Corte di giustizia, Sentenza C-556/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 maggio 2022. — Schneider Electric SA e a. contro Premier ministre e Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 90/435/CE – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Articolo 4 e articolo 7, paragrafo 2 – Prevenzione della doppia imposizione economica dei dividendi. — Causa C-556/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, su rinvio del Conseil d’État francese, ha esaminato l’anticipo d’imposta previsto dal CGI francese in relazione ai dividendi ricevuti da società figlie estere e poi ridistribuiti dalla società madre. Ha stabilito che, nel regime di esenzione scelto dalla Francia, tale anticipo viola l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 quando determina un onere che supera il 5% ammesso dalla direttiva. La Corte ha inoltre escluso che la disposizione nazionale possa trovare copertura nell’articolo 7, paragrafo 2, perché il meccanismo non si limita ad attenuare la doppia imposizione economica ma, per i dividendi transfrontalieri, la riproduce.
Compatibilità con la direttiva madre-figlia dell’anticipo d’imposta francese applicato alla ridistribuzione dei dividendi ricevuti da società figlie di altri Stati membri.
La questione giuridica
Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 osti a una normativa nazionale che impone alla società madre, al momento della ridistribuzione ai propri azionisti di utili provenienti da società figlie, un anticipo d’imposta connesso al riconoscimento di un credito d’imposta, quando tali utili non sono stati assoggettati all’imposta sulle società all’aliquota normale; e se una siffatta normativa rientri nell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva.
Principio di diritto
L’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435 osta a una normativa nazionale che, in un regime di esenzione recepito dallo Stato membro della società madre, impone a quest’ultima un anticipo d’imposta in caso di ridistribuzione di dividendi ricevuti da società figlie, se tale prelievo fa superare la soglia del 5% consentita per le spese e oneri di partecipazione; una tale misura non può essere salvata dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva, perché non si limita a preservare un meccanismo nazionale di attenuazione della doppia imposizione economica, ma finisce per riprodurre o aggravare tale doppia imposizione sui dividendi provenienti da società figlie stabilite in altri Stati membri.
Norme richiamate
- Direttiva 90/435/CEE
- Direttiva 2011/96/UE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 252 TFUE
- Articoli 4, 5, 6 e 7 della direttiva 90/435/CEE
- Articoli 49 e 63 TFUE
Compatibilità dell’anticipo d’imposta francese con la direttiva madre-figlia
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État (Francia) in materia di fiscalità diretta e, in particolare, di trattamento dei dividendi distribuiti da società figlie stabilite in altri Stati membri a società madri francesi. Il contenzioso nasceva dall’impugnazione di circolari amministrative relative all’anticipo d’imposta di cui all’articolo 223 sexies del code général des impôts (CGI).
Fatti e procedimento principale
Le società Schneider Electric SE, Axa SA, BNP Paribas SA, Engie SA, Orange SA e L’Air Liquide hanno chiesto l’annullamento di circolari che riproducevano, secondo loro, una disciplina incompatibile con la direttiva 90/435/CEE. La contestazione riguardava un anticipo d’imposta dovuto dalla società madre al momento della ridistribuzione ai propri azionisti di utili che le erano stati distribuiti dalle società figlie, quando tali utili non erano stati assoggettati all’imposta sulle società all’aliquota normale.
Il giudice del rinvio ha ricordato che la Francia aveva recepito il regime di esenzione dell’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva, con la sola deduzione forfettaria del 5% per spese e oneri di partecipazione. Ha però dubitato che l’anticipo d’imposta fosse compatibile con tale assetto, soprattutto perché collegato al credito d’imposta previsto dal diritto francese per i dividendi distribuiti da società residenti.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato:
- la direttiva 90/435/CEE, in particolare considerando 3 e articoli 1, 4, 5, 6 e 7;
- la direttiva 2011/96/UE, come fonte successiva di riferimento interpretativo;
- gli articoli 49 e 63 TFUE, richiamati dal giudice del rinvio nel quadro della giurisprudenza nazionale successiva alla sentenza Accor;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
La direttiva 90/435 mira ad eliminare la penalizzazione fiscale delle cooperazioni transfrontaliere tra società madri e figlie e a prevenire la doppia imposizione economica dei dividendi a livello della società madre.
Ragionamento della Corte sull’articolo 4, paragrafo 1
La Corte ha anzitutto rilevato che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435 lascia agli Stati membri una scelta tra:
- il sistema di esenzione, con astensione dall’imposizione dei dividendi in capo alla società madre;
- il sistema di imputazione, con deduzione dell’imposta pagata dalla società figlia.
Poiché la Francia aveva scelto il sistema di esenzione, la questione andava esaminata alla luce del primo trattino del paragrafo 1. La Corte ha ribadito che tale disposizione vieta agli Stati membri di assoggettare a imposizione, direttamente o indirettamente, gli utili distribuiti alla società madre, anche quando la tassazione intervenga non al momento della percezione ma al momento della ridistribuzione.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha affermato che una normativa nazionale è incompatibile con l’articolo 4, paragrafo 1, se può determinare un’imposizione indiretta sui dividendi ricevuti dalla società madre, oltre la soglia del 5% ammessa dall’articolo 4, paragrafo 2, per le spese di partecipazione. Nel caso dell’anticipo d’imposta francese, il prelievo, applicato alla ridistribuzione e collegato al credito d’imposta, poteva incidere sugli utili provenienti da società figlie stabilite in altri Stati membri e produrre un onere superiore al 5%.
Esclusione dell’articolo 7, paragrafo 2
La Corte ha poi esaminato se la normativa potesse rientrare nell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva, che lascia impregiudicate le disposizioni nazionali o convenzionali volte a sopprimere o attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare quelle sui crediti d’imposta.
La Corte ha precisato che questa norma non riguarda soltanto le ritenute alla fonte e che, in astratto, può coprire anche altri meccanismi fiscali collegati ai crediti d’imposta. Tuttavia, tale salvaguardia opera solo per regimi coerenti con la finalità della direttiva, cioè per meccanismi che attenuano la doppia imposizione economica senza vanificarne gli effetti.
Nel caso di specie, l’anticipo d’imposta era sì parte di un sistema nazionale volto ad evitare la doppia imposizione economica dei dividendi distribuiti da società residenti, ma applicato ai dividendi provenienti da società figlie stabilite in altri Stati membri esso poteva produrre l’effetto opposto: una doppia imposizione economica in occasione della ridistribuzione. Per questa ragione, la Corte ha escluso che l’articolo 7, paragrafo 2, potesse giustificarne l’applicazione.
Rilevanza della giurisprudenza precedente
La Corte ha richiamato, tra le altre, le sentenze Brussels Securities, Wereldhave Belgium, X, AFEP, GVC Services, Accor, Océ van der Grinten, Banque Fédérative du Crédit Mutuel e P. Ferrero e C. e General Beverage Europe. In particolare, ha chiarito che il fatto che, dopo la sentenza Accor, il diritto nazionale o la giurisprudenza interna abbiano riconosciuto un credito d’imposta per i dividendi esteri non consente di neutralizzare, ai fini della direttiva 90/435, un meccanismo nazionale che continui a comportare una tassazione incompatibile con l’esenzione prevista dal diritto UE.
Decisione e dispositivo
La Corte ha dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/435 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impone a una società madre un anticipo d’imposta in caso di ridistribuzione ai propri azionisti di utili ricevuti dalle società figlie, quando tali utili non sono stati assoggettati all’imposta sulle società all’aliquota normale e l’importo dell’anticipo supera il limite del 5% previsto dall’articolo 4, paragrafo 2.
Ha inoltre affermato che una tale normativa non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 90/435.
Principio affermato
Nel regime madre-figlia, lo Stato membro della società madre che abbia optato per l’esenzione non può introdurre un prelievo sulla ridistribuzione dei dividendi ricevuti da società figlie di altri Stati membri se tale prelievo determina un’imposizione eccedente il 5% degli utili distribuiti; una misura del genere viola l’obbligo di astensione dall’imposizione e non può essere salvata dalla clausola di salvaguardia dell’articolo 7, paragrafo 2, quando in concreto aggrava la doppia imposizione economica anziché attenuarla.
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