Ordinanza n. 1138/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: perdurante inadempimento parziale dell'obbligazione derivante dalla sentenza del TAR Campania n. 2406/2016, già oggetto di precedenti adempimenti commissariali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto un'istanza di esecuzione e ottemperanza lamentando il perdurante inadempimento parziale dell'obbligazione posta a carico delle amministrazioni intimate dalla sentenza n. 2406/2016 del TAR Campania, nonostante quanto già stabilito nella precedente ordinanza collegiale n. 2051/2025. Il Tribunale aveva chiarito che, trattandosi di obbligazione solidale, le creditrici potevano agire nei confronti di ciascun debitore per l'intero residuo, senza che il pagamento della quota interna di uno dei debitori producesse l'effetto liberatorio invocato dalle amministrazioni. Aveva inoltre ritenuto che il riferimento, contenuto nella nota del commissario ad acta, al riparto delle singole quote costituisse soltanto una modalità interna di equa ripartizione tra i debitori, non modificativa della condanna solidale risultante dalla sentenza.
La decisione
Il TAR ha constatato la persistente inadempienza parziale, confermata anche in udienza, e ha reiterato l'ordine di pagamento nei confronti dei condebitori solidali, lasciando impregiudicata la regolazione interna dei rapporti tra questi ultimi, da svolgersi in separata sede. Ha stabilito che, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, i condebitori, congiuntamente o separatamente, devono comunicare al commissario ad acta e alle creditrici la propria disponibilità ad adempiere, indicando modalità e termine di pagamento non superiore a quaranta giorni, salva l'accettazione da parte delle creditrici di un termine diverso e più ampio. In mancanza di una proposta tempestiva e conforme, entro i successivi dieci giorni le ricorrenti dovranno indicare al commissario ad acta il debitore da escutere; nei successivi trenta giorni il commissario dovrà sostituirsi al debitore indicato e disporre il pagamento delle somme ancora dovute. È stata inoltre prescritta la comunicazione al Tribunale dell'avvenuto compimento delle attività entro quindici giorni. Le spese della fase sono state compensate.
Massime di principio
- In presenza di un'obbligazione solidale accertata da una pronuncia del giudice amministrativo, il creditore può agire nei confronti di ciascuno dei condebitori per ottenere l'integrale adempimento dell'obbligazione residua, indipendentemente dall'eventuale pagamento della quota interna gravante su uno degli altri debitori.
- Il riparto delle quote tra condebitori solidali indicato dal commissario ad acta costituisce una modalità interna di regolazione dei rapporti tra debitori e non incide sull'efficacia della condanna solidale contenuta nel titolo giudiziale.
- In caso di persistente inadempimento del giudicato, il commissario ad acta può sostituirsi al debitore individuato dal creditore e adottare gli atti di pagamento necessari all'esecuzione della pronuncia, ferma la possibilità per i condebitori di regolare separatamente i propri rapporti interni.
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