Cassazione Penale, Sentenza n. 26022/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la rideterminazione in ergastolo della pena complessiva risultante dal cumulo di due condanne a 30 anni (sentenze del 1/3/2013 e del 20/6/2018). Primo motivo: deduceva che l'art. 73, comma 2, cod. pen. non poteva trovare applicazione perché una delle pene (sentenza del 1/3/2013) sarebbe già stata interamente espunta e quindi non avrebbe dovuto essere computata ai fini della soglia dei 24 anni. Secondo motivo: censurava il rigetto dell'istanza di continuazione/riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, sostenendo che i due omicidi erano collegati dalla stessa faida mafiosa e che la decisione del giudice dell'esecuzione era illogica e incompleta, poiché non avrebbe considerato anche gli altri reati per cui era stato condannato il ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha confermato che l'art. 73, comma 2, cod. pen. è un criterio legale inderogabile per la determinazione della pena che si applica anche in sede esecutiva e non dipende dalla quantità di pena residua da espiare; pertanto la commutazione in ergastolo delle due pene di 30 anni è effetto legale e legittimo. La Corte ha inoltre distinto la mera espiazione (qui rilevante) dall'estinzione per indulto (casistica diversa utilizzata in precedenti sentenze), ritenendo inapplicabile l'argomentazione del ricorrente basata su precedenti su indulto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità e ha osservato che l'istanza originaria non conteneva una richiesta chiara e documentata di continuazione: quella verbalmente formulata in udienza si riferiva plausibilmente soltanto ai due omicidi e, in ogni caso, il difensore non aveva assolto all'onere di allegazione circa i fatti e le circostanze che avrebbero dovuto dimostrare l'unicità del disegno criminoso. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui le causali dei due omicidi erano diverse (omicidio Attardi per rappresaglia legata a estorsione; omicidio Bonnici nell'ambito della faida Stidda-Cosa Nostra). Infine il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, c.1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 2, cod. pen.
quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo
La Corte interpreta la norma come criterio legale inderogabile di determinazione della pena applicabile anche in sede esecutiva quando più sentenze infliggono pene detentive pari o superiori a 24 anni, indipendentemente dalla quantità di pena già espunta o residua da espiare; l'effetto di commutazione in ergastolo è un effetto legale dichiarato dal pubblico ministero nell'ordine di esecuzione.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'incidente di esecuzione e le relative istanze; la Corte rileva che l'istanza di continuazione deve essere formulata con adeguata specificità e allegazione delle circostanze che giustificano la continuazione o l'unicità del disegno criminoso.
art. 78 cod. pen.
Richiamata in motivazione come riferimento dottrinale/giurisprudenziale sul criterio moderatore (menzionato ma non applicato concretamente) — in ogni caso la Corte sottolinea che l'art.73 comma 2 costituisce un criterio legale vincolante.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte la applica per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- L'art. 73, comma 2, cod. pen. va inteso come un criterio legale vincolante per la determinazione della pena complessiva anche in sede esecutiva: non si valuta la sola pena residua da espiare, ma si applica la regola anche se una delle pene è già stata in tutto o in parte espunta (diversa è la fattispecie dell'estinzione per indulto).
- La distinzione tra mera espiazione della pena e causa estintiva (es. indulto) è cruciale per il computo delle pene ai fini del cumulo e dell'applicazione di soglie come quella dei 24 anni: l'indulto estingue automaticamente la pena e ne impedisce il computo, l'espiazione no.
- Le istanze di continuazione o di riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso devono essere formulate con precisione e corredate dalle allegazioni necessarie: il difensore ha l'onere di indicare fatti e circostanze che dimostrino l'identità del disegno criminoso; richieste vaghe o non documentate sono inammissibili.
- Una richiesta verbalmente formulata in udienza può essere interpretata in senso restrittivo se l'atto scritto originario non la contempla; ciò può pregiudicare l'ammissibilità della domanda di continuazione.
- La valutazione sulla sussistenza di un disegno criminoso unico richiede un esame motivato delle causali e delle circostanze di ciascuno dei delitti: collegamento temporale o appartenenza a conflitto mafioso non è di per sé sufficiente senza allegazioni probatorie e spiegazioni logiche.
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