Cassazione Penale, Ordinanza n. 33595/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per rapina e aveva ritenuto applicabile l'aggravante speciale dell'aver commesso il fatto nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. Con il primo motivo si contestava proprio l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-quinquies c.p., sostenendo in sostanza che non dovesse operare nel caso concreto. Con il secondo motivo si censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha rilevato che il primo motivo era una mera riproposizione di doglianze già disattese in appello e che il secondo era inammissibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione del diniego delle attenuanti era congrua e priva di illogicità manifeste, richiamando precedenti condanne per reati della stessa indole e la gravità delle modalità delle due rapine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma dell'affermazione di responsabilità per rapina e del trattamento sanzionatorio già applicato dalla Corte di appello, comprensivo dell'aggravante dell'età della vittima e del diniego delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 628, comma 3, n. 3-quinquies c.p.
L'aggravante speciale della rapina è integrata dal solo dato oggettivo che la persona offesa abbia superato i sessantacinque anni, senza necessità di verificare in concreto una maggiore vulnerabilità della vittima o l'effettiva incidenza dell'età sulla consumazione del reato.
art. 61, n. 5 c.p.
Richiamato per distinguere l'aggravante comune della minorata difesa, fondata sulla presunzione relativa di maggiore vulnerabilità, dall'aggravante speciale della rapina prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3-quinquies c.p.
art. 3 c.p.
Nel testo è richiamato indirettamente solo attraverso il riferimento all'articolazione della circostanza aggravante della rapina; non emergono ulteriori applicazioni autonome.
Massime di principio
- Nel delitto di rapina, l'aggravante speciale correlata alla vittima ultrasessantacinquenne richiede esclusivamente la verifica dell'età anagrafica della persona offesa, non essendo necessaria una prova ulteriore della concreta vulnerabilità della vittima nel caso specifico.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella pedissequa riproposizione di motivi già dedotti e disattesi in appello, quando la decisione di merito abbia fornito risposta puntuale e coerente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, specie quando il giudice valorizzi precedenti specifici e la gravità delle modalità esecutive del fatto.
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