoli così le notifiche, ma solo se ricorrono condizioni stringenti di effettiva conoscenza del procedimento o di avviso del rischio di giudizio in assenza. La seconda questione, relativa al comportamento del giudice nazionale di fronte a una presunta resistenza della corte suprema interna, è stata dichiarata irricevibile.

Rinvio pregiudiziale sul diritto dell'imputato al nuovo processo in caso di contumacia quando si sia reso irreperibile dopo aver ricevuto l'atto di imputazione preliminare e abbia eluso le notifiche ufficiali.

La questione giuridica

Se gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 ostino a una disciplina nazionale che nega il diritto a un nuovo processo all'imputato condannato in contumacia quando, dopo aver ricevuto l'atto di imputazione preliminare, si sia dato alla fuga e non possa più essere informato ufficialmente dell'atto di imputazione definitivo, della data e del luogo del processo, pur essendo difeso da un avvocato d'ufficio senza contatti con lui; e, in subordine, se il giudice nazionale debba o possa astenersi dal decidere nel merito per evitare il futuro rigetto della domanda di riapertura da parte della corte suprema nazionale.

Principio di diritto

La direttiva 2016/343 non osta a che uno Stato membro escluda il diritto a un nuovo processo per l'imputato condannato in contumacia che si sia volontariamente sottratto all'azione della giustizia dopo essere stato sufficientemente informato dell'esistenza del procedimento, purché l'esclusione sia limitata ai casi in cui, valutate tutte le circostanze pertinenti, l'interessato possa essere considerato informato del processo e, inoltre, sia stato rappresentato da un difensore da lui incaricato oppure sia stato informato in tempo adeguato che la fuga lo esponeva al rischio di essere giudicato in sua assenza; in mancanza, il diritto a un nuovo processo permane. La seconda questione è stata dichiarata irricevibile perché fondata su una premessa erronea.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Considerando 33, 35, 36, 37, 38, 39, 47 e 48 della direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 1 della direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 94 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale bulgaro)
  • Articolo 219 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale bulgaro)
  • Articolo 246 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale bulgaro)
  • Articolo 247 c del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale bulgaro)
  • Articolo 269 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale bulgaro)
  • Articolo 423 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale bulgaro)

Diritto al nuovo processo e contumacia nel procedimento penale

La pronuncia interviene su un rinvio pregiudiziale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) in un procedimento penale relativo a presunti reati fiscali. Il nodo centrale riguarda l'interpretazione degli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 in presenza di un imputato che, dopo aver ricevuto l'atto di imputazione preliminare, si sia reso irreperibile e non possa quindi essere informato dell'atto di imputazione definitivo e della celebrazione del processo.

Fatti e procedimento principale

IR era stato informato nel 2016, in fase istruttoria, dell'atto di imputazione preliminare; aveva nominato un difensore e indicato un indirizzo. Successivamente non fu più rintracciabile nonostante ricerche estese svolte dalle autorità, anche tramite familiari, ex datori di lavoro e operatori telefonici. Il procedimento fu più volte riattivato e sospeso, e l'imputato risultò difeso nel processo contumaciale da avvocati d'ufficio privi di contatto con lui. Il giudice di Sofia riteneva che, in caso di futura condanna in contumacia, l'articolo 423 NPK, come interpretato dalla giurisprudenza bulgara, avrebbe impedito la riapertura del processo.

Normativa rilevante dell'Unione

La Corte richiama l'articolo 1 della direttiva 2016/343, che stabilisce norme minime comuni sul diritto di presenziare al processo, e soprattutto gli articoli 8 e 9. L'articolo 8, paragrafo 2, consente il processo in assenza se l'imputato è stato informato in tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione oppure è rappresentato da un difensore incaricato. L'articolo 8, paragrafo 4, disciplina il caso in cui l'imputato non possa essere rintracciato nonostante ragionevoli sforzi, prevedendo comunque la possibilità della decisione in absentia con successiva informazione sul diritto a impugnare e a ottenere un nuovo processo. L'articolo 9 garantisce il nuovo processo o un mezzo equivalente se le condizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, non sono soddisfatte.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ribadisce la linea della precedente sentenza C-569/20, chiarendo che il diritto a un nuovo processo può essere escluso solo se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 8, paragrafo 2. In particolare, può ritenersi che l'imputato abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente a presenziare se, valutate tutte le circostanze, risulti che egli era stato informato del procedimento e si è deliberatamente sottratto alle notifiche ufficiali, ad esempio lasciando l'indirizzo comunicato o fornendo un indirizzo errato.

La Corte osserva che, nel caso concreto, se l'atto di imputazione definitivo e l'avviso di udienza fossero stati inviati all'indirizzo fornito da IR e regolarmente recapitati, e se il contenuto dell'atto definitivo corrispondesse sostanzialmente a quello preliminare, tali elementi potrebbero costituire indizi precisi e oggettivi di una fuga finalizzata a eludere la giustizia. Tuttavia, ciò non basta da solo: devono anche risultare i ragionevoli sforzi delle autorità nel rintracciare l'interessato.

La Corte precisa inoltre che, se non vi è un difensore incaricato dall'imputato, la mera presenza di un avvocato d'ufficio non contattato dall'interessato non equivale necessariamente a una rappresentanza idonea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b). In tale ipotesi occorre verificare se l'imputato sia stato comunque informato in tempo adeguato del rischio di un processo in sua assenza, requisito rilevante ai fini della lettera a).

Rapporto con il diritto nazionale bulgaro

Secondo la Corte, l'articolo 423, paragrafo 1, NPK è compatibile con la direttiva solo se interpretato in modo conforme, cioè limitando la negazione della riapertura ai casi in cui l'imputato possa essere considerato informato del processo e, alternativamente, sia stato rappresentato da un difensore incaricato oppure sia stato avvertito del rischio di giudizio in contumacia. Se tale interpretazione conforme non fosse possibile, il giudice nazionale dovrebbe disapplicare la disposizione interna incompatibile, perché gli articoli 8, paragrafo 4, e 9 della direttiva hanno efficacia diretta.

Seconda questione e irricevibilità

La seconda questione chiedeva se il giudice del rinvio potesse o dovesse astenersi dal decidere nel merito per evitare che la corte suprema bulgara respingesse, in futuro, la domanda di nuovo processo. La Corte la dichiara irricevibile perché basata su una premessa errata: la precedente sentenza C-569/20 non aveva già stabilito l'incompatibilità dell'articolo 423, paragrafo 1, NPK in termini assoluti, ma aveva solo fornito criteri interpretativi. Pertanto, il fatto che la corte suprema bulgara non abbia modificato la propria giurisprudenza non prova, di per sé, un rifiuto di applicare il diritto dell'Unione.

Dispositivo e principio affermato

La Corte conclude che la direttiva 2016/343 non osta a una normativa nazionale che escluda il nuovo processo per chi, dopo aver ricevuto l'atto di imputazione preliminare, si sia sottratto all'azione giudiziaria impedendo alle autorità di informarlo del processo, ma solo se tale esclusione riguarda persone che, considerata l'insieme delle circostanze, possono dirsi informate del processo e che siano state o difese da un avvocato da loro incaricato o comunque avvertite in tempo del rischio di essere giudicate in assenza. In difetto di tali presupposti, il diritto a un nuovo processo resta garantito dagli articoli 8 e 9 della direttiva.

Come è indicizzato

Materieprocedura penaleprocesso contumacialediritti della difesapresunzione di innocenzacooperazione giudiziaria penale

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