Cassazione Penale, Sentenza n. 140/2022 del 05/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto della Corte di appello che aveva confermato, in parte, la misura di prevenzione (sorveglianza speciale con cauzione e precedente obbligo di soggiorno revocato) denunciando: 1) carenza di motivazione e violazione degli artt. 6, 7, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 159/2011 per non aver valutato adeguatamente l'attualità della pericolosità sociale ovvero gli elementi sopravvenuti di recupero sociale (titolo di studio acquisito in detenzione, distacco dal contesto mafioso, attività lavorativa e vita familiare); 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 3-bis legge n. 575/1965 in ordine all'imposizione della cauzione, al diniego della sua rateizzazione e alla mancata valutazione delle condizioni di impossidenza della famiglia (documenti quali nota della Guardia di finanza relativa a beni sequestrati alle figlie e la situazione economica del ricorrente)
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la motivazione della Corte di appello fosse carente in relazione all'attualità della pericolosità sociale: l'appello doveva considerare e motivare gli elementi intervenuti nel frattempo (periodi di detenzione, attività di recupero, comportamento dopo la scarcerazione) e non limitarsi ad affermazioni apodittiche. Per tale ragione il decreto impugnato è stato annullato e il fascicolo rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, Sezione misure di prevenzione, in diversa composizione. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo, sicché non è stata pronunciata una decisione di merito sugli aspetti economici della cauzione
Norme richiamate
d.P.R. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. b)
La norma è richiamata come base per la ritenuta pericolosità sociale. La Corte ha operato il controllo sulla sussistenza dei presupposti di pericolosità facendo riferimento alla necessità di motivare l'attualità di tale pericolosità
d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 6, 7, comma 1, 10 (e comma 3)
Le disposizioni sul procedimento e sulle misure personali impongono che l'attualità della pericolosità sia valutata e adeguatamente motivata anche tenendo conto degli eventi sopravvenuti e dell'anomala distanza temporale tra i gradi di giudizio; il giudice d'appello non può limitarsi ad affermazioni generiche
legge n. 575 del 1965, art. 3-bis
Norma richiamata in relazione all'onere di cauzione e alle condizioni economiche che possono giustificare la riduzione o la rateizzazione; la Corte ha ritenuto che le questioni economiche debbano essere adeguatamente valutate ma, poiché il primo motivo era decisivo, ha rimesso la valutazione al nuovo giudizio
Massime di principio
- Nei giudizi sulle misure di prevenzione l'attualità della pericolosità sociale deve essere espressamente valutata e motivata; il giudice d'appello deve rispondere ai profili di fatto relativi al comportamento del proposto intervenuti dopo i fatti storici che fondano la misura
- Se tra il primo grado e l'appello intercorre un lungo lasso temporale o si producono elementi di riabilitazione (periodi di detenzione, formazione, lavoro, vita familiare), tali elementi devono essere considerati e motivatamente valutati dal giudice
- Affermazioni generiche o apodittiche sull'inidoneità degli elementi di recupero a incidere sulla pericolosità sono viziate da carenza di motivazione e determinano annullamento e rinvio
- Le questioni relative all'imposizione di cauzione e alla sua rateizzazione richiedono un accertamento concreto delle condizioni economiche dell'interessato e della sua famiglia; la mancata valutazione documentale rilevante può costituire vizio
- Quando la Cassazione annulla per carenza di motivazione su punti decisivi, le questioni assorbite non vengono decise in sede di legittimità ma devono essere valutate nuovamente dal giudice di rinvio
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