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Sentenza

Sentenza n. 733/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 9/2024, depositata e resa pubblica il 12.01.2024.

Giustizia amministrativa202501863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 9/2024 relativa al riconoscimento della carta docente per due annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 9/2024, passata in giudicato, avente ad oggetto il riconoscimento della carta docente per due annualità. Ha dedotto la perdurante inerzia del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando l'inadempimento del Ministero rispetto al giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Ha riconosciuto, quale penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione, gli interessi legali sulla somma liquidata dal giudice ordinario, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in mancanza, fino all'esecuzione sostitutiva. In caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, dovrà provvedere entro i successivi novanta giorni su istanza della parte ricorrente, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    c.d. penalità di mora di cui all’art.114 co. 4 c.p.a.

    La norma fonda il giudizio di ottemperanza e consente di disporre misure coercitive e sostitutive per assicurare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità di mora è stata determinata negli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e si protrae fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all'esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine perentorio e predisporre, già nella pronuncia, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere riconosciuta, per il ritardo nell'esecuzione del giudicato, mediante applicazione degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o all'esecuzione sostitutiva.
  • Il commissario ad acta può essere nominato già con la sentenza di ottemperanza, stabilendo il termine per il suo intervento sostitutivo e prevedendo la facoltà di subdelega dell'incarico, ove l'amministrazione non esegua il giudicato nel termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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