Sentenza n. 494/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Questore di Brescia di data 24 dicembre 2021, notificato il 26 marzo 2022, con il quale è stato revocato il permesso di lungo periodo, con facoltà di ottenere un permesso di soggiorno ordinario;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Brescia di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con facoltà di ottenere un permesso di soggiorno ordinario
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deducendo un unico motivo di eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto. Ha sostenuto che i timbri sul passaporto dimostrassero molteplici rientri in Italia tra il 2019 e il 2022, così da escludere un'assenza superiore a dodici mesi dal territorio nazionale o dell'Unione. Ha inoltre valorizzato la propria stabile integrazione in Italia, la lunga durata del soggiorno regolare e l'assenza di ulteriori elementi ostativi. La Questura aveva fondato la revoca sull'uscita dall'Italia del 10 dicembre 2019 e sull'assenza di rientri sino all'8 febbraio 2021, nonché sull'art. 9, comma 7, lettera d), d.lgs. n. 286/1998. La comunicazione di avvio del procedimento non era stata notificata per irreperibilità del destinatario. Nelle more del giudizio è stato rilasciato un permesso di soggiorno ordinario valido sino al 2030.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Dall'esame della copia del passaporto prodotta dalla Questura è risultato che, dopo l'uscita del 10 dicembre 2019, il ricorrente non era rientrato in Italia sino all'8 febbraio 2021; è stata quindi smentita documentalmente la contestazione dell'assenza ultrannuale. La Questura ha correttamente applicato l'art. 9, comma 7, lettera d), d.lgs. n. 286/1998, che prevede la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo in caso di assenza dal territorio dell'Unione per dodici mesi consecutivi. Il giudice ha escluso che il grado di integrazione in Italia potesse impedire l'applicazione della disposizione, poiché tale elemento non è previsto dalla norma: il legislatore considera venuti meno i legami persistenti e continui con il Paese ospitante dopo dodici mesi consecutivi di allontanamento. Le spese sono state compensate in considerazione del tempo trascorso e della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, lettera d), d.lgs. n. 286/1998
revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi
La disposizione impone la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo quando sia accertata un'assenza consecutiva di dodici mesi dal territorio dell'Unione; il grado di integrazione nel Paese ospitante non esclude l'applicazione della norma, non essendo elemento considerato dalla disposizione.
artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990
Il provvedimento dà atto che la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e la richiesta di giustificazioni non sono state notificate per irreperibilità del destinatario; il giudice non fonda tuttavia su tale profilo la decisione di rigetto.
Massime di principio
- L'assenza dal territorio dell'Unione per dodici mesi consecutivi integra il presupposto per la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9, comma 7, lettera d), d.lgs. n. 286/1998.
- Ai fini della revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo per assenza ultrannuale, il grado di integrazione del titolare nel Paese ospitante non è idoneo a escludere l'applicazione della disposizione, poiché la norma non attribuisce rilievo a tale elemento.
- La contestazione dell'assenza ultrannuale è superata quando la documentazione ufficiale relativa agli ingressi e alle uscite dimostri che, dopo l'ultima uscita, non vi sono stati rientri nel territorio sino a una data successiva di oltre dodici mesi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 751/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 753/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 839/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →