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Sentenza

Sentenza n. 1778/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti comunali di approvazione del piano industriale e del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione e l’adeguamento del Centro Comunale di Raccolta in via Lamia, compresa la variante urbanistica, nonché il nulla osta della Soprintendenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e soprintendenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari dell’area hanno impugnato gli atti relativi alla progettazione e approvazione del Centro Comunale di Raccolta di via Lamia, inclusa la deliberazione consiliare del 28 aprile 2026 che ha approvato il PFTE e adottato la variante urbanistica semplificata. Hanno dedotto la violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 15 del d.P.R. 327/2001, lamentando di non essere stati avvisati degli accessi al fondo e dei lavori esplorativi o preparatori. Hanno inoltre denunciato la violazione dell’art. 41 del d.lgs. 36/2023 e degli artt. 6 e 7 dell’Allegato I.7, sostenendo che il PFTE fosse privo di documenti, elaborati, studi e pareri richiesti dalla normativa. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione, dedotto che la comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo espropriativo era stata inviata il 19 gennaio 2026 e che disponeva già dell’area in forza di un contratto di locazione stipulato con i ricorrenti; ha inoltre contestato la genericità delle doglianze documentali. La Soprintendenza ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità dell’impugnazione dei propri atti endoprocedimentali.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività: il progetto del 7 gennaio 2026 era stato soltanto pubblicato e non notificato ai diretti interessati, mentre l’avviso del 19 gennaio 2026 non indicava gli estremi del progetto e non ne determinava quindi la piena conoscenza ai fini del termine d’impugnazione. Nel merito, ha respinto la censura relativa agli accessi e ai rilievi senza comunicazione ex art. 15 del d.P.R. 327/2001, perché il Comune aveva la detenzione qualificata dell’area quale conduttore e ne aveva la disponibilità anche per tali attività. Ha respinto anche la censura di carenza documentale, in quanto formulata genericamente: i ricorrenti avevano richiamato le norme e affermato l’assenza di documenti senza indicare quali elaborati o atti mancassero, con una contestazione esplorativa che non consentiva al giudice di individuare la carenza denunciata. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi rigettati. Le eccezioni della Soprintendenza non sono state esaminate, risultando assorbite dalla decisione di merito. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 15 d.P.R. 327/2001

    Quanto alla censura mossa dai ricorrenti al comportamento del Comune, che ha proceduto agli accessi e ai rilievi senza provvedere tempestivamente alle necessarie comunicazioni ex art. 15 T.U. Espropri, la questione non è fondata poiché il Comune godeva della detezione qualificata del bene in qualità di conduttore e pertanto ne aveva la disponibilità anche ai propri fini.

    Nel caso deciso, gli accessi e i rilievi preparatori non richiedevano le comunicazioni invocate dai proprietari perché il Comune, in qualità di conduttore, aveva la detenzione qualificata e la disponibilità dell’area anche per le proprie attività.

  • art. 41 d.lgs. 36/2023

    È evidente, pertanto, che la censura, per come formulata, appare generica ed esplorativa, non consentendo al giudice di comprendere neppure di quali documenti, atti o elaborati si denunci in concreto la carenza.

    La contestazione della completezza del PFTE deve indicare concretamente i documenti, gli atti o gli elaborati asseritamente mancanti; il mero richiamo alle disposizioni normative e l’affermazione indeterminata di carenze non sono sufficienti.

  • artt. 6 e 7 dell’Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023

    È evidente, pertanto, che la censura, per come formulata, appare generica ed esplorativa, non consentendo al giudice di comprendere neppure di quali documenti, atti o elaborati si denunci in concreto la carenza.

    Chi deduce l’incompletezza del progetto di fattibilità deve specificare gli elementi progettuali mancanti; una doglianza esplorativa che non identifichi le omissioni non consente il sindacato giurisdizionale.

Massime di principio

  • La disponibilità dell’area acquisita dall’amministrazione quale conduttore con detenzione qualificata può legittimare gli accessi e i rilievi funzionali alle attività preparatorie alla progettazione, senza che nel caso deciso fossero necessarie le comunicazioni invocate ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. 327/2001.
  • La censura di incompletezza di un progetto di fattibilità tecnico-economica non può limitarsi a richiamare le disposizioni che elencano i contenuti progettuali e ad affermare genericamente che mancano documenti o pareri: deve individuare in concreto gli elaborati o gli atti asseritamente omessi, altrimenti è generica ed esplorativa.
  • Quando il progetto approvato è stato soltanto pubblicato e non notificato ai diretti interessati, la decorrenza del termine d’impugnazione va individuata nella loro effettiva conoscenza; una comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo che non riporti gli estremi del progetto non dimostra, da sola, tale conoscenza.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTermini e notificazione del ricorso
RamiEspropriazione per pubblica utilitàContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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