Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30181/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Caratozzolo impugnava la conferma in appello della sua responsabilità per il tentativo di importazione di circa 60 kg di cocaina (art. 73 DPR 309/1990 e art. 80 co.2), sollevando tre censure principali: (1) vizio di motivazione ex art. 606 co.1 lett. e) c.p.p., per aver la Corte bolognese fatto leva su atti acquisiti nel rito abbreviato di altri coimputati non presenti nel suo fascicolo, non valutando elementi a discarico e travisando i fatti (in particolare l'incontro dell'8 gennaio 2014, i contatti con Bocchini e Buda, la presunta individuazione della società di copertura e la ritenuta idoneità del tentativo); (2) violazione del principio di non colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, sostenendo l'esistenza di ricostruzioni alternative plausibili che avrebbero dovuto generare dubbio; (3) mancata assunzione di prova decisiva, con specifica richiesta di acquisizione della documentazione sul fallimento della società di Infantino e della visura camerale storica per dimostrare l'attività commerciale del ricorrente come venditore di autoveicoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente consistessero in una rivisitazione di questioni di fatto non consentita in sede di legittimità e che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato le proprie determinazioni, indicando elementi decisivi quali: contatti telefonici precedenti e successivi all'incontro dell'8 gennaio 2014, l'utilizzo da parte del Caratozzolo del cellulare dell'Infantino per contattare Bocchini, le intercettazioni con i sudamericani che confermavano l'oggetto illecito delle trattative, gli accertamenti bancari e le richieste di reperimento di società per ottenere liquidità, nonché il viaggio in Ecuador accompagnato dall'Infantino e l'acquisto di SIM card. La Suprema Corte ha ribadito che non è consentito al giudice di legittimità riformare la valutazione probatoria del merito se non nei casi di motivazione mancante, manifestamente illogica o contraddittoria. Ha inoltre rigettato come infondata la doglianza sul principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio' e quella relativa alla mancata acquisizione di documenti, ritenuti irrilevanti nel quadro probatorio. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73, comma 1 e comma 6

    Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti; contestata la fattispecie di importazione di sostanze stupefacenti. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il tentativo di importazione alla luce degli elementi investigativi e delle intercettazioni.

  • DPR 309/1990, art. 80, comma 2

    Rileva la configurabilità del tentativo: la Corte ha ritenuto presenti elementi idonei a provare l'inizio dell'esecuzione dell'illecito e l'intenzione del ricorrente, pur in assenza di una spedizione provante l'operazione compiuta.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione. La Corte ha applicato il principio secondo cui in cassazione non è ammessa una mera rivalutazione di merito; il ricorso per vizi di motivazione è ammissibile solo quando ricorra mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

  • Principio della condanna 'oltre ogni ragionevole dubbio' (regola probatoria)

    Il principio è ribadito dalla Corte: la condanna è possibile solo se la responsabilità è provata al di là di ogni ragionevole dubbio; tuttavia, il ricorrente non può ottenere la Cassazione trasferendo una ricostruzione alternativa plausibile se il giudice del merito ha esaminato puntualmente le obiezioni e ha motivato la scelta probatoria.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né ritraduce valutazioni probatorie: i motivi che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili salvo che sussista una mancanza o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.
  • Per contestare la motivazione in cassazione è necessario dimostrare che il provvedimento manca di argomentazioni essenziali, è manifestamente illogico o contraddittorio, oppure ha ignorato un atto probatorio decisivo; critiche di mera persuasività o preferenza di una diversa interpretazione non sono sufficienti.
  • Le condotte collaterali (uso di telefoni di terzi, contatti precedenti e successivi, iniziative per reperire società o finanziamenti, viaggi all'estero con comunicazioni preparatorie) possono essere valutate congiuntamente per dimostrare l'esistenza di un progetto criminoso e l'idoneità del tentativo.
  • La richiesta di acquisire documenti aggiuntivi deve dimostrare la loro decisività nel cambiare l'esito probatorio: documenti ritenuti non essenziali dal giudice di merito non giustificano la cassazione se la sentenza spiega adeguatamente la loro irrilevanza.
  • L'alternativa plausibile prospettata dalla difesa non basta a creare il 'dubbio ragionevole' quando il giudice del merito ha motivato in modo coerente perché ritiene più robusta la ricostruzione accusatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.