Sentenza n. 1930/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle spese legali liquidate, con distrazione in favore del difensore, dalle sentenze del TAR Veneto nn. 288 e 385 del 2026
Esito
La controversia
Il difensore antistatario ha proposto ricorso per l’ottemperanza delle sentenze nn. 288 e 385 del 2026, che avevano condannato l’Amministrazione al pagamento, in suo favore per effetto della distrazione, di complessivi € 1.455,24 a titolo di spese legali. Dopo la notificazione del ricorso, l’Amministrazione ha pagato le somme dovute. Il testo non indica ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha ottemperato dopo la notificazione del ricorso. Ai fini della soccombenza virtuale ha rilevato la fondatezza della domanda, considerata la pacifica spettanza delle somme e la loro tardiva erogazione. Ha tuttavia compensato per metà le spese di lite, liquidate in € 800,00, valorizzando l’adempimento spontaneo, seppure tardivo, quale comportamento conciliativo; ha posto i residui € 400,00 a carico del Ministero, oltre alla restituzione del contributo unificato, alle spese generali del 15% e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre affermato che il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ritenuto che deve essere, pertanto, dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
L’adempimento dell’Amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere.
art. 26 c.p.a.
Ritenuto che, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824);
La regola della soccombenza non è assoluta: il giudice può compensare le spese quando ricorrono ragioni giustificative, valutate nel caso concreto.
art. 92 c.p.c.
Ritenuto che, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824);
In combinazione con l’art. 26 c.p.a., consente la compensazione delle spese in presenza di ragioni apprezzabili, qui individuate nell’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, dell’Amministrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ritenuto, infatti, che l’obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per l’importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2024, n. 9533).
Il contributo unificato grava per legge sulla parte soccombente anche quando le spese di lite sono compensate; il giudice non può disporne la compensazione né determinarne diversamente l’importo.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione adempie integralmente, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l’obbligo stabilito dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- Nel regolare le spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può valutare la soccombenza virtuale e, pur riconoscendo la fondatezza della pretesa, compensare una parte delle spese valorizzando l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione, anche se tardivo, quale condotta conciliativa.
- Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese di lite e non può essere compensato o rideterminato dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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