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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3343/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio. Tuttavia il difensore ha trasmesso la comunicazione della revoca del decreto impugnato (6 novembre 2024). Per effetto della revoca è venuta meno l'interesse all'impugnazione; la Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopraggiunta carenza di interesse. Non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che disponeva il divieto di colloqui e di corrispondenza tra l'indagato e i familiari. Il ricorrente, tramite difensore, ha censurato la nullità del provvedimento sostenendo che: 1) l'atto sarebbe stato emesso da un organo privo di competenza trattandosi di materia non connessa a esigenze investigative o cautelari; 2) mancava una richiesta del Pubblico Ministero e il GIP non avrebbe chiesto il parere del PM, con conseguente nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Invocata dal ricorrente per sostenere la nullità assoluta del provvedimento in ragione della presunta omissione della partecipazione o del parere del Pubblico Ministero; la decisione valuta la rilevanza della presunta nullità ma il processo è dichiarato inammissibile per sopraggiunta carenza d'interesse dopo la revoca del provvedimento.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito dell'interesse all'impugnazione: deve esistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della sua decisione; la Corte ha applicato questo principio dichiarando inammissibile il ricorso per sopravvenuta assenza di interesse a seguito della revoca.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1 n. 11302/2017; Sez. U. n. 6624/2011 e altre)

    Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017; Sez. U. n. 6624 del 27/10/2011

    Richiamata per i principi concernenti la nozione di 'carenza d'interesse sopraggiunta' e il requisito della persistenza dell'interesse all'impugnazione sia in sede di proposizione che in sede di decisione; conferma che la perdita dell'interesse per intervenuta attuazione della finalità o per mutata situazione di fatto/diritto determina inammissibilità.

Massime di principio

  • La revoca del provvedimento impugnato rende in genere privo di interesse il ricorso: se l'oggetto della domanda è stato ottenuto, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • L'interesse all'impugnazione deve esistere non solo al momento del deposito del ricorso ma anche al momento della decisione; è quindi fondamentale monitorare cambiamenti intervenuti nel corso del procedimento.
  • Le censure di nullità formale (es. per mancata richiesta o parere del PM) devono essere tempestive e, se il provvedimento viene revocato, possono risultare prive di utilità pratica, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta automaticamente condanna alle spese o sanzioni pecuniarie, salvo che si configuri una soccombenza anche 'virtuale'.
  • Per tutelarsi in situazioni analoghe, chi impugna dovrebbe considerare misure alternative (es. domande risarcitorie o istanze immediatamente efficaci) prima che la controversia diventi priva di oggetto.

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