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Sentenza

Sentenza del 19/10/2018 n. 26414 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, contestando maggiori redditi d'impresa non dichiarati e ritenendo B.T. soggetto interposto rispetto a Ba.Ar., indicato come l'effettivo gestore dell'attività. Il contribuente sosteneva che l'accertamento fosse illegittimo e che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, commi 3 e 4, non consentisse di imputare a lui la responsabilità per le imposte riferibili all'interponente. Contestava inoltre che i giudici di merito avessero fondato la sua responsabilità su una diversa e nuova ragione, ossia la consapevole partecipazione all'evasione, non esplicitamente posta a base dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo sussistente il vizio di ultrapetizione e la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, commi 3 e 4. I giudici di merito avevano ampliato indebitamente l'oggetto della controversia, fondando autonomamente la responsabilità del contribuente sulla sua presunta consapevolezza dell'evasione. La Corte ha inoltre chiarito che l'art. 37 disciplina la pretesa tributaria nei confronti dell'interponente, effettivo titolare del reddito, e non istituisce una responsabilità tributaria sussidiaria dell'interposto, che non possiede il reddito. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata a pagare a B.T. 7.000 euro per le spese del giudizio di cassazione, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, commi 3 e 4

    La norma ha la finalità di fondare la pretesa nei confronti dell'interponente, ma non dispone in ordine alla correlativa pretesa nei confronti dell'interposto.

    La disciplina dell'interposizione imputava il reddito all'interponente, cioè al soggetto che ne aveva l'effettivo possesso e titolarità. Non poteva essere interpretata come fonte di una responsabilità tributaria sussidiaria o solidale dell'interposto, salvo un'espressa previsione legislativa. Il comma 4 consente all'interposto di chiedere il rimborso di quanto eventualmente versato, nei limiti dell'imposta accertata e recuperata nei confronti dell'interponente.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 1

    Il presupposto dell'imposta sui redditi delle persone fisiche è il possesso del reddito.

    L'imposta sui redditi deve essere applicata al soggetto che possiede effettivamente il reddito. Chi è soltanto interposto e non ne ha il possesso non è, per ciò solo, il soggetto passivo dell'imposta.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60-bis

    La Corte lo richiama come esempio di norma che prevede espressamente una responsabilità anche di un soggetto diverso dal titolare principale dell'obbligazione, evidenziando che una simile estensione della responsabilità deve risultare da una chiara disposizione legislativa.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve decidere entro i limiti della domanda e delle contestazioni formulate dalle parti. Non può fondare la decisione su una causa di responsabilità nuova e diversa da quella posta a base dell'atto impugnato.

  • Codice di procedura civile, art. 370, comma 1

    La costituzione dell'Agenzia delle Entrate effettuata soltanto per partecipare all'udienza, senza deposito di controricorso nei termini, non equivale a un controricorso e non produce i relativi effetti processuali.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la responsabilità del contribuente deve essere valutata sulla base della specifica motivazione e dei fatti contestati nell'avviso di accertamento. Il giudice non può sostituire o aggiungere autonomamente una diversa causa di responsabilità.
  • La mera qualità di interposto o prestanome non comporta automaticamente l'obbligo di pagare le imposte riferibili al soggetto interponente, se il reddito non è stato effettivamente posseduto dall'interposto e manca una norma che preveda espressamente tale responsabilità.
  • Se l'Amministrazione intende imputare il debito fiscale a un soggetto perché lo considera consapevole o partecipe dell'evasione, deve contestare e motivare specificamente tale condotta nell'atto impositivo, consentendo al contribuente di difendersi.
  • Il principio di corrispondenza tra contestazione e decisione impedisce ai giudici di merito di confermare un accertamento sulla base di fatti o qualificazioni giuridiche sostanzialmente diversi da quelli indicati dall'Amministrazione.
  • Quando la cassazione rileva che la pretesa tributaria è stata fondata su una base giuridica non consentita e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito accogliendo il ricorso del contribuente.

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