Cassazione Civile, Ordinanza n. 28473/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione giudiziale del compenso professionale spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva accolto l'istanza, annullato il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio e liquidato il compenso applicando i minimi tariffari, con compensazione delle spese. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 e dell'art. 13-bis, comma 2, L. 21 dicembre 2012, sostenendo che il giudice di merito avesse illegittimamente assunto come base i valori minimi ridotti della metà per il fatto dell'ammissione al gratuito patrocinio, mentre la riduzione del 50% avrebbe dovuto operare sui valori medi; ha inoltre dedotto che la liquidazione inferiore ai minimi fosse lesiva dell'equo compenso e manifestamente irrisoria. Gli altri motivi riguardavano il vizio di motivazione ex art. 132, comma 4, c.p.c., la violazione dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 e l'erronea compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio già affermato secondo cui, nella liquidazione giudiziale del compenso dell'avvocato, sia nel rapporto con il cliente sia ai fini della liquidazione delle spese processuali o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi delle tabelle del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018. Poiché il Tribunale aveva invece preso a base i valori minimi ed effettuato un'ulteriore decurtazione del 50% per il patrocinio a spese dello Stato, la Corte ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 4 D.M. n. 55/2014
La liquidazione del compenso deve avvenire secondo i parametri tabellari; dopo le modifiche del 2018, il giudice non può ridurre i valori medi oltre il 50%.
art. 13-bis, comma 2, L. 21 dicembre 2012
Nel patrocinio a spese dello Stato la riduzione del compenso non consente di scendere oltre il limite del 50% rispetto ai valori medi di riferimento.
art. 132, comma 4, c.p.c.
Richiamato nei motivi assorbiti in relazione al vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
D.M. n. 37 del 2018
Ha modificato gli artt. 4, comma 1, e 12, comma 1, del D.M. n. 55/2014, incidendo sul limite di riduzione dei compensi.
Massime di principio
- Nella liquidazione giudiziale del compenso dell'avvocato, anche quando il difensore assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve assumere come base i valori medi delle tabelle forensi e non può ridurli oltre il 50%.
- È illegittima la liquidazione che prenda a base i valori minimi tabellari e vi applichi un'ulteriore decurtazione del 50%, perché determina una riduzione superiore al limite consentito dalla disciplina dei parametri forensi.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per violazione del criterio legale di liquidazione del compenso, gli ulteriori motivi che investono la motivazione o la regolazione delle spese restano assorbiti.
- La questione della corretta applicazione dei parametri forensi va verificata in base alla disciplina vigente al momento della liquidazione, tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.M. n. 37/2018.
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