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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17489/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto beneficiario di un contributo regionale per l’avvio di un bed and breakfast impugnava il provvedimento con cui l’amministrazione aveva revocato il finanziamento già concesso e aveva chiesto l’escussione della polizza fideiussoria prestata in adempimento di un obbligo di legge. In primo grado il tribunale aveva ritenuto legittima la revoca e aveva respinto le domande, con condanna del beneficiario a tenere indenne la garante di quanto eventualmente pagato. La corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) deduceva la violazione della disciplina regionale e dell’art. 21-octies l. 241/1990, sostenendo l’incompetenza del dirigente che aveva emesso la revoca rispetto al dirigente generale che aveva concesso il contributo; 2) lamentava la mancata decisione sul motivo di appello relativo al rigetto delle prove e sosteneva che le istanze istruttorie non potessero ritenersi rinunciate; 3) denunciava motivazione apparente sulla ritenuta inosservanza dell’obbligo di risiedere presso l’immobile sede del B&B; 4) contestava la valutazione del presunto mancato adempimento dell’obbligo di comunicare almeno 50 presenze annue presso il B&B. La Corte ha ritenuto che la revoca fosse stata disposta non in autotutela per vizi originari del provvedimento concessorio, ma a seguito di accertato inadempimento del beneficiario agli obblighi connessi alla conservazione dell’agevolazione, quindi nell’ambito di un potere vincolato e istruttorio esercitabile dal dirigente del servizio competente; ha poi reputato inammissibili o infondati gli altri motivi per difetto di specificità, per mancata riproposizione delle prove in sede di precisazione delle conclusioni, per assenza di motivazione apparente e per carenza di decisività della censura sul requisito delle presenze annuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la revoca non era stata qualificata come esercizio di autotutela su un atto originariamente illegittimo, ma come provvedimento conseguente all’inadempimento del beneficiario nell’ambito dell’attuazione del rapporto di finanziamento, con competenza del dirigente del servizio incaricato. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, poiché le prove non riproposte specificamente in sede di precisazione delle conclusioni devono considerarsi abbandonate, salvo una volontà inequivoca di insistervi non ravvisata nel caso concreto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta esistente e sufficiente, e la censura mirava a una rivalutazione del merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché meramente meritale e privo di decisività, non avendo il ricorrente dimostrato in sede di merito la ricorrenza del requisito relativo alle 50 presenze annue. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della Regione e della compagnia assicuratrice subentrata alla fideiussaria originaria, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 l.r. Sicilia n. 10/2000

    La norma è richiamata per individuare l’assetto delle competenze dirigenziali nell’amministrazione regionale e per affermare che il dirigente del servizio, quale responsabile dell’attività amministrativa e della gestione, può adottare atti conseguenti all’istruttoria sul finanziamento.

  • art. 8 l.r. Sicilia n. 10/2000

    È letto in combinato disposto con l’art. 2 l.r. 10/2000 per attribuire al dirigente del servizio il compito di curare l’attuazione dei progetti e quindi di disporre la revoca del contributo in caso di inadempimento del beneficiario.

  • art. 21-octies L. n. 241/1990

    È invocato dal ricorrente, ma la Corte chiarisce che la fattispecie non riguarda un annullamento/revoca in autotutela per vizi originari del provvedimento, bensì la revoca conseguente all’inadempimento del beneficiario.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura che lo richiama per la mancata ammissione delle prove è ritenuta inammissibile o infondata nei limiti in cui tende a una rivalutazione del merito e non coglie la corretta regola sulla riproposizione delle istanze istruttorie.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza di merito è ritenuta esistente e sufficiente; non ricorre il vizio di motivazione apparente.

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato nel motivo sulle prove, ma la Corte ribadisce la necessità di specificità dell’impugnazione e della riproposizione delle richieste istruttorie.

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato nel motivo sulle prove; la Corte conferma che le istanze istruttorie non specificamente riproposte in appello devono considerarsi abbandonate.

  • art. 346 c.p.c.

    È richiamato a sostegno della tesi del ricorrente, ma la Corte applica il principio per cui le istanze istruttorie devono essere reiterate in modo specifico alla precisazione delle conclusioni.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    È invocato dal ricorrente in relazione al mancato esame delle prove, ma la Corte non ravvisa lesioni del diritto di difesa.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte richiama l’onere di specificità del ricorso per cassazione, anche quanto alla necessità di riportare i passaggi significativi degli atti per superare la novità della questione proposta.

  • art. 3 D.D.G. 9 aprile 2004

    È richiamato nel quarto motivo sulla comunicazione delle presenze annue al B&B, ma la censura è ritenuta non decisiva.

  • art. 88 l.r. n. 32/2000

    È richiamato nel quarto motivo in tema di adempimenti collegati al contributo; la Corte ritiene comunque la censura non decisiva e priva di interesse.

  • art. 115 c.p.c.

    È menzionato anche con riguardo alla dedotta motivazione apparente e alla valutazione della prova, ma senza esito favorevole per il ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la revoca di un contributo pubblico è disposta per l’inadempimento del beneficiario agli obblighi connessi alla conservazione dell’agevolazione, non si è in presenza di autotutela su un atto originariamente illegittimo, ma di esercizio di un potere vincolato volto a far valere la decadenza dal beneficio.
  • La controversia sulla revoca di un finanziamento pubblico appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando l’amministrazione agisce per l’inadempimento di obblighi del beneficiario; appartiene invece al giudice amministrativo quando la revoca o l’annullamento incidono sul provvedimento concessorio per vizi originari o per contrasto originario con l’interesse pubblico.
  • In cassazione la censura è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata o introduce questioni nuove prive di adeguata specificità e di riscontro negli atti e nelle decisioni di merito.
  • Le istanze istruttorie rigettate devono essere riproposte in modo specifico alla precisazione delle conclusioni; in difetto, si presumono abbandonate, salvo che dal complessivo comportamento processuale emerga in modo inequivoco la volontà di insistervi.
  • Il vizio di motivazione apparente non ricorre quando la sentenza di merito contiene una motivazione, ancorché sintetica, idonea a superare il minimo costituzionale; in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale.
  • Una censura che attacca la rilevanza di un requisito di merito è priva di decisività quando il ricorrente non dimostri di aver provato in concreto quel requisito nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareMutuoInadempimento
RamiProcesso civileImmobiliareBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneEstinzione anticipata
IstitutiOnere della prova

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