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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-426/20

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 maggio 2022. — GD e ES contro Luso Temp - Empresa de Trabalho Temporário SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Braga - Juízo do Trabalho de Barcelos. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia interinale – Articolo 5, paragrafo 1 – Principio della parità di trattamento – Articolo 3, paragrafo 1, lettera f) – Nozione di “condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale” – Indennità dovuta a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. — Causa C-426/20

Giurisprudenza europea62020CJ0426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio la nozione di "condizioni di base di lavoro e d’occupazione" della direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale, includendovi anche l’indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto. Ne deriva che il lavoratore interinale deve ricevere un trattamento non meno favorevole rispetto al lavoratore direttamente assunto dall’impresa utilizzatrice, se svolge lo stesso lavoro per la stessa durata. Spetta al giudice nazionale verificare il diritto interno e applicarlo, per quanto possibile, in modo conforme alla direttiva.

Parità di trattamento nel lavoro tramite agenzia interinale: l’indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto rientra nelle condizioni di base di lavoro e d’occupazione e non può essere inferiore a quella spettante a un lavoratore direttamente impiegato in pari situazione.

La questione giuridica

Se l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/104/CE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), osti a una normativa nazionale che, alla cessazione del rapporto di lavoro interinale, riconosce ai lavoratori tramite agenzia interinale un’indennità per ferie annuali retribuite non godute e relativa indennità per ferie calcolata sempre e solo in proporzione alla durata del contratto, quando un lavoratore direttamente impiegato dall’impresa utilizzatrice, per lo stesso lavoro e la stessa durata, beneficerebbe di un trattamento più favorevole.

Principio di diritto

L’indennità dovuta al lavoratore tramite agenzia interinale alla cessazione del rapporto, per ferie annuali retribuite non godute e per la corrispondente indennità ferie, rientra nelle "condizioni di base di lavoro e d’occupazione" di cui alla direttiva 2008/104; di conseguenza, il principio di parità di trattamento impone che tale indennità non sia inferiore a quella che spetterebbe, nella medesima situazione e per lo stesso lavoro e durata, a un lavoratore direttamente impiegato dall’impresa utilizzatrice, salvo eventuali deroghe nazionali espressamente previste e applicabili ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2-4.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera f), direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 5, paragrafi 2-4, direttiva 2008/104/CE
  • Articolo 31 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 7, paragrafo 2, direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 156 TFUE
  • Direttiva 97/81/CE
  • Direttiva 1999/70/CE

Parità di trattamento nelle indennità di fine rapporto del lavoratore interinale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo do Trabalho de Barcelos, in una controversia tra due lavoratori tramite agenzia interinale e la società di lavoro temporaneo Luso Temp. Il nodo è il calcolo dell’indennità dovuta alla cessazione del rapporto per ferie annuali retribuite non godute e per la relativa indennità ferie.

Contesto normativo

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale, in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), che definisce le "condizioni di base di lavoro e d’occupazione" includendovi ferie e retribuzione;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, che sancisce il principio della parità di trattamento;
  • gli eventuali margini di deroga previsti ai paragrafi 2-4 dello stesso articolo 5. Sono richiamati anche il considerando 1, con riferimento all’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali, e i considerando 10, 11, 12 e 15, che descrivono finalità e contesto della direttiva.

Normativa nazionale e questione di fatto

Nel diritto portoghese, l’articolo 185, paragrafo 6, del Código do Trabalho prevede che il lavoratore interinale abbia diritto, in proporzione alla durata del contratto, a ferie, indennità ferie e gratifica natalizia, nonché alle altre prestazioni regolari e periodiche riconosciute ai lavoratori dell’impresa utilizzatrice. I lavoratori sostenevano invece che dovesse applicarsi il regime generale delle ferie, più favorevole in determinate ipotesi, previsto dagli articoli 237, 238, 239 e 245 del codice del lavoro.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se la direttiva 2008/104 osti a una disciplina che, alla cessazione del rapporto, assicura al lavoratore interinale solo un’indennità proporzionale al tempo lavorato, mentre un dipendente direttamente assunto dall’impresa utilizzatrice, a parità di mansioni e durata, potrebbe beneficiare di un trattamento più vantaggioso.

Ragionamento della Corte: la nozione di "condizioni di base di lavoro e d’occupazione"

La Corte afferma che l’indennità dovuta per ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto rientra nella nozione di "condizioni di base di lavoro e d’occupazione". Lo ricava dal tenore letterale dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), che menziona espressamente le ferie, dal collegamento con l’articolo 31 della Carta e dalla propria giurisprudenza in materia di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale, secondo cui le nozioni di condizioni di impiego comprendono anche gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro.

La Corte valorizza inoltre la finalità della direttiva 2008/104: garantire tutela effettiva ai lavoratori interinali, promuovere la parità di trattamento e avvicinare, per quanto possibile, le loro condizioni di lavoro a quelle dei lavoratori ordinari, senza sacrificare l’obiettivo di flessibilità del mercato del lavoro.

Ragionamento della Corte: portata del principio di parità di trattamento

Una volta affermato che la prestazione in questione rientra nell’ambito dell’articolo 5, la Corte precisa che il giudice nazionale deve comparare ciò che spetterebbe al lavoratore interinale se fosse stato direttamente impiegato dall’impresa utilizzatrice per il medesimo lavoro e per la stessa durata, con quanto effettivamente previsto dalla normativa applicabile ai lavoratori interinali.

Se, come sembra dal rinvio, il sistema nazionale conduce a un’indennità inferiore per i lavoratori interinali rispetto a quella spettante ai dipendenti diretti in identica situazione, il principio di parità di trattamento è violato. La Corte osserva anche che l’eventuale esistenza di deroghe ammesse dall’articolo 5, paragrafi 2-4, non è stata indicata nel fascicolo come rilevante nel caso concreto.

Indicazioni al giudice nazionale

La Corte ribadisce che spetta al giudice del rinvio interpretare il diritto interno e verificarne la portata concreta. In particolare, dovrà accertare se il regime generale del codice del lavoro portoghese non debba comunque essere letto insieme alla disposizione speciale sull’interinale, in modo da evitare una lettura contra legem e, se possibile, da assicurare un’interpretazione conforme alla direttiva.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/104/CE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), osta a una normativa nazionale che riconosce ai lavoratori tramite agenzia interinale, in caso di cessazione del rapporto con l’impresa utilizzatrice, un’indennità per ferie annuali retribuite non godute e per la relativa indennità ferie inferiore a quella che spetterebbe loro se fossero stati direttamente impiegati da tale impresa per lo stesso lavoro e per la stessa durata.

Principio pratico per gli operatori

La decisione impone di trattare l’indennità sostitutiva delle ferie non godute come voce soggetta a parità di trattamento nel lavoro interinale. In concreto, non è compatibile con la direttiva una regola nazionale che, per il solo fatto della somministrazione, comprima automaticamente il valore economico delle ferie maturate ma non fruite alla cessazione del rapporto.

Come è indicizzato

Materielavoro tramite agenzia interinaleparità di trattamento dei lavoratoriferie annuali retribuitediritto del lavoro dell’unionetutela dei lavoratori atipici

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