Corte di giustizia, Sentenza C-430/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 maggio 2022. — Christoph Klein contro Commissione europea. — Impugnazione – Articolo 265 TFUE – Ricorso per carenza – Direttiva 93/42/CEE – Dispositivi medici – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Procedimento di clausola di salvaguardia – Notifica da parte di uno Stato membro di una decisione di divieto d’immissione in commercio di un dispositivo medico – Prolungata inerzia da parte della Commissione europea – Insussistenza di una decisione – Ricevibilità – Legittimazione ad agire – Termine di ricorso – Invito ad agire entro un termine ragionevole – Principio di buona amministrazione – Obbligo di motivazione incombente al Tribunale dell’Unione europea. — Causa C-430/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso per carenza proposto da Christoph Klein contro la Commissione. Ha ritenuto errata la qualificazione della lettera del 28 settembre 2018 come invito ad agire ai fini dell’articolo 265 TFUE e ha censurato anche l’insufficienza della motivazione sul carattere irragionevole del termine prima dell’invito. Il ricorso è stato considerato ricevibile e la causa è stata rinviata al Tribunale per l’esame nel merito.
Impugnazione in materia di ricorso per carenza: la Corte precisa quando una lettera costituisce invito ad agire ex articolo 265 TFUE e annulla l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro la prolungata inerzia della Commissione nel procedimento di clausola di salvaguardia relativo a un dispositivo medico.
La questione giuridica
La Corte era chiamata a stabilire: 1) se il ricorso per carenza fosse irricevibile per difetto di legittimazione ad agire del ricorrente; 2) se fosse tardivo, in particolare se la lettera del 28 settembre 2018 potesse qualificarsi come valido invito ad agire ai sensi dell’articolo 265 TFUE; 3) se il Tribunale avesse motivato adeguatamente la valutazione secondo cui l’invito ad agire era stato rivolto alla Commissione oltre un termine ragionevole.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 265 TFUE, una domanda diretta alla Commissione costituisce "invito ad agire" solo se, valutata oggettivamente e dal suo testo, essa è sufficientemente esplicita e comminatoria da esprimere chiaramente l’intenzione di costringere l’istituzione a prendere posizione e, in caso di persistenza dell’inerzia, l’eventualità di un contenzioso; non basta che la domanda consenta all’istituzione di capire quale atto le si chiede di adottare. La Corte ha inoltre affermato che il Tribunale aveva motivato in modo insufficiente la valutazione dell’irragionevolezza del tempo trascorso prima dell’invito ad agire, poiché non aveva preso adeguatamente in considerazione le circostanze della vicenda, il comportamento della Commissione e la sua stessa protratta inerzia. L’ordinanza impugnata è stata quindi annullata e il ricorso di primo grado è stato dichiarato ricevibile, con rinvio al Tribunale per la decisione sul merito.
Norme richiamate
- Articolo 265 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 263, quarto comma, TFUE
- Direttiva 93/42/CEE
- Articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4, direttiva 93/42/CEE
- Articolo 18 direttiva 93/42/CEE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 60
Ricorso per carenza relativo al procedimento di clausola di salvaguardia sui dispositivi medici
La pronuncia riguarda un’impugnazione contro un’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile, per varie ragioni, un ricorso per carenza ex articolo 265 TFUE. La controversia nasce dalla prolungata inerzia della Commissione nel procedimento di clausola di salvaguardia previsto dalla direttiva 93/42/CEE in relazione al dispositivo medico Inhaler Broncho Air®.
Fatti e procedimento amministrativo
Le autorità tedesche, dopo aver dubitato della conformità del dispositivo ai requisiti essenziali della direttiva 93/42, avevano adottato nel 1997 una decisione di divieto di immissione in commercio e ne avevano notificato la decisione alla Commissione il 7 gennaio 1998 ai sensi dell’articolo 8 della direttiva. La Commissione non aveva adottato alcuna decisione a seguito di tale notifica. In seguito, nel 2005, le autorità tedesche adottavano un nuovo divieto relativo al dispositivo, commercializzato con il nome effecto®, ma questa seconda misura non veniva notificata alla Commissione come procedimento di clausola di salvaguardia.
Vicende processuali precedenti
La controversia aveva già dato luogo a precedenti giudizi di responsabilità extracontrattuale. La Corte, con la sentenza del 22 aprile 2015, aveva affermato che la Commissione era tenuta ad adottare una decisione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/42 a seguito della notifica del 1998. Successivamente, con la sentenza del 6 settembre 2018, la Corte aveva rigettato definitivamente l’azione risarcitoria, ma aveva confermato che il ricorrente non poteva far valere diritti risarcitori connessi alla sua sola condizione personale fuori dalla norma di protezione dell’articolo 8, paragrafo 2.
Ricorso per carenza dinanzi al Tribunale
Dopo tali pronunce, il ricorrente aveva inviato alla Commissione una lettera del 28 settembre 2018 chiedendo l’adozione senza indugio di una decisione sul dispositivo Inhaler e l’avvio di un procedimento per infrazione nei confronti della Germania. In seguito, il 14 agosto 2019, aveva proposto ricorso per carenza dinanzi al Tribunale. La Commissione aveva eccepito l’irricevibilità per difetto di legittimazione, tardività del ricorso e irragionevolezza del termine trascorso prima dell’invito ad agire.
Ragionamento della Corte sulla legittimazione ad agire
La Corte respinge innanzitutto i motivi relativi alla pretesa carenza di legittimazione del ricorrente. Il Tribunale aveva commesso soltanto un lapsus calami nel riferirsi ai diritti collegati alla sua condizione personale, mentre dalla motivazione complessiva risultava che esso aveva correttamente distinto tra diritti personali e diritti derivati dalla cessione intervenuta con la Broncho-Air Medizintechnik. Inoltre, la Corte conferma che la qualità di mandatario generale o l’interesse economico non bastano, di per sé, a far ritenere il ricorrente direttamente interessato ai sensi dell’articolo 265 TFUE, poiché la situazione giuridica personale del rappresentante non è incisa dall’atto rivolto al rappresentato.
Invito ad agire e tardività del ricorso
Il punto decisivo riguarda la qualificazione della lettera del 28 settembre 2018. La Corte ricorda che, per l’articolo 265 TFUE, l’invito ad agire deve essere formulato in modo oggettivamente comminatorio: deve emergere dal suo testo l’intenzione di costringere l’istituzione a prendere posizione e, in caso di inerzia, l’eventualità di un ricorso. Nel caso di specie, la lettera era sì abbastanza chiara da far comprendere alla Commissione quale decisione fosse richiesta, ma non esprimeva con sufficiente evidenza la minaccia di un contenzioso in caso di mancata azione. La Corte censura quindi il Tribunale per aver basato il carattere vincolante della lettera su elementi soggettivi e su corrispondenza successiva della Commissione, anziché sul testo stesso della domanda.
Termine ragionevole prima dell’invito ad agire
La Corte accoglie anche la censura relativa all’insufficienza della motivazione sul carattere irragionevole del tempo trascorso prima dell’invito ad agire. Il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le circostanze specifiche della controversia, tra cui la persistente inerzia della Commissione dopo la notifica del 1998, la successiva interazione con il ricorrente nel 2007 e nel 2018, nonché il fatto che la stessa Commissione non escludeva affatto di adottare la decisione richiesta. In questo contesto, la motivazione dell’ordinanza è stata ritenuta insufficiente.
Decisione finale e rinvio
La Corte annulla l’ordinanza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato irricevibile il ricorso per carenza. Statuendo definitivamente sulla ricevibilità del ricorso di primo grado, la Corte respinge l’eccezione di tardività e quella relativa all’irragionevolezza del termine, riconoscendo la ricevibilità dell’azione in quanto proposta quale beneficiario della cessione dei diritti della Broncho-Air Medizintechnik. La causa è tuttavia rinviata al Tribunale per la decisione sul merito, perché lo stato degli atti non consente alla Corte di statuire definitivamente sulla carenza denunciata.
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