Ordinanza n. 2691/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro l’aggiudicazione, dichiarato l’inefficacia del contratto e disposto il subentro della ricorrente vittoriosa
Esito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’Azienda ospedaliera universitaria ha proposto appello cautelare contro la sentenza del TAR Lazio di accoglimento del ricorso di primo grado, chiedendo la sospensione della sua efficacia. Dalla motivazione emergono contestazioni relative, anzitutto, alla tempestività dell’impugnazione, poiché l’appellante sosteneva che fosse decorso il termine per impugnare in relazione alla formazione di un silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti di gara. Nel merito, la controversia riguardava l’applicazione del principio di equivalenza rispetto alla richiesta di un dispositivo dotato di un sistema di inserzione integrato nel manipolo. L’appellante contestava la valutazione del TAR, sostenendo implicitamente che il dispositivo offerto dall’aggiudicataria potesse essere considerato equivalente anche in assenza di tale specifico sistema. Era inoltre contestata la declaratoria di inefficacia del contratto con subentro dell’impresa ricorrente vittoriosa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare per assenza di fumus boni iuris. Quanto alla tempestività, ha ritenuto corretta la conclusione del TAR secondo cui l’ostensione degli atti era formalmente avvenuta in risposta all’istanza di accesso; pertanto, assumeva rilievo la dilazione temporale collegata alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario, mentre non rilevava la decorrenza del termine per impugnare l’eventuale silenzio-diniego formatosi nelle more. Nel merito, il Collegio ha ribadito che l’equivalenza deve essere verificata con riferimento alla soddisfazione delle finalità cui è preordinata la specifica prescrizione della lex specialis, e non in relazione all’idoneità generale del bene offerto. Nel caso concreto, l’aggiudicataria non aveva prodotto una relazione esplicativa sulle modalità con cui il dispositivo avrebbe compensato l’assenza del sistema di inserzione integrato nel manipolo; inoltre, la stazione appaltante non aveva chiarito le ragioni funzionali della richiesta, né quali caratteristiche del dispositivo potessero compensare tale mancanza. Il Consiglio di Stato non ha ravvisato neppure ragioni per escludere, in sede cautelare, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro dell’impresa vittoriosa. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’udienza di merito è stata fissata al 17 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare e costituisce la base normativa della domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.
art. 120 c.p.a.
Richiamato implicitamente per la controversia relativa alla gara e ai termini di impugnazione nel rito speciale appalti.
Massime di principio
- L’istanza di accesso agli atti di gara determina una dilazione temporale del termine di impugnazione quando i motivi di ricorso derivano dalla conoscenza di documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario; in tale situazione, rileva l’ostensione effettivamente compiuta in risposta all’istanza, non la decorrenza del termine relativo all’eventuale silenzio-diniego formatosi anteriormente.
- Il principio di equivalenza nelle procedure di gara deve essere verificato in rapporto alla soddisfazione delle finalità specifiche cui è preordinata la singola prescrizione della lex specialis, e non sulla base della mera idoneità generale del bene oggetto della fornitura.
- Quando un concorrente offre un prodotto privo di una caratteristica specificamente richiesta, la dimostrazione dell’equivalenza richiede l’indicazione delle funzionalità del prodotto che compensano tale assenza in relazione agli obiettivi della prescrizione; la mancanza di tale dimostrazione impedisce di ritenere adeguatamente comprovata l’equivalenza.
- La declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro del ricorrente vittorioso non devono essere esclusi quando, alla luce delle risultanze disponibili, non emergano ragioni ostative ulteriori rispetto all’illegittimità dell’aggiudicazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 1487/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 291/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 3705/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 3706/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 12189/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 12190/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →