Cassazione Civile, Ordinanza n. 27395/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito davanti al Tribunale di Bolzano per ottenere il pagamento dei compensi professionali per l'attività svolta in favore di una società. Il tribunale aveva rigettato la domanda con ordinanza emessa in composizione monocratica. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011, perché il giudice avrebbe dovuto decidere in composizione collegiale e non monocratica; (2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1967 c.c.; (3) l'omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha esaminato prioritariamente il primo motivo, ritenendolo manifestamente fondato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha cassato il provvedimento impugnato limitatamente a tale motivo e ha assorbito gli ulteriori motivi di merito. Ha rinviato la causa al Tribunale di Bolzano, che dovrà decidere in composizione collegiale e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Nel dispositivo del testo trasmesso compare la formula "rigetta il ricorso", ma la motivazione e il resto del dispositivo chiariscono che il ricorso è stato accolto sul primo motivo; il dato decisivo ricavabile dal testo è quindi l'accoglimento con rinvio.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 150/2011
La controversia relativa ai compensi professionali ex art. 14 d.lgs. 150/2011 deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale; la decisione resa in composizione monocratica integra autonoma causa di nullità della decisione e va fatta valere come motivo di impugnazione.
art. 1967 c.c.
È richiamato come parametro del secondo motivo, ma la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è assorbito dall'accoglimento del vizio di composizione del giudice.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 14 d.lgs. 150/2011, la composizione collegiale del tribunale è requisito necessario della decisione; la pronuncia emessa da un giudice in composizione diversa è nulla.
- L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale costituisce un'autonoma causa di nullità della decisione e si traduce in un motivo di impugnazione.
- L'accoglimento di un motivo di ricorso che attenga a un vizio processuale assorbente, come la nullità derivante dalla composizione del giudice, comporta l'assorbimento dei motivi di merito.
- Quando la cassazione dispone il rinvio per nullità della decisione, il giudice di rinvio deve provvedere nuovamente anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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