Sentenza del 01/02/2018 n. 512 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Imbarcazioni da diporto - Noleggio a fini commerciali - Non imponibilità - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'IVA 2011, per euro 34.477,66, contestando sia la validità della sottoscrizione dell'atto, ritenuta effettuata dal Capo Area senza prova o allegazione della delega, sia il recupero dell'IVA sulle fatture di noleggio di imbarcazioni da diporto. Secondo la società, tali operazioni dovevano beneficiare del regime di non imponibilità previsto dall'art. 8-bis del d.P.R. n. 633/1972, in quanto riferite a noleggi con finalità commerciali.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Commissione ha stabilito che la legge non impone né l'allegazione della delega di firma all'avviso di accertamento né la sua dimostrazione preventiva, purché l'atto sia sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva delegato. Nel merito, la società non ha fornito la prova che le imbarcazioni fossero utilizzate dai noleggiatori per attività commerciali ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 171/2005. Il noleggio a privati o a soggetti che impiegano le imbarcazioni per finalità ludiche, sportive o ricreative non beneficia della non imponibilità IVA. La società è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00 oltre accessori per le spese processuali e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 8-bis del d.P.R. n. 633/1972
Regime di non imponibilità IVA per operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
Il regime di non imponibilità per il noleggio di imbarcazioni da diporto opera solo quando l'unità è destinata a un'attività commerciale riconosciuta dalla legge; non si applica ai noleggi destinati a uso privato, ludico, sportivo o ricreativo.
Art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 171/2005
Codice della nautica da diporto
Individua le attività che consentono di qualificare come commerciale l'utilizzazione di un'unità da diporto. La destinazione commerciale deve essere effettiva e deve essere provata dal contribuente che invoca la non imponibilità.
Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve recare la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato
La validità dell'avviso richiede la sottoscrizione del soggetto competente o delegato, ma non impone che la delega sia allegata all'atto o previamente esibita al contribuente.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
In caso di rigetto dell'impugnazione, il giudice dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Cass. n. 12781/2016 e Cass. n. 1980/2015
La giurisprudenza richiamata conferma che la delega di firma non deve necessariamente essere allegata all'avviso di accertamento.
Massime di principio
- Per applicare la non imponibilità IVA al noleggio di un'imbarcazione da diporto non è sufficiente la natura dell'operazione o la dichiarazione del cedente: occorre dimostrare che l'utilizzatore finale impieghi effettivamente l'unità per una delle attività commerciali previste dalla normativa nautica.
- Il noleggio destinato a finalità personali, turistiche, ludiche, sportive o ricreative resta normalmente soggetto a IVA, anche se il cliente è un'impresa, quando tale impresa non utilizza l'imbarcazione nell'ambito di un'attività commerciale qualificata dalla legge.
- L'onere di provare i presupposti della non imponibilità grava sul soggetto che intende applicarla; in assenza di documentazione idonea sull'utilizzazione commerciale finale, l'Amministrazione può recuperare l'IVA.
- La mancata allegazione della delega di firma non determina di per sé la nullità dell'avviso di accertamento. La contestazione deve riguardare l'effettiva inesistenza o invalidità della delega e non la sola mancata produzione del documento.
- In appello non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle formulate in primo grado; una diversa configurazione del vizio relativo alla sottoscrizione può essere dichiarata inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 feb 2018Sentenza del 01/02/2018 n. 103 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 1 feb 2018Sentenza del 01/02/2018 n. 431 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 1 feb 2018Sentenza del 01/02/2018 n. 433 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 1 feb 2018Sentenza del 01/02/2018 n. 434 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 1 feb 2018Sentenza del 01/02/2018 n. 435 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 1 feb 2018Sentenza del 01/02/2018 n. 450 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →