Sentenza n. 1708/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di accesso al verbale ispettivo, ai relativi allegati e agli atti presupposti e connessi, fondato sul mancato nulla osta dell’autorità giudiziaria
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto accesso al verbale ispettivo INPS, comprensivo delle dichiarazioni di lavoratori o terzi, e agli ulteriori atti relativi al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con una società per determinati periodi. Ha impugnato il diniego deducendo violazione degli artt. 22 e ss. della l. 241/1990, dell’art. 24 Cost. e degli artt. 15 e 16 del regolamento INPS sull’accesso, nonché eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza e illogicità della motivazione e travisamento. In particolare, ha sostenuto che il verbale fosse un atto amministrativo formato autonomamente nell’ambito della vigilanza previdenziale, prima e indipendentemente dalla trasmissione della notizia di reato, e non un atto d’indagine della polizia giudiziaria o formato su delega del pubblico ministero; la successiva trasmissione alla Procura, quindi, non avrebbe potuto assoggettarlo al segreto investigativo. Ha inoltre contestato che il diniego potesse essere giustificato mediante un’integrazione postuma della motivazione e ha richiamato la finalità difensiva dell’accesso per impugnare il disconoscimento del rapporto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che non fosse controversa la sussistenza dell’interesse qualificato all’accesso, ma la sua compatibilità con il segreto istruttorio. Ha distinto la mera trasmissione di atti all’autorità giudiziaria, che da sola non rende inaccessibile la documentazione amministrativa, dagli atti effettivamente confluiti nel fascicolo d’indagine e coperti da segreto. Nel caso concreto, dagli atti risultava che l’autorità giudiziaria competente, interpellata dall’INPS, aveva espresso un diniego specifico e attuale all’ostensione, trattenendo il fascicolo; la documentazione era dunque confluita nel fascicolo d’indagine prima della disclosure. Il diniego dell’INPS era conseguentemente vincolato, ancorché succintamente motivato, e non si trattava di integrazione postuma della motivazione. È stata inoltre ritenuta irrilevante la circostanza che il ricorrente non risultasse imputato o persona offesa, considerata l’incertezza sugli sviluppi del procedimento penale. La legittimità dell’iniziativa dell’ufficio INPS nel chiedere il nulla osta e la decisione dell’autorità giudiziaria, proveniente da diverso plesso, non erano oggetto di sindacato in questo giudizio. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
In definitiva, per le ragioni sopra illustrate, pur sussistendo un qualificato interesse del ricorrente alla conoscenza della documentazione richiesta per finalità difensive (articolo 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990), l’esercizio di tale diritto di accesso è stato legittimamente inibito dalla ritenuta sussistenza di specifici profili di compromissione del segreto d’indagine, motivata sulla scorta non solo della trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria ma, altresì, della posizione espressamente contraria alla conoscenza degli atti richiesti espressa dalla A.G. competente.
L’interesse difensivo qualificato fonda in via generale il diritto di accesso, ma l’ostensione può essere legittimamente esclusa quando gli atti siano coperti da specifiche esigenze di segretezza delle indagini, comprovate anche dall’espresso diniego dell’autorità giudiziaria competente.
art. 24 l. 241/1990
E, dunque, la tesi sostenuta non può condurre all’accoglimento del ricorso esulando dal perimetro del presente giudizio la legittimità o meno dell’operato del competente ufficio dell’INPS nell’inoltrare la richiesta di nulla osta alla Procura della Repubblica, il cui diniego totale espresso da diverso plesso giurisdizionale, neppure è reclamabile in questa sede.
La limitazione all’accesso prevista dall’art. 24 opera nel caso concreto in ragione della tutela delle indagini penali e dell’espresso diniego di ostensione dell’autorità giudiziaria; la legittimità del distinto diniego dell’autorità giudiziaria non è sindacabile nel giudizio contro il diniego amministrativo di accesso.
art. 329 c.p.p.
È stato anche precisato che l’esistenza di un’indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: vanno esclusi, in buona sostanza, i soli atti effettivamente afferenti all’indagine penale, cioè gli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria e quelli confluiti nel fascicolo del relativo procedimento, mentre possono essere ostesi gli atti che presentino un mero rilievo di natura amministrativa, eventualmente tramite ostensione parziale, qualora essi siano formalmente contenuti in un documento che sia rilevante anche ai fini penali.
Il segreto investigativo non si estende automaticamente a ogni atto amministrativo connesso ai fatti indagati: riguarda gli atti effettivamente inerenti all’indagine e quelli confluiti nel relativo fascicolo; gli atti di natura amministrativa possono essere ostesi, anche parzialmente, se separabili.
Massime di principio
- La mera trasmissione all’autorità giudiziaria di atti amministrativi, di per sé, non li sottrae all’accesso: la segretezza rileva per gli atti effettivamente compiuti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, confluiti nel fascicolo penale e coperti dal segreto investigativo.
- L’esistenza di un’indagine penale non comporta l’inaccessibilità generalizzata di ogni documento connesso ai fatti indagati. Gli atti di contenuto amministrativo possono essere ostesi, anche parzialmente se separabili, mentre l’accesso può essere escluso per quelli effettivamente afferenti all’indagine e coperti da segreto.
- Quando l’autorità giudiziaria competente, interpellata dall’amministrazione, esprime un diniego specifico e attuale all’ostensione degli atti confluiti nel fascicolo d’indagine, l’amministrazione è tenuta a rispettare tale determinazione e il diniego di accesso può risultare legittimo anche se succintamente motivato.
- L’interesse difensivo qualificato all’accesso non prevale sulle specifiche esigenze di tutela del segreto investigativo riconosciute dall’autorità giudiziaria competente; la decisione di quest’ultima, se proveniente da diverso plesso giurisdizionale, non è reclamabile nel giudizio avente a oggetto il diniego amministrativo di accesso.
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