Corte di giustizia, Sentenza C-260/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 maggio 2022. — Commissione europea contro Hansol Paper Co. Ltd. — Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 – Importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articoli 6, 16 e 18 – Prova – Informazioni fornite al di fuori della risposta a un questionario antidumping – Ponderazione delle vendite che incide sul calcolo del dumping – Articolo 2, paragrafi 1 e 3 – Calcolo del valore normale – Gerarchia tra i metodi di calcolo – Articolo 3, paragrafi 2 e 3 – Pregiudizio – Calcolo del margine di sottoquotazione – Impugnazione incidentale – Articolo 2, paragrafo 11 – Entità effettiva del dumping – Articolo 18 – Esenzione dall’obbligo di risposta al questionario antidumping – Insussistenza dell’omessa collaborazione. — Causa C-260/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge sia l’impugnazione della Commissione sia l’impugnazione incidentale dell’ETPA contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato il dazio antidumping definitivo sulla carta termica leggera coreana limitatamente a Hansol. Viene confermato che la Commissione doveva tener conto e verificare anche dati forniti fuori questionario, e che il Tribunale non ha errato nell’individuare un difetto nel calcolo del dumping. La Corte chiarisce inoltre la gerarchia tra i metodi di calcolo del valore normale ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di base. Sul pregiudizio, la Corte riconosce ampia discrezionalità alla Commissione nel calcolo della sottoquotazione, ma ciò non impedisce l’annullamento del regolamento per l’errore originario sul dumping.
Impugnazione in materia antidumping su carta termica leggera coreana: criteri di calcolo del dumping, del valore normale, del pregiudizio e del margine di sottoquotazione, nonché uso di dati forniti fuori questionario e dei dati disponibili ex articolo 18 del regolamento di base.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nell’annullare il regolamento antidumping definitivo per: (i) errata ponderazione delle vendite ai fini del calcolo del margine di dumping, in relazione anche a informazioni non rese in risposta al questionario; (ii) errata interpretazione dell’articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento di base sulla gerarchia tra prezzi interni di altri produttori e valore normale costruito; (iii) errato metodo di calcolo del margine di sottoquotazione e del pregiudizio. Nell’impugnazione incidentale, se il Tribunale avesse errato nel ritenere violati gli articoli 2, paragrafo 11, e 18 del regolamento di base per la ponderazione delle vendite e per il mancato ricorso ai dati disponibili.
Principio di diritto
La Corte conferma che la Commissione, nel procedimento antidumping, non può ignorare informazioni pertinenti volontariamente fornite da una parte interessata solo perché trasmesse fuori dal questionario, dovendo esaminarle e verificarle con diligenza; di conseguenza, il Tribunale ha correttamente annullato il regolamento per l’erronea ponderazione delle vendite ai fini del calcolo del dumping. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce una gerarchia tra i metodi di determinazione del valore normale: se l’esportatore non vende il prodotto simile, il valore normale può essere basato sui prezzi di altri venditori o produttori e solo in via eccezionale, alle condizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, può essere costruito sul costo di produzione. Quanto al pregiudizio, la Commissione dispone di un ampio margine discrezionale e può, per assicurare un confronto obiettivo allo stesso stadio commerciale, costruire il prezzo all’importazione anche per analogia con l’articolo 2, paragrafo 9; tuttavia l’annullamento del regolamento resta comunque giustificato perché l’errore sul dumping inficiava anche il calcolo del margine di sottoquotazione. L’impugnazione principale e quella incidentale sono pertanto respinte.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 6 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 16 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo antidumping)
- Articolo 2 dell’accordo antidumping
Impugnazione su dazi antidumping relativi alla carta termica leggera coreana
La pronuncia riguarda un’impugnazione principale della Commissione e un’impugnazione incidentale dell’ETPA contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato, nei confronti di Hansol Paper Co. Ltd, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763, istitutivo di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea. La controversia ruota attorno ai criteri di calcolo del dumping, del valore normale, del pregiudizio e del margine di sottoquotazione ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036.
Fatti e procedimento
Hansol produce ed esporta nell’Unione carta termica leggera. A seguito di una denuncia dell’ETPA, la Commissione ha avviato un’inchiesta antidumping nel 2016 sul prodotto in esame. Durante l’inchiesta, Hansol vendeva il prodotto sia a clienti indipendenti sia a soggetti collegati, tra cui un operatore commerciale e alcuni trasformatori collegati che rivendevano il prodotto talvolta dopo trasformazione in rotoli di piccole dimensioni, talvolta direttamente come prodotto originario.
La Commissione ha adottato dapprima un dazio provvisorio e poi il regolamento controverso del 2 maggio 2017, con dazio definitivo in importo fisso. Il Tribunale, adito da Hansol, ha annullato il regolamento nella parte riguardante tale società, accogliendo tre profili di censura ritenuti rilevanti: l’erronea ponderazione delle vendite ai fini del margine di dumping; l’erronea costruzione del valore normale per taluni prodotti dell’altra esportatrice Artone; e l’errato calcolo del margine di pregiudizio e della sottoquotazione.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama innanzitutto il regolamento (UE) 2016/1036, in particolare:
- articolo 1, sul presupposto del dazio antidumping;
- articolo 2, sui criteri di determinazione del valore normale e del dumping;
- articolo 3, sull’accertamento del pregiudizio;
- articolo 6, sull’inchiesta e sull’uso dei questionari;
- articolo 16, sulle visite di verifica;
- articolo 18, sull’omessa collaborazione e sull’uso dei dati disponibili.
Sono richiamati anche l’articolo 263 TFUE, l’articolo 256 TFUE, l’articolo 58 dello Statuto della Corte e le norme sulle spese del regolamento di procedura della Corte. In via di diritto internazionale, la Corte richiama l’accordo antidumping OMC, in particolare l’articolo 2.
Primo motivo dell’impugnazione principale: dati forniti fuori questionario e ponderazione del dumping
La Commissione sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente considerato dati relativi alle rivendite della Schades Nordic, dati che non provenivano da una risposta a questionario né erano stati verificati mediante visita. La Corte respinge questa censura e chiarisce che il regolamento di base non autorizza la Commissione a ignorare informazioni pertinenti fornite da una parte collaborante solo perché trasmesse al di fuori del questionario.
La Corte sottolinea che:
- i questionari sono lo strumento privilegiato dell’inchiesta antidumping;
- l’articolo 18 consente di utilizzare i dati disponibili solo in caso di mancata collaborazione, rifiuto o ostruzione grave;
- se invece una parte collabora e trasmette informazioni, la Commissione deve esaminarle con diligenza e verificarle.
Nel caso concreto, Hansol aveva fornito alla Commissione informazioni sulle rivendite della Schades Nordic; tali dati erano quindi pertinenti e andavano valutati. Il Tribunale poteva dunque concludere che la Commissione aveva attribuito un peso eccessivo alle vendite ai trasformatori collegati per la trasformazione in rotoli di piccole dimensioni, alterando il calcolo del margine di dumping. La Corte esclude anche che il Tribunale abbia sostituito la propria valutazione a quella della Commissione.
Secondo motivo dell’impugnazione principale: gerarchia tra i metodi di determinazione del valore normale
La Commissione sosteneva che, quando un esportatore non vende il prodotto simile sul mercato interno, il valore normale potesse essere costruito direttamente sul costo di produzione, senza dover prima ricorrere ai prezzi di altri venditori o produttori. La Corte respinge questa impostazione e afferma che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base istituisce una gerarchia:
- regola generale: valore normale basato sui prezzi interni nel paese esportatore, in normali operazioni commerciali;
- se l’esportatore non produce o non vende il prodotto simile: valore normale basato sui prezzi di altri venditori o produttori;
- solo in via eccezionale, alle condizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, il valore normale può essere costruito sul costo di produzione o su prezzi verso un paese terzo.
La Corte ritiene che questa interpretazione sia coerente con la struttura del regolamento di base e non contrasti con l’accordo antidumping OMC, che non contiene una disposizione analoga all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma. Riconosce inoltre che i diritti procedurali dell’esportatore possono essere garantiti tramite sintesi non riservate dei dati eventualmente utilizzati da altri produttori.
Terzo motivo dell’impugnazione principale: calcolo del margine di sottoquotazione e pregiudizio
Sul margine di pregiudizio, la Corte compie una distinzione importante. Da un lato, critica il Tribunale per aver ritenuto errato il metodo usato dalla Commissione per ricostruire il prezzo di rivendita del prodotto in esame ai fini del confronto con i prezzi dell’industria dell’Unione. La Corte osserva che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, il confronto deve essere obiettivo e avvenire allo stesso stadio commerciale; pertanto la Commissione poteva, nell’ambito del suo ampio potere discrezionale, costruire il prezzo cif alla frontiera dell’Unione anche per analogia con l’articolo 2, paragrafo 9.
Dall’altro lato, la Corte ritiene comunque che il Tribunale abbia potuto mantenere l’annullamento, perché l’errore commesso dalla Commissione nel calcolo della ponderazione delle vendite ai fini del dumping si rifletteva anche nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi. In altre parole, anche se il ragionamento del Tribunale sul metodo del pregiudizio era in parte errato, la decisione di annullare il regolamento resta giustificata, poiché il vizio originario nel calcolo del dumping contaminava anche l’analisi della sottoquotazione e dell’incidenza delle importazioni sull’industria dell’Unione.
Impugnazione incidentale dell’ETPA: articolo 2, paragrafo 11, e articolo 18
L’ETPA contestava la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la ponderazione usata dalla Commissione non riflettesse l’effettiva entità del dumping. La Corte respinge il motivo e afferma che, pur non prevedendo il regolamento di base un metodo dettagliato per il calcolo della ponderazione tra vendite dirette a indipendenti e vendite a trasformatori collegati, il metodo adottato deve comunque consentire di riflettere l’effettiva entità del dumping praticato. Il Tribunale ha correttamente rilevato che ciò non avveniva nel caso di specie.
Quanto all’articolo 18, la Corte esclude che la mancata risposta di alcuni trasformatori collegati possa essere qualificata come omessa collaborazione, poiché la loro esenzione era stata concessa dalla Commissione stessa. Di conseguenza, non si poteva giustificare il ricorso ai dati disponibili in base a tale disposizione. Restava però l’obbligo generale della Commissione di considerare i dati pertinenti di cui era venuta a conoscenza durante l’inchiesta.
Dispositivo
La Corte respinge integralmente sia l’impugnazione principale della Commissione sia l’impugnazione incidentale dell’ETPA. La Commissione è condannata alle spese dell’impugnazione principale e l’ETPA alle spese dell’impugnazione incidentale.
Principi rilevanti per la pratica
La pronuncia è rilevante perché conferma che, nelle inchieste antidumping:
- la Commissione non può ignorare informazioni pertinenti solo perché non rese nel questionario;
- l’articolo 18 non si applica se la mancata risposta deriva da un’esenzione concessa dall’istituzione stessa;
- il valore normale segue una gerarchia rigida tra prezzi interni, prezzi di altri venditori/produttori e costo di produzione;
- il calcolo della sottoquotazione richiede un confronto obiettivo allo stesso stadio commerciale, ma la Commissione conserva ampia discrezionalità tecnica;
- un errore nel calcolo del dumping può contaminare anche le valutazioni sul pregiudizio e sulla sottoquotazione.
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