Corte di giustizia, Sentenza C-644/20
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 maggio 2022. — W. J. contro L. J. e J. J. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Determinazione della legge applicabile – Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari – Articolo 3 – Residenza abituale del creditore – Momento in cui determinare la residenza abituale – Illecito mancato ritorno di un minore. — Causa C-644/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, per determinare la legge applicabile a un credito alimentare di un minore, conta la residenza abituale effettiva del creditore, valutata secondo il suo centro di vita familiare e sociale. Un ordine di ritorno emesso in un distinto procedimento per sottrazione internazionale non blocca automaticamente l’acquisizione della nuova residenza abituale. La verifica concreta spetta al giudice nazionale, che deve considerare tutte le circostanze del caso.
Determinazione della legge applicabile al credito alimentare di un minore trasferito illecitamente: rileva la residenza abituale effettiva del creditore e non basta un ordine di ritorno per escluderne l’acquisto nello Stato di nuova presenza.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari debba essere interpretato nel senso che un figlio minorenne può acquisire una nuova residenza abituale nello Stato in cui è stato illecitamente trattenuto, anche quando un giudice di tale Stato abbia ordinato, in un procedimento distinto, il suo ritorno nello Stato di precedente residenza abituale.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 3 del protocollo dell’Aia, la residenza abituale del creditore di alimenti è quella del luogo in cui il minore vive stabilmente, in concreto, nel proprio ambiente familiare e sociale; pertanto, l’illiceità del trasferimento o del trattenimento e l’esistenza di un ordine di ritorno non impediscono, di per sé, che il minore acquisti la residenza abituale nello Stato di nuova presenza. Spetta al giudice nazionale verificare, alla luce di tutte le circostanze del caso e dell’interesse superiore del minore, se tale stabilità sussista al momento in cui deve pronunciarsi sulla domanda alimentare.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari
- Decisione 2009/941/CE del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 4/2009
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 24, paragrafo 2
- TFUE, articolo 267
Residenza abituale del minore creditore di alimenti e ordine di ritorno
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Poznaniu in una controversia tra il padre W.J. e i figli minorenni L.J. e J.J., rappresentati dalla madre A.P., sul credito alimentare dovuto ai minori. Il nodo interpretativo concerne l’articolo 3 del protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, in un contesto segnato da un trasferimento ritenuto illecito e da un ordine giudiziario di ritorno dei minori nel Regno Unito.
Fatti e procedimento principale
I genitori, cittadini polacchi, vivevano e lavoravano nel Regno Unito da anni; i figli erano nati nel Regno Unito e possedevano cittadinanza polacca e britannica. Nell’autunno 2017 A.P. si è recata in Polonia con la figlia L.J. e poi ha riportato in Polonia anche il figlio J.J., comunicando successivamente l’intenzione di restare stabilmente in Polonia con i minori.
Nel 2018 i minori, rappresentati dalla madre, hanno chiesto al giudice polacco il versamento di un assegno alimentare mensile nei confronti del padre. Il Sąd Rejonowy w Pile ha accolto la domanda applicando la legge polacca. In parallelo, in un distinto procedimento ex Convenzione dell’Aia del 1980, il giudice polacco ha ordinato il ritorno dei minori nel Regno Unito, ritenendo il trattenimento illecito.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo dell’Aia, un minore creditore di alimenti possa acquisire una nuova residenza abituale nello Stato in cui è stato illecitamente trattenuto, anche quando un giudice di quello Stato abbia ordinato il ritorno nel Paese di precedente residenza abituale.
Normativa rilevante richiamata dalla Corte
La Corte ha richiamato in particolare:
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- il regolamento (CE) n. 4/2009, in particolare l’articolo 5 sulla competenza per comparizione del convenuto e l’articolo 15 sulla legge applicabile rinviata al protocollo dell’Aia;
- il protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007, in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 4;
- la Convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;
- il regolamento (CE) n. 2201/2003, in particolare l’articolo 10, evocato dal giudice del rinvio come termine di paragone;
- l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, relativo all’interesse superiore del minore.
Ragionamento della Corte sulla nozione di residenza abituale
La Corte ricorda che il protocollo dell’Aia non definisce la nozione di residenza abituale, per cui essa va interpretata in modo autonomo e uniforme. L’aggettivo "abituale" implica un grado sufficiente di stabilità, escludendo la mera presenza temporanea o occasionale.
Secondo la Corte, la residenza abituale corrisponde al luogo in cui si trova il centro abituale della vita del creditore, tenendo conto del suo ambiente familiare e sociale. Questo vale in modo particolare quando il creditore è un minore, per il quale l’interesse superiore esige che si considerino le condizioni concrete in cui vive.
Irrilevanza, di per sé, dell’ordine di ritorno
La Corte afferma che il protocollo dell’Aia non contiene alcuna norma che escluda, in quanto tale, l’acquisizione di una nuova residenza abituale nel caso di trasferimento o trattenimento illecito. Né l’articolo 3, paragrafo 2, né altre disposizioni del protocollo prevedono un temperamento analogo a quello dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 in materia di responsabilità genitoriale.
Perciò, l’esistenza di una decisione giurisdizionale che accerti l’illiceità del trattenimento e ordini il ritorno del minore non impedisce, di principio, di ritenere che il minore abbia acquisito la residenza abituale nello Stato in cui si trova, se la presenza in tale Stato presenta un sufficiente grado di stabilità.
Distinzione rispetto al regolamento n. 2201/2003
La Corte rifiuta di interpretare l’articolo 3 del protocollo dell’Aia alla luce dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003. Quest’ultimo disciplina una competenza speciale in materia di responsabilità genitoriale e va interpretato restrittivamente; non può dunque essere trasposto oltre le ipotesi espressamente previste dal regolamento stesso.
Momento di valutazione della residenza abituale
Ai fini della determinazione della legge applicabile, il giudice nazionale deve valutare la residenza abituale al momento in cui decide sulla domanda di alimenti. In tale valutazione può tenere conto, insieme a tutti gli altri elementi del caso, dell’eventuale illiceità del trasferimento o del trattenimento, ma solo come uno dei fattori utili a verificare se la presenza del minore nello Stato di nuova presenza sia effettivamente stabile.
Applicazione al caso concreto e dispositivo
La Corte osserva che, nel caso di specie, la decisione di primo grado sugli alimenti era stata resa quando i minori vivevano in Polonia da oltre 17 mesi con la madre e nel loro ambiente familiare e sociale polacco. La successiva ordinanza di ritorno non escludeva, di per sé, l’analisi della residenza abituale ai fini alimentari.
Il dispositivo afferma quindi che l’articolo 3 del protocollo dell’Aia deve essere interpretato nel senso che l’ordine di ritorno pronunciato in un procedimento distinto non è sufficiente a impedire al minore di acquisire la residenza abituale nello Stato membro in cui è stato trasferito o trattenuto illecitamente.
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