Ordinanza n. 1022/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - della delibera l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, “AGCom” o “Autorità”) n. 199/21/CONS del 17 giugno 2021, pubblicata sul sito dell'Autorità e notificata a Poste Italiane a mezzo P.E.C. il 1 luglio 2021, recante “verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale per gli anni 2017, 2018 e 2019” nella parte in cui lesiva degli interessi e diritti di Poste Italiane S.p.A.; - di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale ancorché non conosciuto e, ove occorrer possa, della delibera n. 215/19/CONS del 7 giugno 2019, recante “Avvio del procedimento di verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale per gli anni 2017 e 2018”; - della delibera n. 79/21/CONS del 4 marzo 2021, recante “Consultazione pubblica concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale per gli anni 2017, 2018 e 2019”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera AGCom n. 199/21/CONS sulla verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale per gli anni 2017, 2018 e 2019, unitamente agli atti presupposti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera con cui l'AGCom ha verificato il calcolo del costo netto del servizio postale universale, lamentando la mancata attivazione del fondo di compensazione previsto dall'art. 10 del d.lgs. 261/1999. Nel corso del giudizio, l'amministrazione resistente e le parti intervenienti ad opponendum hanno chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, richiamando un precedente del Consiglio di Stato su fattispecie analoga. La ricorrente non si è opposta al rinvio necessario per procedere all'integrazione. In udienza l'Avvocatura dello Stato ha inoltre eccepito la possibile improcedibilità del ricorso per effetto dell'abrogazione, ad opera dell'art. 1, comma 857, della legge di bilancio n. 199/2025, delle disposizioni istitutive del fondo di compensazione di cui la ricorrente chiede l'applicazione. Le società intervenienti hanno chiesto un termine per valutare l'incidenza della sopravvenienza normativa e hanno insistito sulla necessità di integrare il contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito dell'impugnazione né l'eccezione di improcedibilità. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, da eseguire entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito dell'attestazione di pubblicazione entro i successivi 30 giorni. Ha inoltre disposto il deposito di memorie delle parti sulla questione dell'eventuale improcedibilità derivante dalla sopravvenuta abrogazione del fondo, nei termini previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. La trattazione di merito è stata rinviata all'udienza del 9 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 261/1999
La disposizione è indicata come fonte del fondo di compensazione del servizio postale universale, la cui mancata attivazione costituisce la censura principale della ricorrente.
art. 1, comma 857, legge n. 199/2025
La disposizione è richiamata quale norma sopravvenuta che avrebbe abrogato le disposizioni istitutive del fondo di compensazione e potrebbe determinare l'improcedibilità del ricorso; la questione è sottoposta al contraddittorio e non viene decisa nell'ordinanza.
art. 73, comma 1, c.p.a.
È richiamato per disciplinare i termini di deposito delle memorie sulla questione di possibile improcedibilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato nell'epigrafe quale disposizione processuale applicabile all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando nel corso del giudizio emerge una possibile sopravvenienza normativa idonea a incidere sull'interesse alla decisione, il giudice deve sottoporre la questione al contraddittorio scritto delle parti prima di pronunciarsi sull'eventuale improcedibilità.
- Quando la decisione può incidere sulla posizione di una pluralità di soggetti controinteressati, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati, anche mediante notificazione per pubblici proclami secondo le modalità stabilite nell'ordinanza.
- La necessità di integrare il contraddittorio e di acquisire le difese delle parti su una questione sopravvenuta giustifica il rinvio della trattazione di merito senza che l'ordinanza interlocutoria definisca la domanda di annullamento.
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