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Ordinanza

Ordinanza n. 6874/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto D.G. di approvazione del Calendario delle Corse ippiche per l'anno 2025 e i relativi allegati (prot. int. n. 0577473 del 31.10.2024 Masaf - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica), a firma del Direttore Generale dott. Remo Chiodi, non comunicato, né notificato, - del decreto di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2025 comprensivo del montepremi e degli stanziamenti e i relativi allegati (prot. n. 0675606 del 23.12.2024 Masaf - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica – Direzione Generale per l'ippica), a firma del Direttore Generale dott. Remo Chiodi, non comunicato, né notificato, Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2\4\2025 per l’annullamento dei medesimi provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo con ampliamento dei motivi di ricorso per gli ulteriori vizi-motivi emersi alla luce: della relazione istruttoria prot. n. 675591 del 23.12.2024, richiamata nel D.D. “Decreto di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2025 comprensivo del montepremi e degli stanziamenti” (e relativi allegati - prot. n. 0675606 del 23.12.2024 Masaf - Direzione Generale per l'ippica), non pubblicata e comunicata dal Masaf a mezzo Pec in data 23.01.2025 a seguito di Istanza di accesso atti della società del 30.12.2024; - della relazione istruttoria prot. n. 0575429 del 31.10.2024, richiamata nel D.D. “Decreto D.G. di approvazione del Calendario delle Corse ippiche per l'anno 2025” (e relativi allegati - prot. int. n. 0577473 del 31.10.2024 Masaf - Direzione Generale per l'ippica), non pubblicata. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16\7\2025 per l’annullamento: - del decreto Masaf DIPP IV prot. n. 0179725 del 18.04.2025, e i relativi allegati, del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, a firma del Direttore Generale dott. Remo Chiodi, non comunicato, né notificato, modificativo del Calendario corse ippiche 2025 già impugnato con Ricorso principale iscritto al n. 649/2025 R.G. R.; - nonché, degli altri atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi a quelli nella presente sede impugnati, ancorché sconosciuti alla ricorrente, e comunque non comunicati, né notificati.

Giustizia amministrativa202500649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali di approvazione e successiva modifica del Calendario delle corse ippiche per l'anno 2025, comprensivi di montepremi, stanziamenti e allegati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato i decreti del Ministero concernenti l'approvazione del Calendario delle corse ippiche per il 2025 e i relativi allegati, nonché, con motivi aggiunti, le relazioni istruttorie richiamate nei decreti, conosciute o acquisite mediante accesso agli atti, e il successivo decreto modificativo del calendario adottato nell'aprile 2025. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico dei vizi di legittimità dedotti, limitandosi a dare atto dell'impugnazione dei provvedimenti e dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

La decisione

Il TAR non ha deciso né le questioni preliminari di rito né il merito delle impugnazioni e non ha regolato definitivamente le spese. Ha rinviato la trattazione della causa alla pubblica udienza del 17 giugno 2026, per consentire il rispetto dei termini previsti dall'art. 46 c.p.a., da computare dalla data di inizio della pubblicazione dei pubblici proclami disposti per l'integrazione del contraddittorio, nonché dei termini di cui agli artt. 71 e 73 c.p.a. Ogni ulteriore decisione è stata riservata al prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    I termini processuali devono essere computati dalla data di inizio della pubblicazione dei pubblici proclami disposti per l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 71 c.p.a.

    Il rispetto dei termini processuali per la fissazione e la trattazione dell'udienza deve essere assicurato prima della nuova trattazione della causa.

  • art. 73 c.p.a.

    Il rinvio è disposto anche per consentire il rispetto dei termini previsti per il deposito e la conoscenza degli atti difensivi prima dell'udienza.

Massime di principio

  • Quando sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, la trattazione della causa deve essere rinviata, se necessario, affinché i termini processuali decorrano dalla data di inizio della pubblicazione dei pubblici proclami e siano rispettati i successivi termini per la fissazione e la discussione della causa.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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