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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09614/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una persona fisica ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Roma avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme indicate come spese di giustizia, chiedendone l’annullamento o, in subordine, la riduzione. Nel giudizio si è costituita una società della riscossione, contestando il merito delle difese. Il Tribunale, rilevata d’ufficio la questione di competenza, ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del giudice di pace. La ricorrente ha quindi proposto regolamento di competenza sostenendo che, trattandosi di opposizione relativa a spese di giustizia e quindi di una controversia con competenza funzionale del tribunale, non fosse rilevante il valore della cartella; ha inoltre dedotto nella memoria che il rilievo officioso del tribunale era tardivo. L’agente della riscossione e la società intimata non hanno resistito. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso e per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Roma.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto decisivo che il rilievo officioso dell’incompetenza da parte del Tribunale di Roma fosse stato effettuato oltre il termine previsto dall’art. 38, comma 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 164 del 2024, applicabile anche ai procedimenti pendenti. Poiché il decreto ex art. 171-bis c.p.c. era stato emesso quando la nuova disciplina era già in vigore, il tribunale non poteva più rilevare d’ufficio l’incompetenza all’udienza successiva. Ne è derivata la radicazione della competenza in capo al Tribunale adito. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale la controversia dovrà essere riassunta entro il termine di legge. Spese rimesse al merito.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    È richiamato per affermare la tempestività del regolamento di competenza proposto contro l’ordinanza del tribunale.

  • art. 38, comma 3, c.p.c.

    Il rilievo d’ufficio dell’incompetenza per materia, valore e territorio nei casi dell’art. 28 c.p.c. deve avvenire con il decreto previsto dall’art. 171-bis c.p.c. oppure, nei procedimenti in cui tale decreto non si applica, non oltre la prima udienza; oltre tale termine il rilievo è tardivo.

  • art. 171-bis c.p.c.

    È il momento processuale di riferimento per il rilievo officioso dell’incompetenza nel rito ordinario riformato.

  • art. 7 d.lgs. n. 164 del 2024

    La modifica dell’art. 38, comma 3, c.p.c. si applica anche ai procedimenti già pendenti al 28 febbraio 2023.

  • art. 28 c.p.c.

    È menzionato come ipotesi nei cui casi opera la disciplina del rilievo officioso dell’incompetenza di cui all’art. 38, comma 3, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel rito civile riformato, il rilievo d’ufficio dell’incompetenza per materia, valore o territorio è soggetto a una preclusione temporale rigorosa: se effettuato oltre il momento stabilito dall’art. 38, comma 3, c.p.c., è tardivo e non produce effetti.
  • La disciplina processuale sopravvenuta in tema di termini per il rilievo officioso dell’incompetenza si applica anche ai giudizi già pendenti, quando la norma transitoria lo preveda espressamente.
  • Se il giudice non rileva tempestivamente d’ufficio la propria incompetenza entro il termine processuale previsto, la competenza si radica davanti al giudice adito, con conseguente cassazione del provvedimento che abbia dichiarato l’incompetenza in ritardo.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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