Corte di giustizia, Sentenza C-505/20
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 maggio 2022. — Procedimento avviato da RR e JG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Direttiva 2014/42/UE – Articolo 4 – Confisca – Articolo 7 – Congelamento – Articolo 8 – Garanzie procedurali – Congelamento e confisca di un bene appartenente a un soggetto terzo rispetto al procedimento penale – Normativa nazionale che non prevede mezzi di ricorso per soggetti terzi nel corso del procedimento giudiziario e che non ammette l’eventuale restituzione di detto bene prima della conclusione del procedimento penale. — Causa C-505/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, investita da un giudice bulgaro, ha chiarito la portata delle garanzie previste dalla direttiva 2014/42 nei confronti dei terzi proprietari di beni sequestrati in un procedimento penale. Ha stabilito che il terzo in buona fede deve poter ottenere un controllo giurisdizionale anche durante la fase giudiziale sulla perdurante legittimità del congelamento. Ha invece escluso che la direttiva imponga la confisca di un bene di terzo in buona fede, anche se utilizzato dall’imputato come strumento del reato.
Rinvio pregiudiziale sulla tutela del terzo in buona fede rispetto al congelamento e alla confisca di beni strumentali o proventi di reato, ai sensi della direttiva 2014/42/UE.
La questione giuridica
Se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 osti a una normativa nazionale che non consente al terzo proprietario in buona fede di chiedere al giudice, nella fase giudiziale del procedimento penale, la restituzione di beni congelati; se l’articolo 4, paragrafo 1, in combinato con l’articolo 2, punto 3, e con l’articolo 17 della Carta, imponga o consenta la confisca di un bene di proprietà di un terzo in buona fede ma stabilmente messo a disposizione dell’imputato come bene strumentale; e, in subordine, se il terzo debba poter intervenire nel procedimento di confisca ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 6 e 7.
Principio di diritto
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE impone agli Stati membri di garantire anche al terzo in buona fede colpito dal congelamento di beni il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sicché è incompatibile con tale direttiva una normativa che escluda la possibilità di chiedere al giudice, nella fase dibattimentale del procedimento penale, la restituzione dei beni congelati. Viceversa, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva non consente la confisca di un bene appartenente a un terzo in buona fede solo perché stabilmente usato dall’imputato come bene strumentale: la confisca di beni di terzi è prevista dalla direttiva soltanto nei casi specifici dell’articolo 6 e riguarda i proventi, non i beni strumentali.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/42/UE
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione quadro 2004/757/GAI
- Decisione quadro 2008/841/GAI
Congelamento e confisca di beni di terzi in buona fede nella direttiva 2014/42/UE
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) nell’ambito di un procedimento penale con sequestro di beni appartenenti a terzi in buona fede. La Corte interpreta la direttiva 2014/42/UE sul congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, alla luce delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali della Carta.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, RR e JG, non imputati o comunque non ritenuti coinvolti nei reati contestati, hanno chiesto la restituzione di beni sequestrati come prove materiali:
- RR chiedeva la restituzione del proprio veicolo, sequestrato durante un controllo in cui erano stati rinvenuti stupefacenti;
- JG chiedeva la restituzione di due telefoni cellulari e di una somma di denaro sequestrati nel corso di una perquisizione. Secondo il giudice del rinvio, il diritto bulgaro consentiva al terzo di chiedere la restituzione solo nella fase preliminare, ma non durante la fase giudiziale, che può durare anni. Inoltre, la normativa nazionale non consentiva la confisca di un bene di terzo in buona fede in situazioni come quelle oggetto del procedimento.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2014/42/UE;
- l’articolo 4, paragrafo 1, sulla confisca in base a condanna definitiva;
- l’articolo 7 sul congelamento dei beni in vista di una eventuale confisca;
- l’articolo 8 sulle garanzie procedurali, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, l’obbligo di comunicazione, la possibilità di contestare il congelamento e il diritto dei terzi di far valere i propri diritti patrimoniali;
- l’articolo 17 della Carta, richiamato dal giudice del rinvio;
- l’articolo 47 della Carta, quale parametro interpretativo per il diritto a un ricorso effettivo. La Corte richiama anche i considerando 15, 31, 33, 34 e 38 della direttiva.
Prima questione: tutela del terzo contro il congelamento
La Corte afferma che i beni sequestrati nel caso di specie rientrano nel concetto di "congelamento" ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva, poiché restano nella custodia delle autorità. Osserva poi che, al momento del congelamento, i beni potevano essere oggetto di una eventuale confisca successiva e che quindi il caso rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 7. Da ciò deriva che l’articolo 8, paragrafo 1, deve essere letto nel senso che tutela non solo gli indagati e gli imputati, ma anche i terzi i cui beni siano colpiti dal provvedimento. In particolare, il terzo in buona fede deve poter sottoporre al giudice la verifica della persistenza delle condizioni che giustificano il congelamento anche durante il procedimento giudiziale. La Corte valorizza il considerando 33, che impone specifiche garanzie e rimedi per i terzi, e il considerando 31, secondo cui il congelamento non deve durare più del necessario. Ne consegue che una normativa nazionale che impedisca al terzo di chiedere in giudizio la restituzione del bene congelato è incompatibile con l’articolo 8, paragrafo 1.
Seconda questione: confisca di un bene di terzo in buona fede usato come bene strumentale
Quanto all’articolo 4, paragrafo 1, la Corte rileva che esso consente la confisca dei beni strumentali solo in base a una condanna penale definitiva, ma non specifica se il bene debba appartenere al condannato. Tuttavia, dal contesto della direttiva emerge che:
- l’articolo 5 riguarda i poteri di confisca dei beni appartenenti a una persona condannata;
- l’articolo 6 disciplina la confisca nei confronti di terzi, ma solo con riferimento ai proventi e non ai beni strumentali;
- il considerando 15 non indica i terzi come destinatari della confisca prevista dall’articolo 4. Ne conclude che la confisca ex articolo 4, paragrafo 1, riguarda solo i beni dell’indagato o dell’imputato, non quelli appartenenti a un terzo in buona fede. Il fatto che il bene sia stato stabilmente messo a disposizione dell’imputato non è sufficiente a farlo rientrare nella confisca prevista da tale disposizione. La Corte aggiunge che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può quindi essere invocata per imporre la confisca al terzo in buona fede.
Terza questione
Poiché la seconda questione riceve risposta negativa, la Corte dichiara che non occorre rispondere alla terza questione relativa all’intervento del terzo nel procedimento di confisca.
Dispositivo e principio affermato
La Corte decide che:
- l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE osta a una normativa nazionale che non consenta al proprietario terzo in buona fede di chiedere al giudice, nella fase giudiziale del procedimento penale, la restituzione dei beni congelati;
- l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva non osta a una normativa nazionale che escluda la confisca di un bene appartenente a un terzo in buona fede e utilizzato come bene strumentale del reato, anche se messo stabilmente a disposizione dell’imputato. Per i professionisti, la pronuncia conferma che la direttiva tutela in modo diretto i terzi colpiti dal congelamento, ma non estende alla generalità dei beni di terzi la disciplina della confisca dei beni strumentali.
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