Cassazione Penale, Sentenza n. 1759/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in sei motivi: 1) omissione di pronuncia sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per sentire il teste Salvatore Paolillo; 2) diversa qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla cosa (art. 392 c.p.) invece che esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona (art. 393 c.p.); 3) censura sulla valutazione delle prove, sostenendo che l'escavatore era stato posizionato per lavori di ripristino a seguito di frana; 4) invocazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 5) mancata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 6) deduzione che, non essendo le persone offese titolari del diritto di passaggio, non potevano ottenere risarcimento danni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo e il terzo motivo infondati o inammissibili, ha parzialmente accolto il secondo motivo ritenendo la fattispecie più correttamente qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona (art. 393 c.p.) e non violenza sulle cose (art. 392 c.p.). Tuttavia, accertato che il reato si era consumato nel settembre 2013, è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione (art. 157 c.p.) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Il ricorso è stato invece rigettato quanto agli effetti civili: resta ferma la responsabilità civile e il diritto dei danneggiati al risarcimento; il ricorrente è stato condannato a rimborsare alle parti civili le spese processuali per complessivi euro 3.800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
Norma richiamata quale contestazione originaria (violenza privata); la Corte ha riconsiderato la qualificazione rilevando la corretta imputazione nei termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) nei principi richiamati
art. 393 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la condotta fosse diretta all'esercizio del proprio diritto (dolo specifico) e integrasse esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, essendo l'ostruzione del passaggio idonea a privare coattivamente la libertà di determinazione e azione delle vittime
art. 392 cod. pen.
La tesi del ricorrente che qualificava il fatto come violenza sulle cose è stata respinta: la Corte ha ritenuto che non si fosse verificato danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione della cosa
art. 131-bis cod. pen.
Richiesta di esclusione di punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ritenuto questa questione assorbita dall'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione, che costituisce esito più favorevole per l'imputato
art. 157 cod. pen.
Applicata per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione: il reato, consumato nel settembre 2013, ha raggiunto il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) nel maggio 2021, tenuto conto della sospensione prevista dall'art. 83 del d.l. n. 18/2020
art. 83 decreto-legge n. 18/2020
Richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 ai fini del calcolo della prescrizione
art. 129 cod. proc. pen.
Richiama la declaratoria di estinzione del reato ai fini dell'azione penale e specifica ipotesi di non applicabilità: la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio per estinzione per prescrizione ai sensi di questa norma
art. 651-bis cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che l'esclusione di punibilità per tenuità comporta comunque l'accertamento dell'obbligo di risarcire il danno in sede civile; pertanto la declaratoria di prescrizione è più favorevole perché estingue il reato
art. 541 cod. proc. pen.
Norma che ha consentito alla Corte di liquidare e imputare al ricorrente le spese processuali a favore delle parti civili
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria può essere implicitamente rigettata dall'appello: il giudice d'appello è tenuto a motivare espressamente soltanto se accoglie l'istanza; il rigetto può risultare implicitamente dalla decisione che non ammette la prova e mostra la sua irrilevanza
- La qualificazione giuridica del fatto può essere modificata in sede di legittimità: la stessa condotta materiale può integrare reati diversi (es. esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona piuttosto che violenza sulle cose) a seconda del tipo di violenza concretamente esercitata
- Il parcheggio o posizionamento di un mezzo per impedire il passaggio può integrare violenza alla persona (violenza privata) quando è idoneo a privare coattivamente la libertà di azione dell'offeso
- La prescrizione estingue il reato anche se la qualificazione sostanziale potrebbe risultare più favorevole al ricorrente; l'accertamento della prescrizione prevale su misure come l'esclusione di punibilità per tenuità, perché estingue il reato
- L'estinzione del reato in sede penale non esclude automaticamente la responsabilità civile: lo spoglio o la turbativa dell'altrui possesso possono determinare obbligo risarcitorio anche se il titolo di diritto delle parti offese è discutibile
- Le spese processuali civili e le condanne alle spese in favore delle parti civili possono essere confermate anche quando la pronuncia penale è annullata per prescrizione
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