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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48047/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva parzialmente riformato l'ordinanza del GIP escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva: (1) nullità/deficit di motivazione dell'ordinanza genetica e difetto di autonoma valutazione delle esigenze cautelari; (2) insufficiente e illogica individuazione e identificazione del Carnovale e carenza della gravità indiziaria relativamente alla sua partecipazione all'associazione (basata su utenze telefoniche, nickname Skype, chiamata al servizio clienti, contatti con la moglie, e su dichiarazioni del collaboratore Gennaro Mario); (3) mancata prova di attualità e concretezza delle esigenze cautelari e difetto di motivazione quanto al pericolo di reiterazione, stante la limitata e temporanea partecipazione contestata e la presunta espulsione dal gruppo nell'estate 2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e volti a una rivalutazione in senso meramente critico del quadro probatorio, mentre il Tribunale del riesame aveva svolto una motivazione ampia, organica e coerente. La Corte ha confermato che il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito né dell'attendibilità delle fonti, salvo manifesta illogicità o violazione di legge. Ha dunque ritenuto sussistente la gravità indiziaria e legittime le esigenze cautelari in relazione al ruolo tecnico e apicale del Carnovale (tra l'altro titolare del software), agli accertamenti tecnici e informatici (utenze, nickname, intercettazioni, riscontri con il servizio telefonico), e alle dichiarazioni di collaboratori e testimoni che hanno fornito riscontri coerenti, nonché alla personalità e condotte del ricorrente idonee a desumere il rischio di reiterazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante contestata in primo grado poi esclusa dal Tribunale di riesame; la pronuncia valuta comunque la gravità indiziaria con riferimento alla partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al gioco d'azzardo illegale.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma base sull'associazione per delinquere richiamata quale titolo di imputazione; la Corte valuta la gravità indiziaria relativa alla partecipazione del ricorrente all'associazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Previsione sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ribadisce che la sua insussistenza è sindacabile in Cassazione solo in presenza di violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Regola la motivazione degli atti; il ricorrente denunciava difetto di motivazione ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto una motivazione autonoma, chiara e completa.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura sulla motivazione (diritto di difesa/procedura), ma la Corte non ha ravvisato violazioni formali tali da annullare il provvedimento.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari; il ricorrente lamentava vizio della motivazione riguardo alle esigenze cautelari, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse compiuto adeguata valutazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Prevede i presupposti delle misure cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione); la Corte conferma che tale pericolo può essere desunto anche da modalità e continuità delle condotte e da atteggiamenti sintomatici, anche se i fatti sono in parte risalenti.

  • art. 4 legge n. 401/1989

    Richiamata nelle imputazioni provvisorie correlate all'attività di gioco; la motivazione del Tribunale ha valutato gli elementi rispetto anche a questa normativa di settore.

  • art. 6 Convenzione EDU

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a un giusto processo; la Corte non ha rilevato violazioni compatibili con annullamento per motivi indicati.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nelle censure sul diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la motivazione e la possibilità di difesa non fossero state compromesse.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi del giusto processo e del controllo giurisdizionale; la Corte ha ritenuto regolare l'esercizio del sindacato sulle motivazioni del Tribunale del riesame.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito o l'attendibilità delle prove: può censurare i provvedimenti cautelari solo per violazione di legge o per manifesta illogicità o carenza di motivazione desumibile dal testo.
  • Un provvedimento del tribunale del riesame che richiami e rielabori criticamente le argomentazioni del Gip e gli elementi probatori (anche tecnici/informatici) è generalmente considerato motivato e autonomo, anche se condivisione non significa necessariamente motivazione difforme.
  • L'identificazione mediante elementi tecnici (utenze telefoniche, nickname, accessi informatici, riscontri con operatori telefonici) e le intercettazioni, se coerentemente integrate con riscontri testimoniali o dichiarazioni di collaboratori, possono costituire base sufficiente per ritenere la gravità indiziaria.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia non sono automaticamente decisive; tuttavia, se collocate nel quadro probatorio e corroborate da riscontri tecnici o documentali, contribuiscono alla gravità indiziaria.
  • Il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) può essere desunto anche da modalità, intensità e continuità delle condotte, dalla posizione apicale dell'indagato e dal suo status (es. competenze tecniche, mancanza di attività lecita), anche quando i fatti siano in parte risalenti.
  • Le censure generiche sulla scarsa motivazione o sulla 'valutazione cumulativa' sono deboli in Cassazione se non indicano in modo preciso le aporie o le violazioni di legge nel testo del provvedimento impugnato.

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