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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8747/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la condanna per detenzione ai fini di vendita di tabacchi lavorati esteri (TLE) di grammi 300, contestata ai sensi degli artt. 291-bis comma 2 e 296 comma 2 D.P.R. 437/1973, con recidiva specifica. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e censurava l'illogicità e la genericità della motivazione, sottolineando l'esiguità del quantitativo detenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, a seguito della riforma introdotta dal decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 (che ha sostituito l'art. 291-bis con l'art. 84), la detenzione di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a 15 chilogrammi convenzionali non è più punita penalmente ma solo con una sanzione amministrativa, salvo il ricorrere di alcune circostanze aggravanti previste dall'art. 85. Dato che il fatto contestato riguardava 0,300 kg, la condotta è divenuta penalmente irrilevante e la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 437/1973, art. 291-bis e art. 296

    Norme originariamente richiamate come fonte della condanna per contrabbando di tabacco; tuttavia la successiva riforma ha sostituito e superato la disciplina penale qui invocata, rendendo penalmente irrilevante la condotta di detenzione per vendita di quantità inferiori a 15 kg.

  • Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, art. 84

    "chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Tuttavia, ai sensi del comma 2, se tali fatti hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000."

    La norma decriminalizza i comportamenti di introduzione, detenzione e vendita di TLE sotto i 15 kg (salvo aggravanti), prevedendo una sanzione amministrativa; applicata dalla Corte come norma sopravvenuta favorevole che esclude la rilevanza penale della condotta del ricorrente (0,300 kg).

  • Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, art. 85

    "(norma che elenca le ipotesi aggravanti e le relative sanzioni, tra cui l'applicazione della multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale e la reclusione da tre a sette anni nelle ipotesi ivi indicate)"

    Art. 85 individua le circostanze aggravanti nelle quali la detenzione/importazione di TLE anche sotto i 15 kg resta penalmente rilevante e soggetta a pene più gravi; la Corte ha verificato che tali aggravanti non ricorrevano nel caso concreto, con conseguente esclusione della rilevanza penale.

Massime di principio

  • A seguito della riforma del 26/09/2024 (d.lgs. n.141), la detenzione, introduzione o vendita di tabacco lavorato estero inferiore a 15 kg convenzionali è in linea di principio un illecito amministrativo e non più un reato, salvo il ricorrere delle circostanze aggravanti previste dall'art.85.
  • La recidiva specifica da sola non è sufficiente a mantenere la rilevanza penale della condotta se il quantitativo è sotto la soglia di 15 kg; occorre verificare la presenza di fattispecie aggravanti espressamente contemplate dalla nuova normativa.
  • Nei procedimenti già definiti con condanna, se sopravviene una norma più favorevole (lex mitior) che depenalizza il fatto, il giudice di legittimità può annullare la condanna senza rinvio perché il fatto non è più previsto come reato.
  • In situazioni analoghe bisogna verificare: (a) il quantitativo convenzionale di TLE; (b) la sussistenza di circostanze aggravanti di cui all'art.85; (c) l'applicabilità della norma sopravvenuta in favore dell'imputato; se il fatto è divenuto amministrativo, valutare le conseguenze pratiche e gli eventuali procedimenti amministrativi/sanzioni pecuniarie.
  • È opportuno nelle difese invocare espressamente la applicazione della normativa sopravvenuta e, se già intervenuta condanna, richiedere l'annullamento senza rinvio per intervenuta non punibilità secondo il principio della lex mitior.

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