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Sentenza

Sentenza n. 612/2026 - Genova, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento -OMISSIS- con cui la Questura di Genova ha vietato all’odierno ricorrente per anni due, a far data dalla notifica del medesimo provvedimento, di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento elencati nell’atto, ubicati nel Comune di Genova, secondo quanto previsto dall’art. 13 bis Legge 48/2017, così come modificato dal decreto legge130/2020, ed in particolare in quelli presenti nella zona di -OMISSIS-, con allegazione di planimetria facente parte integrante del provvedimento; - nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202300066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Genova recante, per due anni, il divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di determinati esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo, fondato sulla violazione di legge, sulla carenza di motivazione e sul difetto di istruttoria. Ha contestato che il divieto fosse basato essenzialmente su un unico episodio recente, impropriamente ricondotto dall’amministrazione a una presunta serie di comportamenti antisociali. Ha sostenuto l’assenza di precedenti recenti e rilevanti, richiamando l’estinzione dell’unico precedente indicato e l’assenza di carichi pendenti, con conseguente mancanza di una valutazione concreta e attuale della sua pericolosità. Ha inoltre censurato la sovrapposizione tra il fatto posto a fondamento della misura preventiva e il fatto stesso da sanzionare, nonché la sproporzione della misura, applicata per la durata massima senza adeguata considerazione della situazione personale, della residenza stabile, del permesso di soggiorno e del lavoro subordinato. Infine, ha contestato l’indeterminatezza spaziale del divieto, riferito alle immediate vicinanze di vari esercizi e a intere vie mediante una planimetria priva di confini precisi, con lesione dei principi di certezza e prevedibilità, anche in ragione della prossimità della sua abitazione alle aree interdette. Il Ministero ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il divieto biennale era cessato il 2 novembre 2024, e nel merito ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure relative ai presupposti, alla motivazione, all’istruttoria, alla proporzionalità e all’indeterminatezza del provvedimento. Il Collegio ha rilevato che gli effetti del divieto erano cessati il 2 novembre 2024 e che l’eventuale annullamento non avrebbe più prodotto alcuna utilità pratica per il ricorrente. Ha inoltre osservato che non era stata proposta una domanda risarcitoria né era stato dichiarato un interesse ai fini risarcitori; pertanto non ricorrevano i presupposti per l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 13-bis l. 48/2017

    La disposizione è richiamata quale base normativa del divieto di accesso e stazionamento disposto dalla Questura; il giudice non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR lo applica poiché la cessazione degli effetti del divieto ha reso inutilmente satisfattiva l’eventuale pronuncia di annullamento.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori

    L’accertamento dell’illegittimità dopo la perdita di utilità dell’annullamento presuppone la sussistenza di un interesse ai fini risarcitori. In assenza di domanda risarcitoria o di una dichiarazione di tale interesse, il giudice non procede all’accertamento.

  • art. 100 c.p.c.

    La disposizione, richiamata dall’art. 39 c.p.a., fonda la necessità dell’interesse ad agire, venuto meno nel caso concreto per la cessazione degli effetti dell’atto impugnato.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiama nel processo amministrativo le condizioni dell’azione previste dal codice di procedura civile, tra cui l’interesse ad agire.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale base per la regolazione delle spese processuali, compensate integralmente in ragione dell’esito complessivo del giudizio.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 26 c.p.a. per giustificare la compensazione integrale delle spese.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, cessano definitivamente gli effetti temporali del provvedimento impugnato e l’eventuale annullamento non può più procurare un’utilità pratica al ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta inutilità dell’annullamento non comporta automaticamente l’accertamento dell’illegittimità dell’atto: tale accertamento richiede la sussistenza di un interesse ai fini risarcitori, da collegare a una domanda risarcitoria proposta o a una specifica dichiarazione di interesse risarcitorio.
  • La cessazione degli effetti di una misura amministrativa preventiva durante il giudizio determina il venir meno dell’interesse ad agire, salvo che residui un’utilità concreta e attuale, anche ai fini risarcitori, conseguibile mediante la decisione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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