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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-642/23

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 gennaio 2025. — Flightright GmbH contro Etihad Airways P.J.S.C. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Landgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) – Diritto al rimborso del biglietto aereo in caso di cancellazione del volo – Scelta tra il rimborso in denaro o sotto forma di buoni di viaggio – Articolo 7, paragrafo 3 – Nozione di “accordo firmato dal passeggero” – Creazione, da parte del passeggero, di un conto fedeltà sul sito Internet del vettore aereo. — Causa C-642/23

Giurisprudenza europea62023CJ0642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia chiarisce la nozione di "accordo firmato" ai fini del rimborso del biglietto aereo in buoni di viaggio previsto dal regolamento n. 261/2004. Stabilisce che la sola creazione di un conto fedeltà sul sito del vettore non basta a dimostrare un consenso valido e inequivocabile del passeggero a ricevere il rimborso in forma non monetaria. Il rimborso in buoni resta dunque un'eccezione rispetto al rimborso in denaro, e richiede una scelta consapevole e chiaramente espressa.

Rimborso del biglietto aereo in caso di cancellazione del volo: la creazione di un conto fedeltà online non basta, da sola, a integrare l'"accordo firmato" necessario per ricevere il rimborso in buoni di viaggio anziché in denaro.

La questione giuridica

Se, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, il passeggero possa considerarsi aver prestato un valido "accordo firmato" al rimborso del biglietto sotto forma di buoni di viaggio o crediti quando ha semplicemente creato un conto fedeltà sul sito del vettore, senza una conferma esplicita, definitiva e inequivocabile della scelta; e, in caso affermativo, se tale accordo possa essere revocato quando il vettore non accredita quanto promesso.

Principio di diritto

In caso di cancellazione del volo, il rimborso del prezzo del biglietto deve essere, in linea di principio, effettuato in denaro; il rimborso in buoni di viaggio o altri servizi è consentito solo se il passeggero ha prestato un consenso libero, informato, esplicito, definitivo e inequivocabile, che non richiede necessariamente una firma autografa ma non può desumersi dalla sola creazione di un conto fedeltà sul sito del vettore. La mera apertura del conto cliente, infatti, può indicare soltanto l'adesione generale a un programma fedeltà e non integra, da sola, l'"accordo firmato" richiesto dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004

Rimborso del biglietto aereo in buoni di viaggio e nozione di accordo firmato

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Landgericht Düsseldorf e riguarda l'interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004 in materia di cancellazione del volo e rimborso del prezzo del biglietto. La controversia oppone Flightright GmbH, cessionaria dei diritti di una passeggera, a Etihad Airways P.J.S.C.

Fatti e procedimento principale

La passeggera aveva acquistato, tramite operatore turistico poi fallito, un biglietto di andata e ritorno con volo cancellato da Düsseldorf ad Abu Dhabi e prosecuzione verso Brisbane. Dopo la cancellazione, il padre della passeggera aveva trattato con il vettore una modifica della prenotazione e, successivamente, il vettore aveva promesso l'accredito di "miglia" e altri vantaggi, subordinandolo alla creazione di un conto fedeltà sul sito Internet della compagnia. La creazione del conto avvenne, ma l'accredito non fu completo per la passeggera. Flightright chiese quindi il rimborso integrale del prezzo del biglietto in denaro.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • il considerando 1, 2, 4 e 20 del regolamento n. 261/2004, che valorizzano l'elevato livello di protezione dei passeggeri e il dovere di informazione del vettore;
  • l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), che rinvia all'assistenza prevista dall'articolo 8 in caso di cancellazione;
  • l'articolo 7, paragrafo 3, secondo cui la compensazione pecuniaria è pagata in contanti, salvo accordo firmato del passeggero per buoni di viaggio e/o altri servizi;
  • l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), che riconosce al passeggero il diritto di scegliere tra il rimborso del prezzo pieno del biglietto e l'imbarco su un volo alternativo.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:

  • se la creazione di un conto fedeltà sul sito del vettore equivalga a un valido "accordo firmato" per il rimborso in buoni di viaggio o crediti, pur in assenza di firma autografa;
  • se, in caso di risposta positiva, il passeggero possa revocare tale scelta e pretendere il rimborso in denaro qualora il vettore non accrediti poi le somme o i crediti promessi.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce anzitutto che, secondo la struttura dell'articolo 7, paragrafo 3, il rimborso in denaro è la regola, mentre il rimborso in buoni di viaggio è una modalità sussidiaria, subordinata a una condizione aggiuntiva. Richiamando la propria giurisprudenza recente, osserva che la nozione di "accordo firmato" non richiede necessariamente una firma autografa o digitale, ma esige che il passeggero abbia potuto compiere una scelta efficace e informata e abbia espresso un consenso libero, esplicito, definitivo e inequivocabile.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte afferma che la sola creazione di un conto fedeltà sul sito del vettore non è sufficiente, di per sé, per integrare tale consenso. Un'operazione del genere può, infatti, indicare soltanto l'adesione generale a un programma fedeltà, e non la specifica accettazione del rimborso del biglietto in buoni di viaggio o crediti. Spetta al giudice del rinvio verificare gli elementi di fatto, ma la Corte esclude che il solo account cliente basti automaticamente a soddisfare il requisito dell'accordo firmato.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che, in caso di cancellazione del volo, non si ritiene che il passeggero abbia prestato il proprio "accordo firmato" al rimborso del biglietto sotto forma di buoni di viaggio qualora abbia soltanto creato un conto fedeltà sul sito del vettore, senza aver confermato con accettazione esplicita, definitiva e inequivocabile la propria scelta per tale modalità di rimborso. Alla luce di tale risposta, la seconda questione non viene esaminata.

Principio affermato

Il passeggero ha diritto, in linea di principio, al rimborso monetario del biglietto cancellato; il rimborso in buoni di viaggio richiede un consenso specifico e chiaramente espresso, non desumibile dalla semplice registrazione a un programma fedeltà online.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereodiritti dei passeggeririmborso del bigliettobuoni di viaggiotutela dei consumatori

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