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Sentenza

Sentenza n. 1683/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 312/2025 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 23.09.2025.

Giustizia amministrativa202600468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza n. 312/2025 del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 312/2025 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 23 settembre 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 24 marzo 2026. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Ha dedotto la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni del giudicato, incluse le spese legali liquidate dal giudice ordinario: € 21,50 per spese ed € 258,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso, ritenendo fondata la domanda in ragione della persistente inottemperanza del Ministero a una sentenza definitiva passata in giudicato. Ordina al Ministero e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire le statuizioni del giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario, se non già pagate, nonché quelle del giudizio di ottemperanza. Fissa per l'adempimento il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza; in caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, entro i successivi 60 giorni. Condanna il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 300, oltre spese generali e oneri accessori, e alla restituzione del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

    Il TAR accoglie l'azione di ottemperanza e impartisce le misure necessarie a ottenere l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Accertata la persistente inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza ordina all'Amministrazione di eseguire le statuizioni giudiziali entro un termine determinato, computando quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore inadempimento dell'Amministrazione e all'istanza della parte interessata, e fissando un termine per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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