Cassazione Penale, Sentenza n. 10060/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati (artt. 110, 319, 321 c.p.) ma aveva confermato le statuizioni civili e la confisca decise in primo grado. Le censure principali riguardavano: carenza e illogicità motivazionale sulla sussistenza dell'aggravante della transnazionalità; insufficiente valutazione della qualificazione giuridica della condotta (se corruzione propria o altra figura meno grave come corruzione per l'esercizio della funzione o peculato); richiesta di rinnovazione di prove e omessa valutazione di elementi difensivi sulla datazione e natura dei documenti; vizio nella qualificazione e nella misura della confisca (diretta vs per equivalente) e nella sua conferma nonostante potenziali profili ratione temporis; vizi nella quantificazione del danno patrimoniale e del danno all'immagine; eccezioni processuali riguardanti la partecipazione e le conclusioni della parte civile in sede di impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Il Collegio ha rilevato gravi lacune motivazionali e ha ordinato che, in sede di rinvio, si dia adeguata risposta e nuovo accertamento sui seguenti punti principali: a) qualificazione giuridica della condotta (corruzione propria o altra fattispecie); b) contestabilità e prova dell'aggravante della transnazionalità (art. 61-bis c.p.); c) individuazione del termine di prescrizione e del momento in cui è maturata; d) valutazione, anche ai fini penali, della possibile assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p., quando presenti la parte civile; e) se la prescrizione sia intervenuta in appello successivamente alla sentenza di primo grado, decisione sulle statuizioni civili secondo il criterio civilistico del "più probabile che non"; f) chiarimenti sulla natura della confisca (diretta o per equivalente), sulla sua derivazione causale dal reato, sulla sua qualificazione come prezzo o profitto e sulla quota da attribuire a ciascun imputato. La Corte ha altresì censurato l'uso della sentenza di patteggiamento di Azzam come prova in sede civile e la mancata motivazione adeguata sulla quantificazione del danno all'immagine. Alcune eccezioni (es. sul doppio binario CEDU) sono state ritenute infondate o irrilevanti nel presente stato del processo.
Norme richiamate
art. 61-bis cod. pen. (aggravante transnazionalità)
Per l'applicazione dell'aggravante è necessario provare la partecipazione consapevole alla commissione del reato da parte di un gruppo criminale transnazionale con caratteristiche organizzative, stabilità e finalizzazione al vantaggio materiale; il mero uso di soggetti o societa' estere e il transito di somme non sono di per sé sufficienti
art. 322-ter cod. pen. (confisca)
Il giudice deve distinguere tra prezzo e profitto del reato e valutare la natura della confisca; la norma è rilevante per l'individuazione della misura ablatoria ma la sua applicazione dipende dalla qualificazione del fatto e dalle risultanze probatorie
art. 578-bis cod. proc. pen.
Impone al giudice dell'impugnazione che dichiara estinto il reato per prescrizione di accertare, con pieno apprezzamento del merito della regiudicanda, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato ai fini della confisca; la norma ha anche rilievo ratione temporis (non applicabile se i fatti sono antecedenti alla sua entrata in vigore)
art. 129 cod. proc. pen.
Detta il canone di giudizio nel processo di appello: il giudice puo' assolvere se l'innocenza emerge con evidenza; in presenza della parte civile la Corte deve comunque svolgere cognizione piu' ampia e puo' assolvere anche quando gli elementi probatori siano insufficienti a fondare la condanna secondo l'art. 530 c.p.p.
art. 530 cod. proc. pen.
Prevvede la possibilita' di proscioglimento nel merito per insufficienza o contraddittorieta' della prova; in presenza della parte civile, l'appello con prescrizione richiede che il giudice valuti l'assoluzione secondo i criteri dell'art. 530, comma 2
art. 445, comma 1-bis cod. proc. pen.
Esclude l'efficacia probatoria, nei giudizi civili, delle sentenze di patteggiamento; la Corte ha ritenuto illegittimo l'uso della sentenza di patteggiamento di Azzam come base probatoria per le statuizioni civili
art. 76, comma 2 cod. proc. pen.
La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo; la mancata comparizione in appello o in Cassazione non determina la revoca della costituzione
art. 82, comma 2 e art. 523 cod. proc. pen.
L'art. 82, comma 2 tipizza ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile connesse al giudizio di primo grado (mancato deposito delle conclusioni ai sensi dell'art. 523), ma tale meccanismo non si applica al giudizio di Cassazione secondo la Corte
art. 27 Cost.
Richiamata nelle questioni costituzionali sollevate puntualmente dai ricorrenti in rapporto alla confisca e al principio di colpevolezza; la Corte ha ritenuto la questione in parte generica e comunque rimettibile al giudice di rinvio
art. 6 CEDU; art. 7 CEDU
Richiamati dai ricorrenti in tema di doppio binario e di retroattivita' delle misure; la Corte ha esaminato le eccezioni ma le ha, in gran parte, ritenute non decisive nello stato del procedimento o infondate, richiamando anche la giurisprudenza CEDU relativa a misure preventive e confische
Massime di principio
- Se, in appello, matura la prescrizione ma e' presente la parte civile, il giudice deve comunque svolgere una cognizione piu' ampia ai fini penali e puo' giungere all'assoluzione nel merito secondo l'art. 530 c.p.p. se la prova e' insufficiente; non e' sufficiente limitarsi a registrare la prescrizione
- L'aggravante della transnazionalita' (art. 61-bis c.p.) richiede la prova di un gruppo criminale transnazionale con elementi organizzativi e di stabilita'; il semplice uso di societa' estere o il transito di denaro non basta
- La qualificazione della confisca (diretta vs per equivalente) va motivata chiaramente: occorre stabilire se siano confiscati beni corrispondenti al prezzo/profitto effettivamente conseguito e, in caso di concorso, va determinata la quota spettante a ciascun concorrente; l'applicabilita' di norme successive al fatto va valutata ratione temporis
- Le sentenze di patteggiamento non possono essere utilizzate come prova nei giudizi civili salvo i limiti normativi (art. 445, comma 1-bis); il giudice civile/penale deve motivare autonomamente la prova del danno
- La quantificazione del danno, specie del danno all'immagine, richiede motivazione esplicita e criteri concreti (gravita', qualifica dell'autore, clamor fori); la liquidazione equitativa non puo' essere meramente tautologica
- La costituzione di parte civile e le sue conclusioni in primo grado restano efficaci nelle fasi successive del processo; la mancata comparizione in appello o Cassazione non comporta automaticamente la revoca della costituzione
- In presenza di prescrizione sopravvenuta, la Corte d'appello o il giudice di rinvio devono valutare la responsabilita' penale e civile in modo distinto e coerente, fornendo risposta dettagliata alle deduzioni difensive e chiarendo come la qualificazione giuridica del fatto incida su prescrizione, confisca e danni
- La suddivisione della confisca fra concorrenti non puo' essere data per scontata: se non e' possibile individuare la quota concreta di arricchimento si applica il criterio della ripartizione in parti uguali solo come extrema ratio, dopo il contraddittorio probatorio
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