Cassazione Penale, Ordinanza n. 09341/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non dovuta a causa non imputabile al ricorrente, segue la sanzione economica. La decisione impugnata resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente. Il ricorrente lamentava, in sostanza, l'omessa considerazione del certificato che era stato posto a base della richiesta di giudizio abbreviato. La Corte ritiene però il motivo manifestamente infondato: osserva che la decisione impugnata, con motivazione immune da vizi logici, si è fondata sulle risultanze del verbale di sequestro, dal quale emergevano non solo le quantità della sostanza rinvenuta, ma anche i diversi luoghi dell'abitazione in cui la stessa era stata occultata o custodita. Tali elementi erano stati ritenuti incompatibili con la destinazione della sostanza a un consumo esclusivamente personale.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La detenzione della sostanza è stata valutata come incompatibile con un uso esclusivamente personale in ragione delle quantità e delle modalità di occultamento e rinvenimento.
art. 438 c.p.p.
Il ricorrente richiamava il certificato a supporto della richiesta di giudizio abbreviato, ma la sua mancata considerazione non è stata ritenuta decisiva rispetto alla tenuta della motivazione sulla responsabilità.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando censura la motivazione in modo manifestamente infondato, ossia senza incidere su una motivazione logicamente coerente e adeguatamente ancorata agli atti.
- Ai fini della distinzione tra detenzione per uso personale e detenzione penalmente rilevante di stupefacente, assumono rilievo non solo la quantità della sostanza, ma anche le modalità concrete di rinvenimento, il frazionamento e l'occultamento in diversi luoghi dell'abitazione.
- La mancata valorizzazione di un documento richiamato dal ricorrente non determina di per sé l'illegittimità della decisione, se la sentenza impugnata è sorretta da autonome e decisive risultanze probatorie.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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